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Sent.C. Cass. 19/01/1995, n. 616

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1. Appalti - Contratto - Fatti illeciti dell'appaltatore - Responsabilità indiretta del committente - Inconfigurabilità. 2. Appalti oo.pp. - Danni a terzi - Pur se derivanti dalle disposizioni del committente - Responsabilità dell'appaltatore - Limiti.
1. In materia di appalto, anche di opera pubblica, non è configurabile a carico dell'appaltante una responsabilità indiretta per fatto illecito dell'appaltatore, il quale, data la sua posizione di autonomia, non è un semplice esecutore degli ordini del committente ma assume il rischio organizzativo ed economico dell'opera, a meno che, in base ai patti contrattuali, l'esecuzione dei lavori sia sottratta all'autonomia propria dell'appaltatore e riservata all'immediata ed esclusiva direzione del committente, giacché in tal caso il primo si presenta quale mero esecutore degli ordini del secondo, in modo non dissimile da un lavoratore dipendente. 2. Anche nell'appalto di opera pubblica l'appaltatore, essendo tenuto a rilevare, nei limiti delle sue capacità tecniche e delle cognizioni richiestegli quale imprenditore del particolare ramo, eventuali carenze ed errori, nelle disposizioni impartitegli dal committente o dal direttore dei lavori nominato dallo stesso, è responsabile per i danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera anche se derivanti dall'imperfezione del progetto, a meno che non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a seguirlo, quale nudus minister, nella ragionevole opinione che dalla fedele attuazione di esso non sarebbe derivato alcun danno a terzi. (Nella specie, in base al principio suddetto, la Corte suprema ha confermato la sentenza di merito che aveva affermata la responsabilità dell'appaltatore per i danni arrecati ad un fondo dalla mancata progettazione e realizzazione, nella costruzione di un impianto sportivo, di un sistema di convogliamento e raccolta delle acque meteoriche, in base al rilievo che i requisiti tecnico-operativi e professionali dell'appaltatore avrebbero dovuto consentirgli di rendersi conto dei pericoli insiti nella lacuna anzidetta e di segnalarli al committente).

1. Ved. Cass. 3 gennaio 1989 n. 593, [R=W3GE89593] (Per le funzioni direttive del committente viene ridotta ma non annullata l'autonomia dell'appaltatore). 2. Ved. Cass. 25 luglio 1984 n. 4352[R=W25L844352] (Sugli obblighi dell'appaltatore) e 16 maggio 1987 n. 4518R, (Sulla responsabilità del committente ex art. 2049 Cod.civ.).
1. e 2. Cod. civ. artt. 1655 , 2043 e 2049

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