N16 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dal D. Pres. P. 21/09/2018, n. 14-89/Leg., così recitava:

"Art. 19 - Programma annuale di gestione

1. La gestione delle attività, degli interventi e dei servizi, che costituiscono esplicazione delle finalità istituzionali proprie dei Parchi, è attuata mediante il programma annuale di gestione che individua, i coerenza con quanto previsto dall’articolo 18 e dall’articolo 5, lettera f), gli obiettivi dell’azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati, delinea i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare e indica, in relazione ai procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare per la realizzazione degli obiettivi.

2. Il programma annuale di gestione, redatto in coerenza con le previsioni di bilancio secondo la specificazione del documento tecnico, è adottato, sentito il direttore dell’ente parco, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di validità del programma medesimo. Esso è aggiornabile nel corso dell’esercizio di riferimento con le stesse modalità previste per la sua adozione.

3. Il programma annuale è formulato in osservanza delle prescrizioni del piano del parco, ove approvato, nonché delle indicazioni del programma pluriennale dell’ente parco.

4. Il programma annuale è approvato dalla Giunta provinciale. L'approvazione del programma annuale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e degli interventi in esso contenute."

Dalla redazione