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Sent.C. Cass. 26/05/1994, n. 5164

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Art. 8 L. 1980 n. 319 - Ritardo - Dipendenza o meno da fatti sopravvenuti e non imputabili - Conseguenze.
1. In tema di liquidazione dei compensi ai periti e consulenti tecnici, la norma di cui all'art. 8 L. 8 luglio 1980 n. 319, va interpretata nel senso che l'accertamento se il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia conseguente o non a fatti sopravvenuti e non imputabili deve essere effettuato in sede di liquidazione del compenso; all'esito di siffatta indagine, in caso di risposta positiva, non deve essere applicata alcuna sanzione ed il compenso deve essere liquidato senza tener conto del ritardo stesso, mentre in caso di risposta negativa, ossia se il ritardo è imputabile all'ausiliare, si deve: a) procedere alla determinazione delle vacazioni senza tener conto del periodo successivo alla scadenza; b) ridurre gli onorari di 1/4; c) applicare le altre sanzioni previste dai Codici di rito penale e civile.

1. Ved. Cass. 23 gennaio 1991 n. 601 R, in generale sul criterio di liquidazione del compenso al consulente tecnico. 1a. Ved. nota 1a. a Cass. 21 aprile 1994 n. 3812.R
L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 8 R

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