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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 22/01/2018, n. 13
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[Premessa]IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, con cui sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo; |
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Art. 1. - Oggetto e finalità1. Al fine di diversificare l'offerta turistica, nonché di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione de |
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Art. 2. - Ambito di applicazione1. Il presente decreto si applica agli esercizi alberghieri esistenti che rispettano le condizioni di esercizio di cui all |
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Art. 3. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) condhotel: un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui |
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Art. 4. - Condizioni di esercizio dei condhotel1. I condhotel rispondono alle seguenti condizioni di esercizio che devono svolgersi con modalità compatibili con la gestione unitaria della struttura in cui gli stessi sono ubicati: a) presenza di almeno sette camere, al netto delle unità abitative ad uso residenziale, all'esito dell'intervento di riqualificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto, |
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Art. 5. - Esercizio dell'attività dei condhotel1. Le Regioni, con propri provvedimenti, disciplinano le modalità per l'avvio e l'esercizio dell'attività dei condhotel nel rispetto della |
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Art. 6. - Acquisto di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel1. I contratti di trasferimento della proprietà delle unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel indicano le condizioni di cui all'articolo 4 poste a disciplina dell'esercizio del diritto oggetto del contratto di compravendita. 2. In particolare devono essere ricompresi i seguenti contenuti: a) per quanto riguarda i beni oggetto di compr |
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Art. 7. - Obblighi del gestore unico1. Il gestore unico si impegna a garantire ai proprietari delle unità abitative ad uso residenziale, oltre alla pre |
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Art. 8. - Obblighi del proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale1. Il proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale ubicata in un condhotel si impegna a rispettare le moda |
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Art. 10. - Trasferimento della proprietà dell'immobile1. Ai fini della prescritta pubblicità l'atto di compravendita o di trasferimento della proprietà, a titolo |
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Art. 11. - Rimozione del vincolo di destinazione alberghiera1. Ai fini della rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative ad uso residenziale, ove sia necessaria una variante urbanistica, le Regioni possono prevedere, con norme regionali di attuazione, modalit&agrav |
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Art. 12. - Programmazione locale1. Al fine di salvaguardare le specificità e le caratteristiche tipiche dell'ospitalità turistica territoria |
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Art. 13. - Clausola di salvaguardia delle autonomie1. Le Regioni a statuto ordinario adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal presente decreto entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Restano ferme, in quanto compatibili con quanto disposto dal presente |
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17/12/2024
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