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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 07/12/2017, n. 203
D. Leg.vo 07/12/2017, n. 203
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D. Leg.vo 07/12/2017, n. 203
- D.L. 15/09/2023, n. 123 (L. 13/11/2023, n. 159)
- D.L. 28/06/2019, n. 59 (L. 08/08/2019, n. 81)
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Art. 1. - Oggetto e finalità1. Il presente decreto provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nella visione di |
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Art. 2. - Classificazione delle opere cinematografiche1. La classificazione delle opere cinematografiche è finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell’espressione artistica. 2. La classificazione è proporzionata alle esigenze della protezione del |
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Art. 3. - Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche1. Presso la Direzione generale Cinema, di seguito: «DG Cinema», del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito: «Ministero», è istituita la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche, di seguito Commissione. La Commissione opera quale organismo di controllo della classificazione ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera b), della legge n. 220 del 2016. 2. La Commissione verifica la corretta classificazione, proposta dagli operatori nel settore cinematografico, delle opere cinematografiche. 3. La Commissione è composta da quarantanove membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati, nel rispetto dell’equilibrio di genere, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per una durata di tre anni, rinnovabili una sola volta. I membri sono scelti tra esper |
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Art. 4. - Procedimento di verifica della classificazione1. In base al principio di responsabilizzazione degli operatori nel settore cinematografico, i produttori o i distributori o chi ne abbia titolo qualificano l’opera sulla base della classificazione di cui all’articolo 2. 2. Almeno venti giorni prima della data della prima proiezione in sala dell’opera, i soggetti di cui al comma 1 inviano una copia della opera, con motivazione della classificazione assegn |
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Art. 5. - Edizioni originali e opere proiettate in festival cinematografici1. Le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla Commissione congiuntamente con l’edizione doppiata o l’edizione o |
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Art. 6. - Materiali pubblicitari e opere promozionali di altra opera1. Per la classificazione di pubblicità e spot pubblicitari destinati alle sale cinematografiche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 |
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Art. 7. - Obblighi di pubblicità1. La classificazione assegnata a un’opera cinematografica deve essere visibile al pubblico sia nei materiali pubblicitari, ivi incluse le opere promozionali, sia nelle sale cinematografiche. In particolare, nel caso in cui le opere siano state classificate come non adatte o vietate ai minori, l |
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Art. 8. - Obblighi per gli esercenti cinematografici1. Se le opere sono state classificate come vietate ai minori, l’esercente della sala cinematografica in cui l’opera è proiettata provvede a imped |
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Art. 9. - Accertamento dell’illecito amministrativo e sanzioni1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 668 del codice penale, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente decreto, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: |
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Art. 10. - Classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi1. Con regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, adottato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è disciplinata la classificazione delle opere audiovisive destinate al web e dei videogiochi. |
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Art. 11. - Disposizioni transitorie1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche entro trent |
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Art. 12. - Clausola di invarianza finanziaria1. All’attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibil |
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Art. 13. - Abrogazioni e disposizioni finali1. A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati: b) la legge 21 aprile 1962, n. 161; c) il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029. 2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1: |
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