L. P. Bolzano 28/09/2009, n. 5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Bolzano 28/09/2009, n. 5

Norme in materia di bonifica.
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 (Finalità)

1. L’attività di bonifica rappresenta uno strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli, finalizzato al

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Art. 2 (Opere di bonifica)

1. Rientrano nelle opere di bonifica:

a) le fosse e i canali di bonifica e le loro pertinenze;

b) gli impianti idrovori, comprese le abitazioni di servizio;

c) le strade di bonifica, le strade rurali ad uso pubblico e le strade interpoderali ricadenti nei comprensori di bonifica;

d) i cantieri e le strutture amministrative consortili;

e) le opere e gli impianti consortili per l’utilizzazione delle acque ai fini agricoli, irrigui, potabili e di bonifica;

f) gl

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Art. 3 (Opere di bonifica di competenza provinciale)

1. L’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura individua, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Opere idrauliche, le opere di bonifica di competenza provinciale presenti sul territorio della provincia e ne forma un elenco.

2. L’elenco di cui al comma 1, previo parere positivo del comitato tecnicoamministrativo per la bonifica previsto dall’articolo 28, è soggetto all’approvazione da parte dell�

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Art. 4 (Comprensori di bonifica e consorzi di bonifica)

1. Il territorio provinciale è classificato territorio di bonifica ed è suddiviso in comprensori di bonifica.

2. I comprensori di bonifica di cui al comma 1 sono delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico, tali da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell’attività di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo e di coordinamento dell’intervento pubblico con quello privato.

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Art. 5 (Partecipazione al consorzio)

1. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari, pubblici e privati, dei beni immobili agricoli ed extra agricoli situati nell’ambito del relativo comprensorio territoriale.

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Art. 6 (Consorzio di bonifica di secondo grado)

1. La Giunta provinciale, anche su richiesta dei consorzi territorialmente interessati, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado tra consorzi, se sussistono interessi comuni a più comprensori.

2. Nell’organo amministrativo dell’ente di secondo grado i consorzi aderent

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Art. 7 (Funzioni dei consorzi di bonifica)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 i consorzi di bonifica esercitano, nell’ambito del comprensorio di competenza, le seguenti funzioni:

a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 2, comma 3, anche avute in concessione dalla Provincia e dai comuni;

b) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata di cui all’articolo 2, comma 4;

c) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di miglioramento fondiario di cui all’articolo 43;

d) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia in canali e condotte

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Art. 8 (Registro provinciale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario)

1. Presso l’ufficio competente in materia di bonifica della Ripartizione provinciale Agricoltura è istituito il registro provinci

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Capo II - Organizzazione e funzionamento del consorzio
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Art. 9 (Statuto consortile)

1. La composizione e le funzioni degli organi consortili nonché le modalità di organizzazione e gestione del consorzio sono regolate in un apposito statuto consortile,

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Art. 10 (Organi)

1. Sono organi del consorzio:

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Art. 11 (Assemblea e sistema elettorale)

1. L’assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile e da coloro che esercitano le attribuzioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, se sono in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all’articolo 30.

2. L’assemblea elegge nel proprio seno i membri del consiglio dei delegati.

3. La convocazione dell’assemblea avviene mediante pubblicazione, a cura del consorzio, del manifesto di indizione delle elezioni all’albo del consorzio e agli albi pretori dei comuni ricadenti nel perimetro consortile, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni. La data, il luogo e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati per iscritto ad ogni proprietario consorziale almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

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Art. 12 (Consiglio dei delegati)

1. Il consiglio dei delegati è composto dai membri eletti dall’assemblea. Qualora tra gli aventi diritto al voto almeno il 5 per cento sia costituito da donne, nel consiglio dei delegati devono essere rappresentati entrambi i sessi.

2. Lo statuto fissa il numero dei delegati da eleggere. Al fine di assicurare, nel consiglio dei delegati, adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, nello statuto può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per sezioni elettorali.

3. Il componente del consiglio dei delegati eletto dall’assemblea, che p

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Art. 13 (Consiglio d’amministrazione)

1. Il consiglio d’amministrazione:

a) redige il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del consiglio dei delegati;

b) propone al consiglio dei delegati le modifiche allo statuto;

c) delibera i programmi di attività del consorzio;

d) delibera in merito all’esecuzione delle opere approvate ai sensi dell’articolo 12, comma 5, lettera h), ed al funzionamento di quelle esistenti;

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Art. 14 (Presidente)

1. Il presidente del consorzio:

a) è il legale rappresentante del consorzio;

b) convoca e presiede l’as

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Art. 15 (Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

2. La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica.

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Art. 16 (Ufficiale rogante)

1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l’esecuzione delle opere pubbliche, di compe

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Art. 17 (Incompatibilità)

1. Non possono essere eletti alle cariche negli organi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che hanno:

a) rapporti di lavoro subordinato o incarichi professionali con il consorzio;

b) lite pendente con il consorzio;

c) contratti di fornitura o di appalto in corso con il con

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Art. 18 (Comitati di zona)

1. I consorzi di bonifica possono prevedere, nello statuto, la costituzione di comitati di zona diretti a sovrintendere alle opere i

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Art. 19 (Pubblicazione e ricorsi)

1. Gli atti degli organi consorziali devono essere pubblicati, per estratto contenente l’intero dispositivo e entro dieci giorni d

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Art. 20 (Contabilità e bilancio)

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dei consorzi di bonifica si informa ai principi di efficienza, efficacia, economicità e pareggio di bilancio.

