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Sent.C. Cass. 01/07/1995, n. 7346

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1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Lavori ante L. 1974 n. 700 - Ritardo nel pagamento - Interessi - Normativa applicabile.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di ritardo nel pagamento del compenso revisionale per lavori precedenti alla L. 21 dicembre 1974 n. 700 (che ha esteso al compenso revisionale, dalla sua entrata in vigore, la disciplina contenuta negli artt. 35 e 36 Capitolato generale delle opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, relativa al ritardo nel pagamento degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale), non possono applicarsi in via analogica agli artt. 35 e 36 citt., restando invece applicabile la normativa di cui all'art. 3 quarto comma D.L.vo 6 dicembre 1947 n. 1501 (come modificato dall'art. 1 L. 9 maggio 1950 n. 329), secondo cui dopo un anno dall'approvazione degli atti di collaudo decorrono gli interessi legali a favore dell'impresa nell'importo dovuto per la revisione dei prezzi.

1. Conf. Cass. 18 gennaio 1992 n. 589 R
[D.Lgs. 6 dicembre 1947 n. 1501, art. 3, 4° c. ; L. 9 maggio 1950 n. 329, art. 1[R=L32950]; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, artt. 35 e 36 [R=DPR106362,A=35]; L. 21 dicembre 1974 n. 700 [R=L70074]

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