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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.P. Trento 08/06/2012, n. 1206
Deliberaz. G.P. Trento 08/06/2012, n. 1206
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TESTO DEL DOCUMENTOL’articolo 64, comma 11, della legge provinciale 27 dicembre 2011, n. 18 R (legge finanziaria provinciale 2012) ha introdotto delle significative modifiche alle norme provinciali in materia di standard urbanistici per parcheggi recate dalla legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, R mediante l’inserimento dopo il comma 1 dell’articolo 59 di due nuovi commi. Le nuove disposizioni si propongono, in particolare, di limitare il consumo di suolo, anche mediante un razionale utilizzo dei parcheggi pubblici esistenti, nonché di assicurare coerenza e integrazione coni sistemi di gestione del traffico e della sosta, attuando il criterio della mobilità sostenibile. Al riguardo è opportuno precisare che le nuove disposizioni prevedono una procedura autonoma per l’individuazione degli spazi a parcheggio necessari per gli impianti di risalita e per le piste da sci che sostituiscono le disposizioni precedenti contenute nell’articolo 10 dell’Allegato 3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010, R come modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 del 1 luglio 2011. In particolare il comma 1 bis dell’articolo 59 della legge urbanistica provinciale dispone che la dotazione dei parcheggi in questione è determinata sulla base di uno specifico studio che considera la presenza di parcheggi pubblici idonei a soddisfare le esigenze di parcheggio, i sistemi di collegamento con i parcheggi e i criteri e le modalità di verifica dell’idoneità della dotazione di parcheggi. Il rilascio del titolo edilizio è preceduto dal parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, volto a verificare la coerenza dello studio con gli obiettivi del citato comma 1 bis, ed è subordinato alla stipulazione di una convenzione con il comune, con la quale sono regolate le modalità di utilizzazione dei parcheggi pubblici, il riparto degli oneri per la loro gestione, i sistemi di collegamento con i parcheggi, i criteri e le modalità di verifica dell’idoneità della dotazione di parcheggi. Il comma 1 ter stabilisce che per gli impianti di risalita e le piste da sci esistenti alla data dell’entrata in vigore del comma 1 bis (29 dicembre 2011), è fatto salvo l’assetto delle disponibilità di parcheggi esistente. In presenza di atti a carattere convenzionale, non ancora completamente attuati, fra i soggetti interessati e i comuni relativi alle predette infrastrutture, strutture, opere ed impianti, i soggetti interessati possono presentare al comune lo studio previsto dal comma 1 bis, che è sottoposto al parere della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. I predetti atti a carattere convenzionale sono adeguati nel rispetto del parere della predetta struttura provinciale. Preso atto dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni che hanno determinato l’abrogazione delle disposizioni dell’articolo 10 dell’Allegato 3 alla deliberazione n. 2023 del 2010 citata, si rende necessario fornire degli indirizzi applicativi per le nuove disposizioni di legge intese ad individuare le condizioni minime richieste per assicurare una adeguata disponibilità di posti auto mediante lo studio previsto dal comma 1 bis. In particolare, si ritiene, in linea con le modifiche sopra esposte, che le dotazioni minime di parcheggio per gli impianti di risalita nel caso di nuovi impianti di arroccamento o di sostituzione di quelli esistenti debbano essere calcolate considerando una base minima di 100 posti auto in prossimità di ogni singolo impianto. Qualora la stazione di partenza dell’impianto sia collocata in un’area sciabile di interesse locale la dotazione minima dei posti auto può essere ridotta del 50%. Le dotazioni di parcheggio sono distribuite sugli arroccamenti con accesso automobilistico e sono riferite al fabbisogno di parcheggio complessivo del sistema impianti-piste, ivi comprese le attrezzature ed infrastrutture connesse agli sport invernali ovvero considerate compatibili con lo svolgimento degli sport invernali di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, primo periodo, dell’Allegato 7 alla presente deliberazione. Lo studio dovrà evidenziare i fabbisogni medi di posti auto e quelli di punta stagionale. Nelle giornate di massimo afflusso lo st |
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