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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Delib. G.P. Trento 03/09/2010, n. 2023
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Pres. P. 19/05/2017, n. 8-61/Leg.
- Delib. G.P. 04/10/2013, n. 2088
- Delib. G.P. 26/07/2013, n. 1553
- Delib. G.P. 27/12/2012, n. 2918
- Delib. G.P. 30/11/2012, n. 2595
- Delib. G.P. 08/06/2012, n. 1206
- Delib. G.P. 26/08/2011, n. 1858
- Delib. G.P. 01/07/2011, n. 1427
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PremessaCon l’approvazione della nuova legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del nuovo Piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5, è stato integralmente riformato l’ordinamento urbanistico provinciale. Con il presente provvedimento si intendono approvare le disposizioni attuative della legge provinciale n. 1 del 2008 e del Piano urbanistico provinciale, demandate ad un provvedimento della Giunta provinciale, relativamente alle seguenti materie: a) definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008; b) disposizioni in materia di distanze, ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale n. 1 del 2008; c) spazi di parcheggio, ai sensi dell’articolo 59 della legge provinciale n. 1 del 2008; d) fasce di rispetto cimiteriale, ai sensi dell’articolo 66 della legge provinciale n. 1 del 2008; e) criteri e limiti delle variazioni di lieve entità apportate in corso d’opera al progetto assentito, ai sensi dell’articolo 107, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2008; f) criteri generali per la commercializzazione di prodotti affini, la realizzazione di foresterie ed altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale nonché indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, nelle aree produttive del settore secondario, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, lettere b) ed e), dell’allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale; g) attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 3, dell’allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale. Le disposizioni attuative di cui sopra sono riportate negli allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni di cui all’Allegato 1, concernente la definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008, si precisa che con tali previsioni si concorre a perseguire ed attuare una maggiore omogeneità nella disciplina edilizia comunale, che costituisce uno degli obiettivi primari della riforma urbanistica provinciale, così come previsto anche dalla recente legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, con la quale sono state adeguate a questo fine le norme della legge urbanistica in materia di modulistica, documentazione e procedure di rilascio della concessione edilizia e per la presentazione della denuncia di inizio di attività. A tal fine sono stati acquisiti, in alcuni appositi incontri, i pareri e le osservazioni degli ordini e collegi professionali e delle principali categorie economiche. Le definizioni contenute nel predetto allegato formeranno oggetto di una fase di sperimentazione che consentirà in un momento successivo di adeguare ed implementare le relative disposizioni, in coordinamento con il Consiglio delle autonomie locali e gli ordini e collegi professionali. In merito alle disposizioni in materia di distanze è stato acquisito il parere della CUP, che si è espressa favorevolmente con voto n. 8 di data 7 aprile 2010. Sui contenuti delle disposizioni attuative previste dall’articolo 36, comma 2, e dall’articolo |
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Disposizioni attuative della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 |
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Art. 1 - Disposizioni generali1. Le presenti disposizioni definiscono gli elementi geometrici delle costruzioni e i |
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Art. 2 - Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e criteri di misurazione1. Definizioni generali: a) Costruzione: è qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono quindi costruzione, “oltre ai fabbricati o edifici di cui alle lettere c) e c bis),” N36 i muri ed altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici. b) Destinazione d’uso: è il complesso di usi o di funzioni ammesse dal piano regolatore generale per l’area o per l’edificio. “Rimane ferma la disciplina speciale dei cambi d’uso per la determinazione dello standard di parcheggio e per il calcolo del contributo di concessione.” N23 Si considerano rilevanti a fini urbanistici, e richiedono conseguentemente un titolo edilizio, i seguenti cambi d’uso d'immobili o di singole unità immobiliari: 1) fra le categorie funzionali di cui alle disposizioni dell’articolo 58 della legge in materia di zone territoriali omogenee; 2) nelle aree residenziali o miste, tutti i cambi da una destinazione d’uso ad un’altra (residenza, uffici, servizi, esercizi pubblici, attività commerciale, artigianato, da residenza ordinaria a residenza per il tempo libero e vacanze, alberghiero, extraalberghiero e ricettivo in genere, ecc.). c) Edificio o fabbricato: è qualsiasi manufatto che dia origine a volume edilizio o a superficie coperta come definiti dalle presen |
