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Deliberaz. G.P. Trento 26/07/2013, n. 1553

Modificazioni alle disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1 in materia di premi volumetrici, di procedure per il rilascio della concessione edilizia, di definizioni dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni e di standard di parcheggio, di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010, n. 2019 e 2023 del 3 settembre 2010 e successive modificazioni. Prot. n. 215/13cdz.
Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.P. 02/08/2013, n. 1637
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989195 1010987
[Premessa]



Il Relatore comunica:

con deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 R sono stati determinati gli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, anche per il calcolo del contributo di concessione, ai sensi dell’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010 R sono stati approvati i modelli di domanda e della relativa documentazione per il rilascio della concessione edilizia, la presentazione della denuncia di inizio di attività, per l'ultimazione dei lavori e la certificazione di agibilità e sono state fornite precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione edilizia e sul certificato di agibilità.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 R è stata data attuazione alla nuova legge urbanistica e al nuovo PUP relativamente alle seguenti materie:

a) definizione dei metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 2008 R;

b) disposizioni in materia di distanze, ai sensi dell’articolo 58 della legge provinciale n. 1 del 2008;

c) spazi di parcheggio, ai sensi dell’articolo 59 della legge provinciale n. 1 del 2008;

d) fasce di rispetto cimiteriale , ai sensi dell’articolo 66 della legge provinciale n. 1 del 2008;

e) criteri e limiti delle variazioni di lieve entità apportate in corso d’opera al progetto assentito, ai sensi dell’articolo 107, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2008;

f) criteri generali per la commercializzazione di prodotti affini, la realizzazione di foresterie ed altri servizi strettamente connessi alla gestione aziendale nonché indirizzi e condizioni per la realizzazione di unità residenziali in edifici in cui siano insediate più aziende produttive, nelle aree produttive del settore secondario, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, lettere b) ed e), dell’allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale;

g) attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili, ai sensi dell’articolo 35, commi 2 e 3, dell’allegato B (Norme di attuazione) del Piano urbanistico provinciale.

In seguito all’entrata in vigore del nuovo ordinamento urbanistico, in questi ultimi anni la Provincia ha perseguito in modo sistematico la semplificazione delle procedure edilizie principalmente con le seguenti disposizioni di legge:

- legge provinciale n. 4 del 2010 R con la quale è stato introdotto il silenzio assenso per il rilascio della concessione edilizia, la concessione edilizia asseverata, l’estensione degli interventi liberi, i bonus volumetrici per la riqualificazione energetica ed architettonica degli edifici;

- legge provinciale n. 10 del 2012 R che ha introdotto il silenzio assenso per l’autorizzazione paesaggistica, per i pareri obbligatori delle CPC e sui visti di corrispondenza degli alberghi e campeggi;

- legge provinciale n. 25 del 2012 R, che ha introdotto una disciplina semplificata per la ristrutturazione edilizia, consentendo anche la demolizione e ricostruzione per questioni statiche, antisismiche, energetiche ed architettoniche e che ha sostituito la DIA con la SCIA consentendo l’inizio dei lavori il giorno stesso della sua presentazione per gran parte delle opere concernenti edifici esistenti.

Facendo seguito al confronto effettuato con gli ordini professionali e le categorie economiche negli ultimi mesi, con il presente provvedimento si intende provvedere all’adeguamento delle disposizioni recate dai provvedimenti di attuazione del nuovo ordinamento urbanistico in modo tale da proseguire nel solco della semplificazione delle procedure intrapreso dalle leggi citate in precedenza.

In particolare si propongono le seguenti modificazioni:

1. deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010

All’Allegato 2 (prima parte) (Incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti in rapporto alla qualità del livello di prestazione energetica, per gli edifici che presentano prestazioni energetiche superiori a quella obbligatoria) della deliberazione n. 1531 del 2010 il sesto periodo è sostituto dal seguente:

“Gli incentivi si applicano ad incremento degli indici edilizi massimi consentiti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali, fatte salve eventuali disposizioni comunali in materia di incentivazione dell’edilizia sostenibile più favorevoli. Nel caso di edifici esistenti la percentuale di incremento volumetrico è calcolata facendo riferimento alla seguente tabella di sintesi:

Calcolo bonus volumetrici per edifici esistenti



2. deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010:

L’Allegato 1 alla predetta deliberazione è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO 1

Precisazioni in materia di procedimento di rilascio della concessione edilizia, sulla sua sospensione nonché in materia di pubblicità della concessione edilizia (articolo 102, comma 3, lettere c) e d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1)

1. Entro dieci giorni dalla presentazione della domanda di rilascio della concessione il comune accerta la presenza della documentazione essenziale sulla base del modelli di documentazione costituenti l’Allegato 2 di questo provvedimento e chiede il parere della commissione edilizia o della commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità, in quanto richiesti. Nel termine dei successivi sessanta giorni, elevabile motivatamente e previa comunicazione agli interessati a novanta giorni in caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, il comune provvede:

a) all’esame degli elaborati di progetto di cui alla documentazione essenziale, nel rispetto di quanto previsto dall’Allegato 2, chiedendone eventuale integrazione nei termini della comunicazione di cui alla successiva lettera e);

b) all’accertamento della presenza della conformità urbanistica del progetto alle previsioni vigenti ed adottate degli strumenti di pianificazione territoriale;

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989195 1010988
Allegato


TABELLA A - FUNZIONI E QUANTITÀ MINIME



CATEGORIE

ATTIVITÀ rientrati a titolo esemplificativo

Sp

(art. 2, comma 2)

Mq/mq

Altre misure

A

RESIDENZA e attività affini




A1

Residenza ordinaria

residenza ordinaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), della legge urbanistica provinciale ovvero tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2;


gli edifici tradizionali esistenti destinati originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali di cui all'articolo 61 della legge urbanistica provinciale




artigianato di servizio acconciatori, estetisti, centri benessere, studi medici e dentistici sedi di associazioni

1mq/5mq






si applica l’esenzione prevista dall’art. 7 della deliberazione della GP n. 611 del 2002” N4


Attività di servizio alla residenza con esclusione di quelle svolte al piano terra


Piccoli uffici con superficie non superiore a 200 mq di SUL

(purché la destinazione residenziale dell’ edificio sia prevalente)




A2

Residenza per il tempo libero e vacanze

comprende tutte le costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera a), della legge urbanistica provinciale

1mq/5mq


A3

Residenza di lusso

COMPRENDE GLI EDIFICI CLASSIFICATI DI LUSSO AI SENSI DEL D.M. 2 AGOSTO 1969;

1mq/5mq


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