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Deliberaz. G.P. Trento 01/07/2011, n. 1427

Ulteriori indicazioni e precisazioni per l’attuazione delle disposizioni concernenti gli interventi per la diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile, di cui all’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, e delle misure straordinarie di agevolazione per la riqualificazione architettonica e ambientale degli edifici esistenti, di cui all’articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 medesima, anche mediante modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010, modificazioni alla deliberazione della Giunta provinciale n. 890 del 5 maggio 2006 nonché modificazioni alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2019 e 2023 del 3 settembre 2010 e approvazione di nuova modulistica da utilizzare da parte dei comuni.
Con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.P. 24/05/2013, n. 987
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314364 954303
[Premessa]



Il Relatore comunica:

con l’articolo 1 della legge provinciale 3 marzo 2010, n. 4, R con il quale è stato modificato l’articolo 86 della legge urbanistica provinciale 4 marzo 2008, n. 1, sono state previste misure specifiche per favorire l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, introducendo standard minimi di scomputo dagli indici edilizi previsti dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nonché premi volumetrici per gli edifici che presentano livelli di prestazione energetica superiori a quelli obbligatori previsti dal regolamento di attuazione del Capo I del Titolo IV della predetta legge provinciale n. 1 del 2008, approvato con decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.. L’articolo 15 della legge provinciale n. 4 del 2010 prevede altresì una misura straordinaria di agevolazione per la riqualificazione architettonica degli edifici esistenti.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1531 del 25 giugno 2010 sono state approvate le disposizioni di attuazione delle norme sopra richiamate.

Con il presente provvedimento si intendono integrare le disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 1531 del 2010 al fine di fornire precisazioni sull’applicazione delle misure previste dalle leggi richiamate in seguito alle richieste di chiarimenti pervenute sia dai comuni che da soggetti privati.

Per quanto concerne le misure previste dall’articolo 86 di incentivazione mediante incrementi volumetrici, si ribadisce, in primo luogo, che le predette disposizioni di legge e le relative disposizioni attuative stabilite con la deliberazione n. 1531 del 25 giugno 2010 e con il presente provvedimento non richiedono alcun provvedimento attuativo, integrativo o di specificazione da parte dei comuni, essendo direttamente applicabili. Sono pertanto da ritenersi illegittime eventuali disposizioni o comportamenti dei comuni diretti a sospendere le domande di concessione edilizia o DIA, in attesa dell’adozione di provvedimenti attuativi comunali. Qualora gli incrementi volumetrici interessino edifici soggetti alla disciplina in materia di alloggi per il tempo libero e vacanze, di cui all’articolo 18 sexies della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 ed al corrispondente articolo 57 della legge urbanistica provinciale vigente n. 1 del 2008, resta ferma l’applicazione dei vincoli e degli obblighi previsti dalla citata disciplina anche ai predetti incrementi volumetrici.

Si precisa altresì che per le richieste concernenti gli incrementi volumetrici rimangono ferme le attribuzione delle commissioni edilizie in merito alla valutazione della compatibilità degli interventi con il contesto in cui sono inseriti, secondo la prassi ordinaria. La valutazione della commissione edilizia non potrà tuttavia essere incentrata sulla mera conformità urbanistica del progetto in quanto, per espressa previsione di legge, l’incremento volumetrico può essere riconosciuto anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Per quanto riguarda la previsione dell’articolo 86, comma 3, lettera b), che richiede “il rispetto delle norme in materia di distanze”, si precisa che la disposizione deve intendersi riferita al rispetto delle distanze minime stabilite dalle disposizioni dei piani regolatori generali in tale materia.

Tenuto conto dei problemi emersi nella prima fase applicativa della deliberazione n. 1531 del 2010, R si dispongono le seguenti modifiche alla deliberazione medesima:

a) alle premessa sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell’ottavo capoverso, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) nuovi edifici e riqualificazioni energetiche complessive;”

2) il nono capoverso è sostituito dal seguente: “Per riqualificazione energetica complessiva si intende l’esecuzione di una serie di interventi in grado di elevare la prestazione energetica dell’edificio ovvero di corpi di fabbrica funzionalmente autonomi dello stesso edificio alle classi di cui all’Allegato 2 al presente provvedimento, fermo restando che gli incrementi volumetrici si applicano solo ai progetti che prevedano la riqualificazione dell’intero edificio ovvero dell’intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio, indipendentemente dalla qualificazione dell’intervento sotto il profilo edilizio ai sensi dell’articolo 99 della legge urbanistica provinciale, essendo conseguentemente esclusi gli interventi riguardanti solo alcune unità immobiliari.”;