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Art. 3 - Norme finali1. Le disposizioni di questo Allegato prevalgono su quelle degli strumenti di pianificazione comunale, ai sensi d |
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Allegato 2 - Disposizioni provinciali in materia di distanze (articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) |
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Art. 1 - Disposizioni generali1. Il presente allegato, a termini dell’articolo 58 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale, detta, per le diverse zone territoriali omogenee, la disciplina in materia di: |
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Art. 2 - Criteri di misurazione delle distanze1. Ferma restando la facoltà di costruire in aderenza, ove non esclusa dagli strumenti urbanistici comunali, la distanza tra pareti antistanti di edifici viene misurata in senso normale alla proiezione ortogonale delle stesse sul piano orizzontale. “Non si considerano frontistanti le pareti che presentano una differenza di quota tra i rispettivi piani di spiccato superiore all’altezza massima ammessa dal piano regolatore generale.” |
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Art. 3 - Distanze tra edifici da applicare negli insediamenti storici e aree edificate1. Negli insediamenti storici e nelle aree totalmente o parzialmente edificate – corrispondenti alle zone A e B del d.m. n. 1444 del 1968 – per gli interventi di risanamento conservativo, ristrutturazione e sostituzione edilizia di cui all’articolo 99 della legge urbanistica provinciale, le distanze tra gli edifici non possono essere inferi |
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Art. 6 - Distanze da applicare all’interno dei piani attuativi e nelle aree per edifici pubblici o di interesse pubblico1. In tutte le aree, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal Co |
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Art. 7 - Distanze da applicare per i manufatti accessori1. Ai fini delle presenti disposizioni, per manufatto accessorio si intende la costru |
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Art. 7 bis - Distanze da applicare per gli interventi di demolizione e ricostruzione1. Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, di cui all’articolo 99, lettera g), della legge urbanistica provinciale, si applicano le seguenti disposi |
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Art. 8 - Distanze degli edifici dai confini1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli precedenti e fatta salva la facoltà di costruire in aderenza, le distanze degli edifici, ivi compresi gli ampliamenti laterali, dai confini di proprietà devono essere pari alla metà delle distanze tra edifici previste dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5, con un minimo di 5,00 m, misurate in ogni punto ed in tutte le direzioni. Distanze dai confini inferiori sono ammesse, previo consenso del proprietario finitimo debitamente intavolato, purché siano rispettate le distanze minime tra edifici. 2. Distanze dai confini diverse da quelle di cui al comma 1 sono ammesse, anche in assenza del consenso del proprietar |
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Art. 9 - Distanze in materia di muri e opere di sostegno delle terre: definizioni e disposizioni generali1. Le disposizioni di questo articolo e degli articoli 10, 11 e 12 disciplinano le distanze minime dei muri di qualsiasi genere, dei terrapieni, dei rilevati e relative opere di sostegno, come scogliere, terre armate ed altri manufatti simili, dagli edifici, esclusi i manufatti accessori di cui all’articolo 7, e dai confini. A tal fine si considerano: |
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Art. 10 - Distanze dei terrapieni artificiali e dei muri dai confini1. I terrapieni artificiali, i muri liberi e i muri di sostegno, di cui all’articolo 9, comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime dai confini: |
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Art. 11 - Distanze delle abitazioni dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno1. Le distanze tra le pareti delle abitazioni e di tutti i locali adibiti alla presenza permanente per non meno di 4 ore continuative giornaliere delle persone, quali attività industriali, artigianali, commerciali, e i terrapieni artificiali, con esclusione delle intercapedini, devono risultare: a) di almeno 3,00 m se la differenza di quota fra la sommità dei terrapieni e il piano di spiccato dell’edificio è compresa fra 0,30 m e 3,00 m; |
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Art. 12 - Distanze degli edifici non adibiti ad abitazione dai terrapieni artificiali, dai muri liberi e dai muri di sostegno1. Per le distanze tra gli edifici non adibiti ad abitazione o alla presenza permanente delle persone e i terrapieni artificiali, si applica il comma 1 dell’articolo 11. 2. Le distanze tra gli edifici di cui al comma 1 e i muri li |
