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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Liguria 13/11/2012, n. 6
Regolam. R. Liguria 13/11/2012, n. 6
Regolam. R. Liguria 13/11/2012, n. 6
- Reg. R. 06/03/2015, n. 1
- L.R. 07/12/2016, n. 32
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE |
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Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22, così come modificata dalla legge regionale, 30 luglio 2012 n. 23 recante: “Norme in materia di energia”. |
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Titolo I – Generalità |
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Articolo 1 - (Ambito di applicazione)1. Il presente Regolamento in attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 R (Norme in mate |
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Articolo 3 - (Requisiti minimi e prestazione energetica degli edifici) |
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Titolo II – Criteri e procedure per l’attestazione di prestazione energetica |
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Articolo 6 - (Metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici)1. N23 |
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Articolo 17 - (Procedure per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica)1. La procedura per il rilascio o l’aggiornamento dell’attestato di prestazione energetica si articola nelle seguenti fasi: a) il tecnico abilitato, previo sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare interessati, provvede alla compilazione, tramite apposito software, dell’attestato N33; |
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Articolo 18 - (Modalità per il pagamento del contributo)1. Pagamento di un singolo o di più attestati Il pagamento del contributo di cui all’art. 30 bis della L.R. 22/2007 così come modificata dalla L.R. 23/2012 è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica dell’attestato di prestazione energetica alla banca dati della Regione Liguria. Il pagamento deve essere effettuato secondo le seguenti modalità: a. i tecnici abilitati, per accedere al servizio, devono qualificarsi sul Portale tematico Ambientale della Regione Liguria nell’area dedicata alla attestazione energetica; b. le funzioni di pagamento sono disponibili nella applicazione di gestione e consultazione degli attestati di prestazione energetica dell’edificio, dove il tecnico abilitato può scegliere di pagare uno o più attestati di prestazione energetica contemporaneamente tra quelli in lavorazione; c. il sistema consente il pagame |
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Titolo III - Ispezioni e verifiche |
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Articolo 19 - (Ispezioni)1. Le ispezioni di cui all’art. 31 della L.R. 22/2007 così come modificata dalla L.R. 23/2012, eseguite su almeno il 5% annuo degli edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione, consistono nella verifica in corso d’opera della conformità delle opere al progetto approvato con particolare riferimento a: a) involucro edilizio: |
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Articolo 20 - (Verifiche del processo di certificazione)1 Le procedure di verifica del processo di certificazione sono disciplinate nell&rsqu |
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ALLEGATO L - Procedura per lo svolgimento delle verifiche a campione sulla conformità dell’attestato di prestazione energeticaL.1 Oggetto delle verifiche a campione Le verifiche a campione sono effettuate, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sugli attestati trasmessi nel corso dell’anno precedente, alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria. L.2 Modalità di individuazione del campione soggetto a controllo Attribuzione del punteggio parziale di rischio La selezione degli attestati di prestazione energetica da sottoporre a verifica è organizzata in modo da coinvolgere tutti gli attestati trasmessi alla banca dati della prestazione energetica degli edifici della Regione Liguria, prevedendo maggiori probabilità di controllo in base ai seguenti fattori parziali di rischio: 1. numero di certificazioni energetiche trasmesse dal tecnico abilitato ; 2. salto di classe all'interno di un definito intervallo; 3. valori dell’indice di prestazione energetica globale EPgl elevati o molto contenuti. Ogni attestato è caratterizzato da un “punteggio di rischio totale”, ottenuto come somma dei “punteggi di rischio parziali”. Di seguito sono definiti i criteri per l’attribuzione dei punteggi parziali: 1. Numero di certificazioni energetiche trasmesse dal tecnico abilitato Il numero di attestati trasmessi dal tecnico abilitato è calcolato in riferimento all’anno oggetto della verifica. Ad ogni attestato è assegnato il seguente punteggio parziale: - Punti 3 se il numero degli attestati trasmessi nell’anno oggetto di verifica è inferiore o uguale a 5 o superiore a 200; - Punti 2 se il numero degli attestati trasmessi nell’anno oggetto di verifica è superiore a 100 e inferiore o uguale a 200; - Punti 1 se il numero degli attestati trasmessi nell’anno oggetto di verifica è superiore a 25 e inferiore o uguale a 100; - Punti 0 se il numero degli attestati trasmessi nell’anno oggetto di verifica è superiore a 5 e inferiore o uguale a 25. 2. Salt |
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