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Sent.C. Cass. 01/03/1995, n. 2345

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1. Professionisti - Incarico professionale - Conferimento - Requisiti - Contestazione.
1. Presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso; la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore e compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità.

1. Ved. Cass. 22 giugno 1994 n. 5987 R 1a. Come nota 1a. a Cass. 28 gennaio 1995 n. 1029R.
Cod. civ. artt. 2230 e 2697

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