FAST FIND : NN12045

D. P.R. 16/04/2013, n. 74

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

In vigore dal 12/07/2013

Scarica il pdf completo
876309 4649012
[Premessa]



Il Presidente della Repubblica


Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante attuazione della citata direttiva 2002/91/CE, di segui

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649013
Art. 1. - Ambito di intervento e finalità

1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649014
Art. 2. - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'artico

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649015
Art. 3. - Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649016
Art. 4. - Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3 del presente decreto.

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni:

a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;

b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;

c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;

d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;

e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

f) Zona F: nessuna limit

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649017
Art. 5. - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, pos

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649018
Art. 6. - Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l'esecuzione dei necessari inter

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649019
Art. 7. - Controllo e manutenzione degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le oper

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649020
Art. 8. - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo;

b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;

c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649021
Art. 9. - Ispezioni sugli impianti termici

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649022
Art. 10. - Competenze delle Regioni e delle Province autonome

1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni del presente decreto si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome non abbiano ancora adottato propri provvedimenti di applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649023
Art. 11. - Sanzioni

1. In relazione agli adempimenti di cui al presente decreto vigono le sanzioni previs

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649024
Art. 12. - Abrogazioni
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649025
Art. 13. - Copertura finanziaria

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649026
Allegato A - Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e su impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW (articolo 8, commi 1, 2 e 5)


Tipologia impianto

Alimentazione

Potenza termica (1) [kW]

Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)

Rapporto di controllo di efficienza energetica (2)

Impianti con generatore di calore a fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido

10 < P < 100

2

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649027
Allegato B - Valori minimi consentiti del rendimento di combustione (articolo 8, commi 6, 7 e 8)


Tipologie di generatori di calore

Data di installazione

Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)

Generatore di calore (tutti)

prima del 29 ottobre 1993

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
876309 4649028
Allegato C - Requisiti minimi, professionali e di indipendenza, degli organismi esterni incaricati delle ispezioni sugli impianti termici (articolo 9, comma 5)

1. Per «organismo esterno», ai fini del presente decreto, si intende un soggetto individuato dalla Regione o Provincia autonoma, in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la realizzazione del sistema delle ispezioni.

2. Deve essere garantita l'indipendenza dell'organismo esterno e del personale incaricato ad eseguire le ispezioni degli impianti termici. In particolare si deve garantire che non ci siano interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici.

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Efficienza e risparmio energetico
  • Energia e risparmio energetico

Prestazione energetica di edifici e impianti

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili
  • Energia e risparmio energetico
  • Impiantistica
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Titoli abilitativi
  • Fonti alternative
  • Edilizia privata e titoli abilitativi

Fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati: obblighi e decorrenze

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Energia e risparmio energetico
  • Fonti alternative
  • Certificazione energetica
  • Impiantistica
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Efficienza e risparmio energetico

Requisiti minimi di prestazione energetica e vincoli per la progettazione di edifici e impianti

A cura di:
  • Alfonso Mancini
  • Energia e risparmio energetico
  • Edilizia e immobili
  • Condominio
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Impianti di riscaldamento e condizionamento
  • Impiantistica

Termoregolazione e contabilizzazione del calore nei condomini e negli edifici civili

SINTESI DEGLI OBBLIGHI (Normativa di riferimento e scadenze; Contatore di fornitura edifici serviti da teleriscaldamento o teleraffrescamento; Sotto-contatori individuali edifici serviti da sistemi centralizzati; Sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali; Lettura da remoto; Suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento) - INDICAZIONI TECNICHE, APPROFONDIMENTI E MODELLI DI RELAZIONE - AGEVOLAZIONI FISCALI.
A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Efficienza e risparmio energetico
  • Impianti alimentati da fonti rinnovabili
  • Energia e risparmio energetico
  • Impiantistica

Il Conto Termico 2.0 per le fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica

PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO - ASPETTI GENERALI (Categorie di interventi e di soggetti ammessi; Edifici esistenti; Soggetti beneficiari; Tetto massimo cumulato di spesa; Altri soggetti coinvolti nel meccanismo; Definizioni) - DETTAGLIO INTERVENTI INCENTIVABILI - DETTAGLIO SPESE AMMISSIBILI AI FINI DELL’INCENTIVO (Tabella generale; Diagnosi energetica e APE) - CATALOGO DEGLI APPARECCHI DOMESTICI - PROCEDURA PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO E LA FRUIZIONE (Procedura per l’accesso; Fruizione dell’incentivo e ammontare; Confronto con Ecobonus e Bonus ristrutturazioni).
A cura di:
  • Alfonso Mancini