Sent.C. Cass. 06/09/1995, n. 9359 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/09/1995, n. 9359

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Rescissione - Per inadempimento dell'appaltatore - Azione di danno della P.A. - Concorso di colpa per mancata indizione di nuova gara - Inconfigurabilità. 2. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Interessi di mora sulle somme liquidate in sede di revisione - Regime anteriore e successivo alla L. 1974 n. 700 - Disciplina rispettiva.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, il principio secondo cui nel giudizio promosso dall'Amministrazione committente contro l'appaltatore, dopo la recessione del contratto ai sensi degli artt. 332 e 340 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F, per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alle inadempienze dell'appaltatore, non è deducibile un concorso di colpa dell'Amministrazione per non aver tempestivamente bandito una nuova gara per il riappalto dei lavori, stante il potere discrezionale dell'Amministrazione di indire una nuova gara e di stabilirne il tempo, e la conseguente insindacabilità del suo esercizio da parte del giudice ordinario, non esclude che la suddetta insindacabilità, oltre il limite esterno del dovere di neminem laedere quando venga in considerazione la lesione di diritti assoluti, trovi all'interno del rapporto obbligatorio un ulteriore limite del canone generale di correttezza e di buona fede. 2. La disposizione degli artt. 35 e 36 Capitolato generale delle opere pubbliche approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, le quali attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di interessi di mora in varia misura e con varie decorrenze in caso di ritardo della Pubblica amministrazione, sono state estese ai pagamenti delle somme liquidate in sede di revisione dei prezzi dell'appalto solo con la L. 21 dicembre 1974 n. 700, mentre negli appalti ai quali ratione temporis essa non è applicabile, il diritto alla corresponsione degli interessi di mora si riferisce esclusivamente ai pagamenti degli acconti e del saldo del prezzo contrattuale, trovando invece applicazione alle somme liquidate in sede di revisione dei prezzi la specifica normativa dell'art. 3 D.L.vo 6 dicembre 1947 n. 1501 (come modificato dalla L. 9 maggio 1950 n. 329), secondo il quale gli interessi sono dovuti con decorrenza dalla scadenza di un anno dall'approvazione del collaudo.

1. Conf. Cass. 9 febbraio 1976 n. 424[R=W9F76424]. 2. Conf. Cass. 18 gennaio 1992 n. 589R 2a. Come nota 1a. a C. Stato V 1° luglio 1995 n. 7346.[R=WCS1L957346]
L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, artt. 332 e 340 R L. 9 maggio 1950 n. 329[R=L32950]; L. 21 dicembre 1974 n. 700 ; D.L.C.D.S. 6 dicembre 1947 n. 1501; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 [R=DPR106362]

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