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Art. 13 - Norme finali1. I comuni adeguano i piani regolatori comunali, mediante adozione delle relative varianti, alle disposizioni di questo Allegato entro un anno dall’entrata in vigore di questo provvedimento, decorsi inutilmente i quali le disposizioni di questo allegato prevalgono su quelle dei predetti strumenti di pianificazione comunale, a termini dell’articolo 58, comma 1, e dell’articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale. “Se il comune intende mantenere una disciplina più restrittiva rispetto alla quella recata da questo Allegato già prevista dal piano regolatore generale, con deliberazione del Consiglio comunale adotta un provvedimento confermativo espresso e motivato entro il predetto termine, decorso inutilmente il quale si applica il primo periodo di questo comma. Resta salva la facoltà dei comuni di prevedere motivatamente, mediante variante al piano regolatore generale, una disciplina più restrittiva.”N14 |
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Art. 1 - Disposizioni generali1. Ai sensi dell’articolo 59 della legge della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), di seguito denominata legge urbanistica provinciale, con il presente provvedim |
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Art. 2 - Determinazione delle quantità minime1. Le quantità definite dalle presenti norme costituiscono parametri minimi che pos |
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Art. 3 - Definizione di nuova costruzione e spazio per parcheggio1. Ai fini dell’applicazione delle quantità minime previste dal presente provvedimento si assume che: |
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Art. 4 - Localizzazione e determinazione degli spazi per parcheggio1. Gli spazi per parcheggio possono essere ricavati sia all’interno che all’esterno dell’edificio cui sono destinati. Le aree destinate alla sosta devono essere individuate sullo stesso lotto della costruzione. Eccezionalmente, in considerazione della dimostrata impossibilità di |
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Art. 5 - Modalità e titolo per acquisizione di spazi di parcheggio ai fini del rispetto degli standard1. Lo spazio di parcheggio richiesto per soddisfare gli standard deve risultare, di norma, di proprietà del soggetto che realizza gli interventi sull’edificio principale. |
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Art. 6 - Obbligo di mantenimento dello standard di parcheggio e determinazione della sanzione pecuniaria1. Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, della legge urbanistica provinciale, in caso di mancato rispetto dell’obbli |
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Art. 7 - Parcheggi per servizi pubblici e centri sportivi1. Il progetto delle opere relative ai servizi pubblici e alle altre attività di concentrazione di cui alle lettere D3.3 e D4 dell’allegata Tabella A e dei relativi ampliamenti deve essere accompagnato da uno specifico studio che dimostri una dotazione di spazi parcheggio sufficiente in rapporto ai flussi di utenza. Se le medesime attrezzature ricadono nel centro storico si prescinde dagli standard qualora sia dimostrata l’esistenza, anche nelle vicinanze, e cioè a breve distanza percorribile a piedi in tempi contenuti, di adeguati spazi |
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Art. 8 - Parcheggi per cambi di destinazione d’uso1. Le trasformazioni d’uso degli edifici esistenti sono soggette al rispetto de |
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Art. 9 - Casi di esenzione dall’obbligo degli spazi di parcheggio1. Sono esonerati dall’obbligo del rispetto delle quantità minime di parcheggio gli interventi nel centro storico ovvero riguardanti edifici storici sparsi soggetti a restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia e demolizione con ricostruzione, anche con cambio d’uso e compresi gli ampliamenti di edifici esistenti, qualora sia dimostrata, attraverso una specifica relazione accompagnatoria della richiesta del titolo abilitativo edilizio, l’impossibilità di reperire gli spazi necessari. Tale esenzione non si applica: a) in caso di nuove costruzioni; b) per i servizi pubblici e le altre attività di concentrazione di cui alle lettere D3.3 e D4 dell’allegata Tabella A. Tuttavia, qualora venga dimostrato che la realizzazione degli standard per i predetti servizi pubblici e altre attività di concentrazione non risulta coerente con le politiche di gestione del traffico urbano e della sosta, la Giunta provinciale, su richiesta del comune, può autorizzare l’esenzione parziale o totale dagli standard ovvero la realizzazione degli spazi di parcheggio in altra area o la loro monetizzazione. 2. “La disciplina di cui al comma 1 si applica anche agli interventi di recupero di edifici esistenti ricadenti nelle seguenti ulteriori aree:” |
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Art. 10 - Spazi di parcheggio per impiantiti di risalita1. Le dotazioni minime di parcheggio per gli impianti di risalita nel caso di nuovi impianti di arroccamento o di sostituzione di quelli esistenti sono calcolate considerando una base minima di 100 posti auto in prossimità di ogni singolo impianto di arroccamento con accesso automobilistico. Qualora la stazione di partenza dell’impianto sia collocata in un’area sciabile di interesse locale la dotazione minima dei posti auto può essere ridotta del 50%. Le dotazioni di parcheggio per gli impianti previsti da questo comma sono riferite al fabbisogno di parcheggio complessivo del sistema impianti-piste, ivi comprese le attrezzature ed infrastrutture connesse agli sport invernali ovv |
