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04/12/2017

Destinazione proventi titoli abilitativi e sanzioni previste dal TU edilizia

L’art. 1-bis del D.L. 148/2017 - la cui legge di conversione è stata definitivamente approvata il 30/11/2017 ed è in attesa di essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale - aggiunge tra le destinazioni normativamente previste dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia anche le spese di progettazione per opere pubbliche.

DESTINAZIONE DEI PROVENTI A PARTIRE DAL 2018 - In particolare, è stata introdotta una modifica all’art. 1 della L. 232/2016 (comma 460), aggiungendo alle destinazioni già previste dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni contemplate dal D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) anche quella delle spese di progettazione per opere pubbliche.
A seguito delle modifiche, il menzionato comma 460 prevede a partire dal 2018 che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in questione siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alle seguenti finalità:
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano;
- spese di progettazione per opere pubbliche.

CONFLITTO CON L’ART. 31-BIS DEL TESTO UNICO EDILIZIA - Si ricorda peraltro che l’art. 31 del D.P.R. 380/2001 prevede al comma 4-ter che i proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis (sanzione amministrativa per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico. Tale norma, ancora in essere e non abrogata, sembrerebbe peraltro da ritenere superata dalle novità normative in vigore dal 2018.

DESTINAZIONE DEI PROVENTI PER GLI ANNI PRECEDENTI FINO AL 2017 COMPRESO - Precedentemente, la destinazione dei proventi era stata normata con l’art. 2 della L. 244/2007, comma 8, con le successive modifiche, il quale aveva previsto, per gli anni dal 2008 al 2015, che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001, potessero essere utilizzati per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Tale comma è stato ora abrogato dall’art. 1 della L. 232/2016 citato (comma 461).
Successivamente, l’art. 1 della L. 208/2015 (comma 737) ha disposto, per gli anni 2016 e 2017, che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in questione (fatta eccezione per le sanzioni di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001, comma 4-bis, che in questo caso erano esplicitamente escluse) potessero essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Dalla redazione