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Sent.C. Cass. 27/07/1996, n. 6792

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Conclusioni - Consulenza in appello contrastante con quella di primo grado - Adesione del giudice di appello alla seconda consulenza - Indicazione delle ragioni - Non occorre.
1. Nel caso di contrasto tra le valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio nei due gradi del giudizio di merito, qualora il giudice d'appello ritenga di dover prestare completa adesione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico da lui stesso nominato, non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende la contraria valutazione espressa dalla prima consulenza, la quale deve ritenersi, eventualmente anche per implicito, rifiutata in base alle considerazioni espresse nella seconda consulenza con essa incompatibili.

1. Ved. Cass. 16 dicembre 1986 n. 7557R (Sul contrasto fra consulenze tecniche d'ufficio); ved. anche Cass. 8 giugno 1996 n. 5345 R

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