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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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Sent.C. Cass. 03/11/1988, n. 5925
Sent.C. Cass. 03/11/1988, n. 5925
Sent.C. Cass. 03/11/1988, n. 5925
1. Appalti oo.pp. - Revisione prezzi - Ritardato pagamento - Interessi dovuti, per contratto ante L. n. 700 del 1974 - Ex art. 3, 41 e., D. L.vo n. 1501 del 1947.
1. In tema di revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche, nel caso di contratti che non contengono clausole attributive del diritto alla revisione e siano anteriori all'entrata in vigore della L. 21 dicembre 1974 n. 700, relativamente ai lavori altresì eseguiti prima di tale data, un ritardo nel pagamento del compenso revisionale con conseguente obbligo di corrispondere i relativi interessi può configurarsi unicamente in base al disposto dell'art. 3, 4° c., D.L.vo 6 dicembre 1947 n. 1501, a norma del quale gli interessi legali decorrono dopo un anno dall'approvazione degli atti del collaudo, mentre stante la diversa natura del prezzo e del compenso revisionale, non può farsi ricorso all'analogia per attuare un'estensione al secondo della disciplina dettata per il primo dagli artt. 35 e 36 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, realizzata soltanto con l'emanazione della L. n. 700 del 1974.
1. Ved. Cass. S.U. 23 febbraio 1983 n. 1363,[R=W23F831363] 1364,[R=W23F831364] 1365[R=W23F831365], 1366[R=W23F831366], 1368, [R=W23F831368] 1369[R=W23F831369], S.U. 5 aprile 1986 n. 2368R, 28 aprile 1987 n. 4099.[R=W28A874099]
L'art. unico, 2° c., della L. 21 dicembre 1974 n. 700 ha stabilito che in caso di ritardo nella corresponsione degli acconti e dei saldo per revisione dei prezzi si applicano, rispettivamente, gli artt. 35 e 36 del Capitolato generale oo.pp. che disciplinano i ritardi nei pagamenti di acconti e della rata di saldo per i lavori prevedendo interessi legali sino ad un certo termine e interessi di mora ad un prestabilito tasso, poi. Ma queste norme, come ribadisce la sentenza, si applicano per i contratti eseguiti dopo la data di entrata in vigore della L. 1974 n. 700 e anche - ai sensi del 2° comma del suddetto art. unico di detta legge - per i contratti che erano in corso di esecuzione a quella data ma limitatamente alla parte dei lavori eseguiti dopo la stessa data; mentre per i contratti eseguiti prima, l'Amministrazione committente non ha obbligo di versare acconti revisionali all'impresa e, come ricorda la sentenza, può pagarle l'importo dovuto per revisione prezzi entro un anno dall'approvazione del collaudo senza interessi, che sono dovuti al tasso legale del 5% soltanto in caso di ritardo oltre detto anno, ai sensi dell'art. 3, 4° c., D.L.C. P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501.
D.L.C.P.S. 6 dicembre 1947 n. 1501, art. 3, 4° c.; D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 artt. 35 e 36;[R=DPR106362,A=35] L. 22 febbraio 1973 n. 37, art. 2[R=L3773,A=2]; L. 21 dicembre 1974 n. 700[R=L70074] |
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