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Sent.C. Cass. 21/02/1995, n. 1878

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1. Appalti oo.pp. - Controversie - Ricorso ex art. 700 Cod. proc. civ. contro la P.A. committente in pendenza di controversia con la stessa.
1. Non sono denunziabili con regolamento preventivo di giurisdizione i limiti interni della giurisdizione del giudice adito; pertanto, con riguardo alla domanda con la quale l'appaltatore di opera pubblica, nel corso di cause civili dallo stesso intraprese per la risoluzione del contratto di appalto ed il pagamento di uno stato di avanzamento dei lavori, e dopo che l'Amministrazione, in pendenza delle cause medesime, abbia deliberato la rescissione del contratto (ai sensi dell'art. 340 L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F) e lo sgombero del cantiere, chieda, a norma dell'art. 700 Cod. proc. civ., la propria riammissione nel cantiere ed il ripristino dello status quo ante nello stesso, non è ammissibile la proposizione di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con cui l'Amministrazione committente contesti l'adottabilità dei provvedimenti richiesti, implicanti la condanna dell'Amministrazione stessa ad un facere, in quanto detto ricorso mira non già a risolvere una questione di giurisdizione (nella specie, non contestandosi la sussistenza di quella del giudice ordinario), bensì a censurare le modalità della tutela richiesta, la valutazione della cui ammissibilità rientra nella giurisdizione dell'adito giudice ordinario.

1. Ved. Cass. 17 novembre 1984 n. 5834[R=W17N845834]. 1a. Come nota 1a. a Cass. 19 gennaio 1995 n. 616R.
od. proc. civ. art. 700; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 340 R

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