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Sent.C. Cass. 10/12/1992, n. 13093

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Termine ex art. 5 L. 1981 n. 741 - Inapplicabile a lavori ultimati anteriormente
1. La norma di cui all'art. 5 L. 10 dicembre 1981 n. 741, secondo cui la mancata esecuzione del collaudo entro il termine ivi previsto determina la liberazione delle trattenute e l'estinzione delle eventuali garanzie fideiussorie, non si applica agli appalti di opere pubbliche nei quali l'ultimazione dei lavori è avvenuta anteriormente all'entrata in vigore della legge cit.

1. Ved. C. Stato, Comm. spec., 4 maggio 1983 n. 318 [R=WCS4MA83318](L'art. 5 L. 1981 n. 741 si applica soltanto per i contratti successivi all'entrata in vigore della legge).
L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 5 [R=L74181,A=5]

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