Sent.C. Cass. 23/04/1997, n. 3567 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 23/04/1997, n. 3567

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1. Opere pubbliche - Costruzione e manutenzione - Principio del neminem laedere - Obbligo di osservanza - Acque pubbliche per irrigazione di fondo agricolo - Interruzione del flusso idrico - Azione del conduttore per danni contro la P.A. - Ammissibilità.
1. La discrezionalità e l'insindacabilità, da parte del giudice ordinario, dei criteri, dei tempi e dei mezzi con i quali la Pubblica amministrazione provvede alla costruzione, all'esercizio ed alla manutenzione delle opere pubbliche, trovano un limite di carattere esterno nel principio del neminem laedere che comporta per la stessa Amministrazione l'osservanza delle specifiche norme tecniche e delle comuni regole di prudenza e diligenza a garanzia dei terzi; pertanto, in ipotesi di dedotta inosservanza delle regole suddette nella manutenzione di una condotta di acque pubbliche utilizzate per l'irrigazione di fondi agricoli, sussiste la legittimazione del conduttore di tali fondi all'azione risarcitoria nei confronti dell'Amministrazione per i danni conseguenti all'interruzione del flusso idrico, non rilevando in contrario che egli non abbia la qualità di proprietario del fondo né la titolarità della concessione di derivazione dell'acqua, giacché, quale conduttore, gli è riconosciuta la facoltà di agire direttamente contro il terzo che illecitamente ostacoli il godimento del bene concessogli in affitto.

1. Sulla responsabilità della P.A. per danni a terzi ved. Cass. 12 febbraio 1997 n. 1284R [Il committente può essere corresponsabile dell'appaltatore per danni a terzi se s'inserisce nell'esecuzione dell'appalto o se affida l'appalto a impresa inidonea; mentre può esserne il solo responsabile se impone le sue direttive all'appaltatore, quale nudus minister (su quest'ultimo caso ved. anche Cass. 13 marzo 1992 n. 3050 R; Cass. 30 agosto 1994 n. 7579R (Responsabilità dell'ente proprietario di una strada per il maggior deflusso di acque nel fondo a valle conseguente alla costruzione di quella strada); 16 aprile 1993 n. 4533 R; S.U. 8 agosto 1989 n. 3654 R (Responsabilità del Comune per lavori di sistemazione stradale causa di deflusso di acque sul fondo altrui); 27 gennaio 1988 n. 722 R (Responsabilità del Comune per danni ad un immobile causati da infiltrazioni di acqua piovana conseguenti a scavi difettosi; oppure anche da inondazione provocata dal mancato tempestivo adeguamento della rete fognante); 11 gennaio 1987 n. 35 [R=W11GE8735]; 30 ottobre 1986 n. 6388 R. In particolare sulla responsabilità della P.A. ex art. 2043 Cod. civ. per danni a terzi derivanti da pericolo occulto (la c.d. insidia o trabocchetto) ved. Cass. 19 dicembre 1996 n. 11361 R; 24 gennaio 1995 n. 809R (Obbligo della P.A. di manutenzione delle strade e di eliminazione di pericoli occulti); 25 settembre 1990 n. 9702R (Responsabilità dell'ANAS, in concorrenza con l'appaltatore, per sinistro causato dalla mancanza di cartelli di segnalazione), 16 aprile 1987 n. 3771 R (Responsabilità anche ex art. 2051 verso i proprietari frontisti in seguito a lavori di scavo e posa di tubi a gas).

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