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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Pubblicato in G.U. il decreto attuativo sui Condhotel
Con il D. P.C.M. 22/01/2018, n. 13, è stato adottato il regolamento che disciplina l'esercizio dei condhotel al fine di diversificare l’offerta turistica e di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio nazionale.
I condhotel sono definiti come esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40% del totale della superficie netta destinata alle camere.
In sostanza, una porzione di una struttura alberghiera esistente si può trasformare in appartamenti da vendere con la formula del condhotel, oppure il proprietario di una struttura alberghiera può aggregare ad un hotel esistente degli appartamenti ubicati nelle immediate vicinanze (ad una distanza non superiore a 200 metri lineari).
In particolare, il D. P.C.M. 22/01/2018, n. 13 disciplina le condizioni di esercizio dei condhotel, l'acquisto di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel, gli obblighi del gestore unico dell'esercizio alberghiero e del proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale, gli adempimenti in materia di sicurezza e ai fini statistici, la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera e la programmazione locale delle regioni.
Tra le condizioni di esercizio dei condhotel è prevista l'esecuzione di un intervento di riqualificazione, all'esito del quale venga riconosciuta all’esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle.