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Deliberaz. G.P. Bolzano 10/01/2023, n. 28

Criteri per incentivare gli investimenti nel settore dell'irrigazione.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.P. 02/02/2024, n. 34
- Deliberaz. G.P. 28/02/2023, n. 180
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Testo del documento

La legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, all'articolo 4, comma 1, lettera a), prevede la possibilità di concedere alle aziende rurali singole aiuti per investimenti; la legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, all'articolo 43, comma 2, disciplina la concessione ai consorzi di miglioramento fondiario di contributi per l'esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario nonché per l'acquisto degli immobili e del macchinario a tali fini necessari.

I criteri per incentivare gli investimenti nel settore dell'irrigazione approvati con propria

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Criteri per incentivare gli investimenti nel settore dell'irrigazione

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano la concessione di aiuti per investimenti nel settore dell'irrigazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a), della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, nonché dell'articolo 43, comma 2, della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche. Gli aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GU L 327 del 21.12.2022), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali nonché le condizioni specifiche per le categorie di aiuti di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

2. Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento.

3. È esclusa la concessione di un aiuto individuale a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

4. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

 

Art. 2 - Obiettivi

1. Gli investimenti devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) il miglioramento del rendimento e della sostenibilità dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione stessa;

b) la realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura;

c) l'incentivazione dell'uso efficiente delle risorse con particolare riguardo all'uso delle risorse idriche in agricoltura.

 

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri s'intende per:

a) "gruppo di consegna aziendale" i sistemi di apparecchiature idrauliche che consentono l'erogazione dell'acqua alle singole reti aziendali;

b) "rete irrigua aziendale" l'insieme di tubazioni, postazioni irrigue e tubi gocciolanti interne alla superficie irrigata che consentono la distribuzione dell'acqua alle colture;

c) "opere polifunzionali": le opere idrauliche destinate anche a utilizzazioni diverse da quella irrigua e antibrina;

d) "infrastrutture comuni": strutture le cui parti principali sono realizzate come impianti comuni e che sono utilizzate in comune;

e) "irrigazione": ogni metodo di apporto artificiale di acqua alle colture agricole;

f) "punti di svantaggio": punteggio assegnato per gli svantaggi naturali che caratterizzano un'impresa agricola, disciplinato ai sensi dell'articolo 13 del D.P.P. 9 marzo 2007, n. 22;

g) "prato, foraggere avvicendate e arativo" nonché "frutticoltura e viticoltura": categorie di varietà colturali come definite nel manuale dell'anagrafe provinciale delle imprese agricole.

 

Art. 4 - Beneficiari

1. Beneficiari degli aiuti previsti dai presenti criteri sono:

a) le microimprese, nonché le piccole e medie imprese, anche in forma associata, che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 2022/2472, attive nella produzione agricola primaria e iscritte all'anagrafe provinciale degli imprenditori agricoli;

b) i consorzi di miglioramento fondiario di cui all'articolo 863 del codice civile;

c) i consorzi di bonifica di cui all'articolo 862 del codice civile, limitatamente alle iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

2. Nel caso dei richiedenti di cui alle lettere b) e c) i beneficiari finali delle iniziative agevolate devono essere le imprese di cui alla lettera a).

3. Dal beneficio degli aiuti sono escluse le imprese in difficoltà ai sensi del punto (59) dell'articolo 2 del regolamento (EU) n. 2022/2472.

 

Art. 5 - Iniziative ammissibili

1. Sono ammesse ad aiuto le spese di seguito elencate per la manutenzione straordinaria e il rinnovo di impianti di irrigazione di aziende singole nonché di infrastrutture irrigue a servizio di una pluralità di aziende:

a) opere di presa, dissabbiatori, bacini, condotte di adduzione, canali irrigui, condotte principali, secondarie e di ordine inferiore, automazione degli impianti, gruppi di filtraggio, misuratori di portata, gruppi di consegna aziendali e comiziali, nonché pozzi e stazioni di pompaggio utilizzati a livello consortile;

b) opere e impianti antincendio direttamente collegati con le opere irrigue, la cui esecuzione è prescritta a fini di protezione civile in fase di autorizzazione di queste ultime;

c) reti irrigue aziendali per le iniziative a servizio delle superfici coltivate a prato, foraggere avvicendate e arativo.

 

Art. 6 - Casi di esclusione dall'aiuto

1. Non possono beneficiari dell'aiuto:

a) nuovi impianti di irrigazione;

b) la rete irrigua aziendale per le colture frutticole e viticole nonché pozzi e stazioni di pompaggio per singole imprese agricole;

c) gli interventi di manutenzione ordinaria.

2. Salvo cause di forza maggiore, non sono ammessi a finanziamento gli interventi per i quali sono state concesse agevolazioni negli ultimi dieci anni.

 

Art. 7 - Tipologia e ammontare dei contributi

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