N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 22, comma 1, del D. Pres. P. 21/09/2018, n. 14-89/Leg., così recitava:

"Art. 28 - Accordi pianificatori

1. L’ente parco può concludere accordi con soggetti privati per recepire nel piano del parco proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse pubblico. Gli accordi sono finalizzati alla determinazione di previsioni del piano, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato."

Dalla redazione