Sent.C. Cass. 08/03/1995, n. 2699 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 08/03/1995, n. 2699

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Consulenza riguardante materiali biologici - Liquidazione secondo i criteri ex D.P.R. n. 820/1983 - Necessità. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Spese di pernottamento, ristorazione ed utilizzo di mezzi straordinari di viaggio - Rimborso - Disciplina rispettiva.
1. In considerazione del fatto che la liquidazione degli onorari al perito o consulente tecnico col criterio delle vacazioni, ai sensi dell'art. 4 L. 8 luglio 1980 n. 319, è applicabile solo per le prestazioni non previste nelle apposite tabelle, la consulenza avente ad oggetto diagnosi su materiali biologici ovvero indagini biologiche, va liquidata a norma del D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820, a nulla rilevando che solo successivamente all'entrata in vigore di detto decreto sia divenuto utilizzabile il metodo del DNA, molto più complesso e costoso di quelli tradizionali. 2. A norma dell'art. 9 L. 8 luglio 1980 n. 319, i periti o consulenti tecnici che per l'esecuzione dell'incarico debbano trasferirsi fuori della propria residenza hanno facoltà, previa riduzione di 1/3 dell'indennità di trasferta, di chiedere il rimborso delle spese di pernottamento in albergo, dietro presentazione della relativa fattura, mentre le spese extra pernottamento e di ristorazione trovano forfettario rimborso nell'indicata indennità di trasferta e le spese di viaggio con mezzi straordinari di trasporto sono separatamente rimborsabili solo se previamente autorizzate dall'Autorità giudiziaria e documentate.

1. e 2. Ved. Cass. 23 gennaio 1991 n. 601 R 1a. e 2a. Come note 1a. e 2a. a Cass. 25 gennaio 1995 n. 883.R
L. 26 luglio 1978 n. 417 R; L. 8 luglio 1980 n. 319, artt. 4 R; D.P.R. 14 novembre 1983 n. 820 [R=DPR82083] L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 9

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