Articolo abrogato dall’art. 41, comma 2, della L.R. 28/12/2017, n. 29, così recitava:

“Art. 35 - Boschi irregolari

1. I boschi con soprassuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei né disetanei, sono considerati boschi irregolari.

2. Il taglio nei boschi irregolari deve essere orientato alla formazione di un soprassuolo disetanei forme a prevalenza di fustaia, di composizione specifica conforme alle indicazioni del Piano territoriale di coordinamento paesistico.

3. Il taglio nei boschi irregolari, sempre assimilato a diradamento a scopo colturale, non può essere effettuato prima che il bosco abbia raggiunto una provvigione non inferiore a 80 metri cubi per ettaro, può essere ripetuto a intervalli non inferiori a dieci anni e deve compiersi in modo che le chiome delle piante rilasciate a dotazione del bosco restino tra loro distanziate di non oltre un metro.

4. Gli interventi di cui al comma 3, qualora interessino piante di alto fusto, devono essere preventivamente denunciati all'IRF almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni di taglio.

5. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge forestale. La mancata denuncia è punita ai sensi dell'articolo 52, comma 3, della stessa legge.”

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