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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lombardia 30/12/1999, n. 30
L.R. Lombardia 30/12/1999, n. 30
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Titolo I - PRINCIPI |
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Art. 1 - (Principi e indirizzi dell'azione amministrativa)1. L'attività amministrativa, nel perseguimento dei fini determinati dalla legge ed allo scopo di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, deve svolgersi secondo criteri di trasparenza, efficienza, economicità e semplicità in conformità a quanto disposto dall'articolo 46 dello statuto della Regione Lombardia e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 |
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Art. 2 - (Ambito di applicazione)1. La presente legge si applica alle amministrazioni della Giunta regionale e del Consiglio regionale |
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Art. 3 - (Obbligo di adozione del provvedimento)1. Il procedimento che consegue obbligatoriamente ad un'istanza o che viene iniziato d'ufficio deve e |
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Art. 4 - (Termini per provvedere)1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o regolamento, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta; determina con i regolamenti. di cui all'articolo 1, comma 2, il termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedi |
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Art. 5 - (Sospensione dei termini) |
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Art. 6 - (Decorrenza dei termini)1. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dalla data in cui il competente ufficio ha notizia del verificarsi di un fatto o del compimento di un atto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine decorre da |
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Art. 7 - (Motivazione)1. Salvo quanto stabilito dal comma 3, ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione dell'atto |
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Art. 8 - (Provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi)1. Ove non siano già stabiliti da leggi regionali, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di con |
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Titolo II - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 9 - (Responsabile del procedimento)1. Il direttore generale attribuisce la funzione di responsabile del procedimento a un dirigente di struttura organizzativa della direzione generale, ove non intenda assumere direttamente tale responsabilit&agra |
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Art. 10 - (Obbligo di collaborazione)1. Tutte le strutture organizzative che ne siano richieste sono tenute a prestare collaborazione al r |
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Art. 11 - (Funzioni del responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del pr |
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Titolo III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO |
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Art. 12 - (Comunicazioni agli interessati)1. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni dalla sua designazione, comunica, con le modali |
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Art. 13 - (Provvedimenti cautelari)1. Il responsabile del procedimento, qualora sussistano particolari esigenze di necessità ed u |
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Art. 14 - (Modalità delle comunicazioni)1. La comunicazione di cui all'articolo 12 é trasmessa, mediante comunicazione personale, con qualunque mezzo idoneo ad attestare la provenienza, il ricevimento e la relativa data. 2. Nelle comunicazioni di cui all'articolo 12 sono indicati: |
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Art. 15 - (Omissione delle comunicazioni)1. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal sogge |
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Art. 16 - (Facoltà di intervento nel procedimento)1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di intere |
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Art. 17 - (Modalità di intervento nel procedimento)1. I soggetti, a seguito della cui istanza ha avuto avvio il procedimento, quelli di cui all'articolo 12 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 16 hanno diritto: a) di prendere visione degli a |
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Art. 18 - (Accordi con gli interessati)1. Ove sussistano motivi di pubblico interesse, nell'ambito del procedimento e in accoglimento delle, osservazioni e proposte presentate ai sensi dell'articolo 17, la Regione può concludere accordi con i destinatari del provvedimento al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento stesso ovvero in sostituzione di, questo. |
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Art. 19 - (Limitazioni alla partecipazione al procedimento)1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano all'attività della Regione, nonché degli enti ed aziende istituiti ai sensi dell'articolo 48 dello Sta |
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Titolo IV - SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO |
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Art. 20 - (Conferenza di servizi) |
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Art. 21 - (Audizioni pubbliche)1. Nei procedimenti di competenza della Giunta regionale, N3 il Presidente della Regione, anche su proposta dell'assessore competente, nonché dei soggetti di cui all'articolo 16, può promuovere un'audizione dei soggetti interessati a norma del presente articolo. |
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Art. 22 - (Accordi con altre amministrazioni pubbliche)1. La Regione,N3 può concluder |