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Art. 11 - Spazi di parcheggio per alberghi con attività di ristorazione e centro benessere |
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Art. 12 - Spazi di parcheggio per esercizi pubblici e commerciali1. Ai fini della dotazione di spazi parcheggio per gli esercizi commerciali e gli ese |
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Art. 13 - Opere di infrastrutturazione, bivacchi e rifugi1. Non sono soggetti al rispetto delle quantità sopra definite le opere di inf |
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Art. 15 - Utilizzo dei medesimi parcheggi per attività diverse1. L’utilizzo di un medesimo parcheggio è ammesso con riferimento ad attività funzionalmente diverse e purché effettuato con orari debitamente diversificati e certificati da idonea garanzia di natura contrattuale sottoscritta fra le parti interessate. In tal caso si applica il comma 2 dell’articolo 5. 2. N34 il comune può autorizzare |
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Art. 16 - Autorimesse e posti macchina.1. Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti macchina. |
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Art. 17 - Norme finali1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sulle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti ed adottati dei comuni, ai sensi dell’articolo 150, comma 4 bis, della legge urbanistica provinciale; “sono fatte salve le disposizioni previste dai predetti strumenti di pianificazione territoriale che prevedono standard di parcheggio più elevati.” N22. TABELLA A - FUNZIONI E QUANTITÀ MINIME N35
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Allegato 4 - Procedure per la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale e individuazione dei casi e dei criteri per la realizzazione nelle fasce medesime di servizi e strutture connessi con l'attività cimiteriale nonché di opere pubbliche, d'interesse pubblico e di altri interventi edilizi ritenuti compatibili (articolo 66 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1) |
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Art. 1 - Procedure per la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale1. La riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali, nei casi previsti dall’articolo 66, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 4 marzo 2008 |
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Art. 2 - Opere realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale1. Ai fini del presente articolo, nell’individuazione delle opere pubbliche, di interesse pubblico e degli altri interventi edilizi realizzabili nelle fasce di rispetto cimiteriale, nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 66, comma 3, della legge urbanistica provinciale, si tiene conto della distanza rispetto al cimitero e del diverso impatto igienico-sanitario delle opere medesime, “con specifico riferimento al piano cimiteriale di cui al regolamento di polizia mortuaria nonché” N5 anche in relazione alle esigenze di rispetto e decoro del luogo. |
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Art. 3 - Norme finali1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono su |
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Art. 1 - Disposizioni generali1. Le presenti disposizioni individuano i criteri e i limiti per la definizione delle |
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Art. 2 - Termini per la presentazione della denuncia di inizio di attività1. Le variazioni in corso d’opera di cui all’articolo 1 sono soggette a d |
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Art. 3 - Variazioni di lieve entità riguardanti edifici1. Sono considerate variazioni di lieve entità riguardanti interventi realizzati su edifici quelle che comportano una modificazione in misura inferiore od uguale al 5 per cento dei valori di progetto o delle dimensioni delle costruzioni preesistenti concernenti il volume, l’altezza, la superficie coperta e la superficie utile. Nel caso di costruzioni esistenti le variazioni si riferiscono all’edificio nel suo complesso. 2. I limite massimo del 5 per cento delle variazioni deve essere rispettato con riferimento ai tutti gli indici urbanisticamente rilevanti previsti dal comma 1. Nel caso di variazione della superficie utile dei poggioli, il parametro del 5 per cento ammesso come variante in corso d’opera è da calcolarsi con riferimento alla superficie complessiva dei poggioli. Per le variazioni delle sporgenze di gro |