3) il decimo capoverso è sostituito dal seguente:

“Si precisa che per i fini di cui alla presente deliberazione si fa riferimento alla classe energetica dell’intero edificio ovvero dell’intero corpo di fabbrica funzionalmente autonomo dello stesso edificio, determinata come media della classe energetica delle singole unità immobiliari. A tal fine negli elaborati tecnici richiesti per il calcolo della prestazione energetica da allegate alla domanda di concessione edilizia o alla denuncia d’inizio di attività, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del regolamento sulla certificazione energetica (decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.), la somma dei prodotti della prestazione per la superficie delle singole unità immobiliari sarà divisa dalla somma delle superfici utili riscaldate, come risulta dallo schema esemplificativo riportato nell’Allegato 3 alla presente deliberazione. Ai predetti fini, per superficie utile riscaldata si intende la superficie utile netta di un edificio relativa agli ambienti riscaldati. Il valore derivante da questa operazione costituisce la classe energetica media dell’intero edificio.

La classe media sarà attestata a conclusione dei lavori, anche per le verifiche comunali concernenti la presenza dei requisiti prescritti, dal certificatore abilitato a rilasciare l’attestazione energetica delle singole unità immobiliari, ai sensi del richiamato regolamento sulla certificazione energetica.”;

4) dopo il diciottesimo capoverso, sono aggiunti i seguenti:

“Per la determinazione del volume residenziale di cui al comma 6, lettera b), dell’articolo 15, si fa riferimento al volume degli alloggi comprensivi degli accessori (W.C., ripostigli, disimpegni, ecc.), dei vani scala, delle cantine, dei depositi, delle autorimesse ed in generale di tutti gli accessori pertinenziali alla parte residenziale.

La ricostruzione su lotto diverso da quello originario previsto dal comma 2 dell’articolo 15, fermo restando il vincolo della medesima destinazione di zona, deve riguardare, di norma, lotti contigui.

In via eccezionale lo spostamento su lotti non contigui può formare oggetto di parere favorevole da parte del comune qualora assuma valore compensativo ai fini del perseguimento di rilevanti interessi di riqualificazione dell’area ove è localizzato l’edificio esistente.”

b) nel dispositivo, al numero 4) sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) a varianti a concessioni edilizie e denunce di inizio di attività, presentate dopo la data di cui alla lettera a). In caso di incrementi volumetrici, la variante deve prevedere il passaggio ad una categoria energetica superiore a quella obbligatoria prevista dalla tabella riportata nell’Allegato B del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n. 11-13/Leg.. Se il progetto originariamente autorizzato prevede già una classe energetica superiore a quella obbligatoria, il premio volumetrico è riconosciuto nella misura pari alla differenza fra la percentuale prevista per la categoria energetica obbligatoria e quella raggiunta con la variante;”;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) per le varianti di cui alla precedente lettera b) possono essere riconosciuti solamente gli incrementi volumetrici di cui all’articolo 86, comma 3, lettera b), della legge urbanistica provinciale; resta esclusa, pertanto, la possibilità di richiedere retroattivamente la riduzione del contributo di concessione già pagato mediante la sua restituzione, parziale o totale, da parte del comune, ai sensi del comma 3, lettera c), del medesimo articolo 86.”

c) all’Allegato 1 sono apportate e seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo, dopo le parole “I presenti criteri si applicano agli interventi su edifici esistenti” sono introdotte le seguenti: “con esclusione degli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo”;

2) nel cap

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ALLEGATO 2

Tabella degli incrementi volumetrici (articolo 86, comma 3, lettera b), della l.p. 1/2008)

Le percentuali si applicano in modo progressivo per scaglioni


NUOVI EDIFICI E RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE COMPLESSIVE


Premialità volumetrica per classi energetiche e volumetriche (*)


Fino a 500 mc

oltre 500 mc e fino a 1500 mc

oltre 1500 mc e fino a 4000 mc

Classe B+

7,00%

5,00%

3,00%

Classe A

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ALLEGATO 3

Schema esemplificativo per il calcolo della classe energetica quale media di quella delle singole unità immobiliari termo-autonome


u.i.

Sup Utile Risc. (m²)

Cons. Spec. (kWh/m²a)

Sup x Cons (kWh)

Classe energetica

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DA PAG 287 A PAG 321

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