FAST FIND : GP1317

Sent. C. Cass. 24/06/1992, n. 7754

44511 44511
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Regolamenti locali fissanti la distanza dal confine - Principio della prevenzione, inapplicabile. 2. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Regolamenti locali fissanti la distanza dai confini - Possibilità di costruire in aderenza - Principio della prevenzione - Parziale applicazione.
1. Il principio della prevenzione, per il quale al primo costruttore è riservata la facoltà di costruire sul confine od a distanza legale od inferiore alla legale dal confine, determinando con ciò in concreto la distanza dalla sua costruzione che il secondo costruttore deve osservare, non è applicabile quando i regolamenti locali, nell'intento di realizzare un più armonico e razionale sviluppo urbanistico, impongono di osservare distanze inderogabili rispetto ai confini. (Fattispecie concernente l'art. 41 del piano di fabbricazione del Comune di Putignano, che prevede per le costruzioni la distanza minima di m. 5 dal confine). 2. In tema di distanze nelle costruzioni, ove il regolamento locale, pur fissando la distanza con riferimento ai confini, consente anche costruzioni in aderenza od in appoggio, il principio della prevenzione trova una parziale applicazione, essendo consentita al primo costruttore la scelta tra costruire rispettando la distanza legale dal confine oppure sul confine; tuttavia, analoga facoltà di scelta non compete a chi abbia costruito a distanza inferiore a quella legale dal confine, avendo la norma che consente costruzioni sul confine lo scopo di ripartire equamente tra i costruttori confinanti la distanza dal confine ovvero di eliminarla, ma sempre in modo paritetico, cioè con costruzioni in aderenza od in appoggio esclusivamente erette sulla linea di confine.

1. e 2. Ved. Cass. 5 dicembre 1967 n. 2893 [R=W5D672893] (Sul principio di prevenzione vigente in materia edilizia) e Cass. 28 ottobre 1974 n. 3209[R=W28O743209] (Sui regolamenti che prescrivono una distanza fra le costruzioni in misura diversa da quella stabilita dal codice civile).

Dalla redazione