2. Sulla base dei principi di cui al comma 1 ciascun consorzio adotta un apposito regolamento di cont

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Art. 21 (Vigilanza)

1. L’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura vigila sui consorzi e interviene anche in via surrogatoria per garantire il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali. Possono ricevere finanziamenti dalla Provincia solo quei consorzi per i quali non sono state accertate gravi violazioni delle norme statutarie dal comitato di cui all’articolo 28 e i cui organi sono rinnovati secondo i termini fissati nella presente legge; questa limitazione c

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Art. 22 (Amministrazione commissariale)

1. Se nella gestione dei consorzi di bonifica sono riscontrate gravi irregolarità o non risulta assicurato il loro buon funzionamento, la Giunta provinciale dispone lo scioglimento dei loro organi di am

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Art. 23 (Prestazione di fideiussioni)

1. Per il superamento di un eventuale stato di crisi in atto o per far fronte a passività di bilancio, la Giunta provinciale può prestar

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Art. 24 (Contributi)

1. La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per l’esecuzione, il ripristino e la manutenzione strao

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Capo III - Programmazione ed esecuzione dell’attività di bonifica
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Art. 25 (Piano generale di bonifica)

1. La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore competente per l’agricoltura, previo parere del comitato tecnicoamministrativo per la bonifica di cui all’articolo 28, approva il piano generale di bonifica con il quale vengono definiti:

a) la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell’irrigazione e del territorio rurale;

b) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione di bonifica della Provincia;

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Art. 26 (Realizzazione delle opere di bonifica di interesse provinciale)

1. Le opere di bonifica di interesse provinciale di cui all’articolo 2, comma 3, vengono realizzate dalla Provincia direttamente o per concessione ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado. Per la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica di interesse provinciale vengono adottate le norme provinciali vigenti in materia di opere idrauliche, in quanto applicabili.

2. Se i risultati economici della bonifica si presentano sicuramente favorevoli,

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Art. 27 (Parere tecnico-economico)

1. La realizzazione dei progetti di opere di bonifica di interesse provinciale è soggetta a preventivo parere tecnico-economico della commissione tecnica provinciale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23 [

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Art. 28 (Comitato tecnico-amministrativo per la bonifica)

1. Per l’attuazione della presente legge è istituito presso la Ripartizione provinciale Agricoltura il comitato tecnico-amministrativo per la bonifica, di seguito denominato comitato tecnico-amministrativo.

2. Il comitato tecnico-amministrativo di cui al comma 1 è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di un quinquennio.

3. Esso è composto da:

a) il direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che lo presiede;

b) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione civile;

c) un esperto designato dalla Federazione provinciale dei consorzi di

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Art. 29 (Ripartizione della spesa)

1. La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effett

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Art. 30 (Contributi consortili)

1. I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli e extragricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica di cui all’articolo 4, che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni della presente legge e nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale. In questi rientrano le spese per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la sorveglianza delle opere nonché per il funzionamento del consorzio.

2. I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi oppure, previa convenzione, da altri soggetti che riscuotono già tributi o tariffe per servizi pubblici dagli utenti consortili.

3. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti ed hanno natura tributaria.

4. Allo scopo di conseguire l’equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione

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Art. 31 (Ripristino e manutenzione straordinaria delle opere di bonifica)

1. Al ripristino e alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica si procede secondo le modalità previste per il loro finanziamento e la loro esecuzione.

2. Qualora la necessità della manutenzione straordinaria o del r

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Capo IV - Ricomposizione fondiaria
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Art. 32 (Disposizioni generali)

1. Al fine della razionalizzazione e del miglioramento delle strutture aziendali e agrarie e delle infrastrutture nonché per l’arrotondamento della proprietà agricola la Giunta provinciale, in presenza dell’assenso della maggioranza dei proprietari interessati, può procedere, secondo un apposito piano di ricomposizione fondiaria, alla riunione dei relativi appezzamenti, per dare ad ogn

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Art. 33 (Diritti reali)

1. I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in permuta.

2. Le servitù prediali sono estinte, con

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Art. 34 (Piano di ricomposizione fondiaria)

1. Il piano di ricomposizione fondiaria, oltre alla descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, deve contenere:

a) l’indicazione dei terreni interessati;

b) l’indicazione dei diritti reali preesistenti e dei nomi dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati all’articolo 33;

c) l’elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla nuova sistemazione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;

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Art. 35 (Assegnazione dei fondi)

1. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi, di regola, all’inizio dell’annata agraria successiva a quella in cui il piano ha avuto completa esecuzione.

2. Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i frutti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

3. Tutti i pagamenti da effettuare al fine di evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del divers

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Art. 36 (Piano di rettificazione)

1. Allo scopo di evitare smembramenti di fondi, in conseguenza dell’esecuzione di opere di bonifica o di altre opere pubbliche e d

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Art. 37 (Agevolazioni)

1. Per favorire l’accorpamento e l’arrotondamento di fondi agricoli, la Giunta provinciale può concedere contributi fino all’

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Capo V - Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica e loro pertinenze
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Art. 38 (Interventi vietati)

1. Salvo quanto previsto al comma 2, sono vietati i seguenti interventi lungo corsi d’acqua, strade, argini, opere di captazione, accumulo e trasporto di acqua a scopo irriguo e potabile e lungo altre opere di bonifica:

a) le piantagioni di alberi a una distanza inferiore a tre metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini e ad una distanza inferiore ad un metro dalle pareti esterne dei canali sotterranei e dalle banchine stradali;

b) qualsiasi tipo di costruzione e lo smovimento del terr

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Art. 39 (Interventi soggetti a concessione)

1. Sono soggetti ad apposita concessione:

a) l’esecuzione di interventi che alterano in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei canali, nelle fosse e nei corsi d’acqua di bonifica;

b) le variazioni e alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

c) la navigazione nei corsi d’acqua, il passaggio o l’attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto di detti corsi d�

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Art. 40 (Concessioni)

1. Le concessioni di cui all’articolo 39 sono rilasciate dal consorzio territorialmente competente. In esse sono stabilite le condizioni, la durata non superiore a un trentennio, le norme alle quali sono assoggettate e il canone annuo.

2. Senza che sia necessario ripeterlo nell’atto, tali concessioni s’intendono in tutti i casi accordate:

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Art. 41 (Obblighi)

1. Nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica i possessori o affittuari dei terreni compresi nel perimetro consortile devono:

a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

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40939 7750922
Art. 42 (Sanzioni amministrative)

1. Chiunque taglia o rompe gli argini dei canali di bonifica o di ripari delle opere di bonifica e delle opere finalizzate a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.750,00 euro a 17.500,00 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 38 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 450,00 euro a 4.500,00 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato.

3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500

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Capo VI - Miglioramento fondiario
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Art. 43 (Opere di miglioramento fondiario)

1. Sono opere di miglioramento fondiario quelle eseguite per l’interesse particolare degli immobili inclusi nel comprensorio consortile. Vi rientrano:

a) le opere di sistemazione idraulico-agraria;

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Art. 44 (Consorzi di miglioramento fondiario)

1. Il consorzio di miglioramento fondiario è una persona giuridica privata, costituita per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi indipendenti.

2. Il numero dei consorziati non può essere inferiore a nove.

3. Sono organi del consorzio di miglioramento fondiario:

a) l’assemblea;

b) il consiglio dei delegati;

c) il consiglio d’amministrazione;

d) il presidente;

e) i revisori dei conti.

4. Gli organi consortili elettivi durano in carica cinque anni.

5. L’assemblea è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, che siano in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all’articolo 30. L’assemblea elegge, nel proprio seno, i membri del consiglio dei delegati.

6. Le elezioni del consiglio dei delegati sono indette entro sei mesi dalla decadenza del mandato del consiglio uscente.

7. Il presidente del consorzio convoca l’assemblea mediante pubblicazione, almeno 15 giorni prima, dell’avvi

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Art. 45 (Rinvio)

1. Ai consorzi di miglioramento fondiario si applicano, oltre all'obbligo di pubblicazione all'albo consortile nei casi espressamente previsti, le seguenti norme in riferimento:

a) alla delimitazione e alla costituzione, l'articolo 4, commi 3, 5, 6 e 7;

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Capo VII - Disposizioni finali e transitorie
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Art. 46 (Riserva di norme)

1. Al fine dell’esecuzione delle opere previste nella presente legge, trovano comunque applicazione le vigenti disposizioni in mat

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Art. 47 (Norme transitorie)

1. In prima applicazione della presente legge, sono soggette alla sua disciplina i comprensori di bonifica già esistenti alla sua entrata in vigore.

2. I consorzi di bonifica montana esistenti ai sensi della normativa vigente e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono le funzioni e la denominazione di consorzio di bonifica.

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Art. 48 (Norme finali)

1. In riferimento a quanto non disciplinato dalla presente legge per quanto concerne i consorzi di bonifica si applica, in quanto po

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Art. 49 (Omissis)

 

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Art. 50 (Disposizione finanziaria)

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell'esercizio 2009 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quot

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Art. 51 (Parificazione)

1. Le qualifiche relative a persone fisiche, che nella presente legge compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile.

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.P. 22/2012.

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