Sent.C. Cass. 03/12/1991, n. 12966 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 03/12/1991, n. 12966

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1. Opere pubbliche - Concessione - Controversie - Giurisdizione amministrativa e dell'A.G.O. - Ambito rispettivo.
1. La concessione amministrativa avente ad oggetto la sola costruzione delle opere pubbliche ha effetto traslativo delle pubbliche funzioni inerenti all'attività organizzativa e direttiva necessaria per la realizzazione di esse ed è assoggettata, per ciò che concerne le controversie ad essa relativa, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5, 1° c., L. 6 dicembre 1971 n. 1034, il quale, pur facendo espressa menzione delle sole concessioni di pubblici servizi, va inteso - conformemente alla sua ratio e ricorrendo i motivi e le finalità che giustificano l'identica soluzione giuridica - come idoneo a comprendere anche le concessioni di pubbliche funzioni, mentre la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria resta limitata, ai sensi dell'art. 5 cit., 2° c., alle ipotesi in cui si controverte solo di indennità, canoni o corrispettivi, senza che vengano in rilievo la portata ed il contenuto della concessione ovvero gli obblighi o i diritti che ne derivano, poiché, ove si verificasse questa seconda ipotesi, il giudice amministrativo dovrebbe conoscere anche della domanda di condanna al pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 legge n. 1034 del 1971, salve le questioni patrimoniali conseguenziali di cui all'art. 7, 3° c., legge cit.

1. Ved., sulle concessioni, Cass. 29 novembre 1990 n. 11518 R; C. Conti 5 dicembre 1985 n. 1605 R.
L. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 5, 1° c., art. 7, 3° c., art. 26[R=L103471,A=5]

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