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Art. 4 - Variazioni di lieve entità riguardanti opere diverse dagli edifici1. Nel caso d’interventi riguardanti opere diverse dagli edifici, si considerano varianti in corso d’opera di lieve entità le variazioni non eccedenti il 5 per cento dei valori complessivi di progetto, purché siano conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti e non siano in contrasto con quelli adottati. Non sono considerate variazioni di lieve entità quelle che comportano il mutamento del titolo edilizio abilitativo. 2. Nel caso in cui l’applicazione del limite del 5 per cento di tutte le misure di progetto non risulti idoneo, in relazione alle caratteristiche particolari delle opere, per valutarne la lieve entità, sono considerate variazioni ai sensi dell’a |
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Art. 5 - Norme finali1. Le disposizioni di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono su |
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Allegato 6 - Disposizioni attuative in materia di aree produttive del settore secondario concernenti le condizioni per il riutilizzo di strutture produttive dismesse, la commercializzazione di prodotti affini, i criteri per la realizzazione di foresterie, gli indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive (articolo 104, comma 5, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, articolo 33,commi 2 e 6, lettere b) ed e), dell’allegato b (norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5) |
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Art. 1 - Condizioni per il riutilizzo di strutture produttive dismesse1. A termini dell’articolo 104, comma 5, della legge urbanistica provinciale, la stipula della convenzione per il rilascio della concessione edilizia e la |
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Art. 2 - Commercializzazione di prodotti affini1. Nell'ambito dei singoli insediamenti produttivi, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, delle norme di attuazione de |
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Art. 3 - Criteri per la realizzazione di foresterie1. Nell’ambito degli insediamenti produttivi possono essere realizzate foresterie destinate a funzioni di ospitalità in via transitoria ed esclusiva dei dipendenti nel rispetto dei criteri stabiliti da questo articolo. 2. La funzione di foresteria può essere svolta sia utilizzando i 400 mc destinati alla residenza, sia mediante la realizzazione di volumi ulteriori considerando la relativa volumetria assimilata a quella degli spazi direzionali e commerciali connessi con la produzione, purché sia assicurata la prevalenza dell’attività produttiva rispetto alle altre funzioni ammesse. |
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Art. 4 - Indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive1. Nel caso di edifici in cui siano insediate più aziende produttive, la realizzazione di unità residenziali può essere ammessa dal pi |
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Art. 5 - Norme finali |
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Allegato 7 - Disposizioni attuative in materia di attrezzature di servizio e di infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali nonché di altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili (articolo 35, commi 2 e 3, dell’allegato b (norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5) |
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Art. 1 - Attrezzature e infrastrutture strettamente connesse agli sport invernali1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 2, delle norme di attuazione del PUP, si considerano strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali le seguenti attrezzature di servizio e infrastrutture: a) le opere ed infrastruttu |
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Art. 2 - Altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 3, delle norme di attuazione del PUP, si considerano funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, in quanto compatibili con lo svolgimento degli sport invernali, i locali per scuole di sci, qualora inseriti nei volumi delle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti, i locali destinati al noleggio sci nelle stazioni degli impianti di risalita o di manufatti esistenti, i bar, chioschi, gli ski bar e i locali per ristorazione, le attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. N4“Gli edifici esistenti con destina |
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Art. 3 - Norme finali1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 e quelle di cui all’articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5 di questo allegato sono immediatamente applicabili e prevalgono sugli strumenti di pianificazione territoriale vigenti e adottati dei comuni. Gli incrementi di ricettività esistente di cui al comma 1 dell’articolo 2 superiori al 50 per cento nonché la realizzazione di nuove strutture di cui al comma 2 dell’articolo 2 e è subordinata a specifica previsione del piano regolatore generale. 2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i comuni adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale alle disposizioni di questo allegato contestualmente alla prima variante al piano regolatore adottata successivamente alla loro entrata in vigore, fatte salve le varianti di cui all’articolo 6 del regolamento di attuazione della legge urbanistica provinciale. |
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