Sent.C. Cass. 08/08/1989, n. 3654 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 08/08/1989, n. 3654

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1. Danni a terzi - Lavori di sistemazione stradale che provochino il deflusso delle acque su fondo altrui - Responsabilità della P.A. (Comune) - Azione del privato - Giurisdizione A.G.O.
1. Nel caso in cui il Comune, con lavori di sistemazione stradale per lo scolo delle acque ne provochi il deflusso nel fondo altrui, deve riconoscersi al proprietario del fondo medesimo la facoltà di denunciare la lesione dei suoi diritti davanti al giudice ordinario (salva ogni questione sui limiti interni delle attribuzioni di detto giudice, ai sensi dell'art. 4 L. 20 marzo 1865 n. 2248 All. E), ove difetti un provvedimento di tipo ablativo, idoneo a comprimere o degradare quei diritti, tenendo conto che siffatto provvedimento non è ravvisabile nella mera deliberazione della Giunta municipale di dar corso ai lavori (per la radicale carenza di potere espropriativo da parte di tale organo).

1. Sul diritto soggettivo del privato danneggiato, per l'inosservanza da parte della P.A. del principio del neminem laedere, aviazione di risarcimento danno, ved. Cass. S.U. 6 dicembre 1988 n. 6635 R Sulla giurisdizione in tema di opere pubbliche, ved. Cass. S.U. 5 maggio 1980 n. 2921.[R=W5MA802921]
C.c. art. 2043; L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, art. 4R

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