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Art. 23 - (Accordi di programma)1. La Regione promuove e partecipa ad accordi di programma (disciplinati dall'articolo 27 della legge |
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Art. 24 - Pareri obbligatori e valutazioni tecniche preventive)1. L'acquisizione dei pareri obbligatori e delle valutazioni tecniche preventive, necessaria ai fini |
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Art. 25 - (Silenzio assenso e denuncia di inizio attività)1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede con legge a determinare, in relazione alle funzioni amministrative, esercitate dalle amministrazioni indicate all'articolo 2, i casi |
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Art. 26 - (Certificazioni e dichiarazioni temporaneamente sostitutive)1. Qualora nell'ambito dell'istruttoria del procedimento debbano accertarsi fatti, stati e qualità personali di privati, la certificazione relativa o la documentazione idonea ad attestarli è acquisita d'ufficio, se trattasi di documentazione già in possesso della Region |
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Art. 27 - (Funzionari autorizzati al ricevimento delle dichiarazioni)1. Il direttore generale individua i funzionari autorizzati ad autenticare le sottoscrizioni e a rice |
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Titolo V - ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E INFORMAZIONE AI CITTADINI |
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Art. 28 - (Titolari del diritto d'accesso)1. AI fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa è riconosciuto a c |
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Art. 29 - (Modalità di esercizio del diritto d'accesso)1. L'accesso consiste nell'esame o nel rilascio di copie di atti e documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito; il rilascio di copia, |
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Art. 30 - (Accesso informale)1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, di consultazione o di estrazione di copia dei documenti ammini |
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Art. 31 - (Accesso formale)1. Qualora non sia possibile, per motivi organizzativi, l'accoglimento immediato della richiesta in v |
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Art. 32 - (Esclusioni e limitazioni al diritto d'accesso)1. L'accesso è escluso solo per i documenti amministrativi o, per quelle parti di essi la cui diffusione possa essere lesiva della riservatezza di terzi, o essere in contrasto con i principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e le sue misure applicative, sian |
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"Art. 32bis - (Accesso agli atti in materia ambientale)N4 1. Per la definizione di casi e li |
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Art. 33 - (Segreto d'ufficio)1. Il dipendente regionale deve mantenere il segreto d'ufficio e non può trasmettere informazi |
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“Art. 34 - (Bollettino ufficiale della Regione Lombardia)N6 1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi e dei regolamenti regionali e di tutti gli atti in esso pubblicati. 2. Il BURL è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica su sito Internet dedicato, con modalità volte a garantire l’autenticità, l’integrità e la conservazione dei documenti, in conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, |
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“Art. 34 bis - (Formule di promulgazione ed emanazione di leggi e regolamenti regionali)N7 1. In attuazione dell’articolo 37, comma 1, dello Statuto d’autonomia della Lombardia, i testi di legge sono promulgati con la formula: «Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Regione promulga la seguente legge regionale». |
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Art. 35 - (Commissione per l'accesso)1. È istituita presso la presidenza della Giunta regionale la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da tre membri: il segretario della Giunta re |
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Art. 36 - (Sistema informativo regionale)1. A seguito dell'adeguamento del sistema informativo regionale, il diritto di accesso potrà e |
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Art. 37 - (Uffici per le relazioni con il pubblico)1. Agli uffici per le relazioni con il pubblico sono demandati i seguenti compiti: a) contribuire all'effettivo esercizio dei diritti di partecipazione all'attivit&ag |
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Art. 38 - (Pubblicizzazione delle leggi regionali)1. Ogni legge che comporti significative innovazioni rispetto all'ordinamento previgente e che sia di |
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Art. 39 - (Norma finanziaria)1. Alle spese relative al funzionamento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 35, si provvede, per l'anno 1999 e successivi, con gli stanziamenti annualmente previsti al capitolo 1.2.7.1.322 |
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Titolo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 40 - (Disposizione transitoria)1. Le disposizioni procedurali contenute nelle leggi regionali di settore contrastanti con la present |
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Art. 41 - (Abrogazione di norme)1. È abrogato l'articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 33 (Norme in materia di pu |
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Art. 42 - (Norma di rinvio)1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della legge 241/1990 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione |
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