Al fine di diversificare l’offerta turistica, nonché di favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti sul territorio nazionale, il Decreto disciplina le condizioni di esercizio dei condhotel, l'acquisto di unità abitative ad uso residenziale ubicate in un condhotel, gli obblighi del gestore unico dell'esercizio alberghiero e del proprietario dell'unità abitativa ad uso residenziale, gli adempimenti in materia di sicurezza e ai fini statistici, la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera e la programmazione locale delle regioni.
Il condhotel è definito come un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40% del totale della superficie netta destinata alle camere.
Tra le condizioni di esercizio dei condhotel è prevista l'esecuzione di un intervento di riqualificazione all'esito del quale venga riconosciuta all’esercizio alberghiero una classificazione minima di tre stelle.
Ai sensi del Decreto, la riqualificazione consiste in interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d), del comma 1, dell’articolo 3 del D.P.R. 380/2001, la cui realizzazione comporta per l’esercizio alberghiero l’acquisizione di requisiti per una classificazione superiore a quella precedentemente attribuita di almeno una stella.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal Decreto in oggetto entro 1 anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 06/03/2018).
Inoltre, le regioni possono prevedere appositi strumenti di pianificazione concernenti la realizzazione dei condhotel in modo che sia assicurata, d’intesa con ciascun comune interessato, una adeguata proporzione fra unità abitative ad uso residenziale in condhotel e ricettività alberghiera.