Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 19, così recitava:

“Art. 12 - Modifiche all’articolo 60 della legge regionale 29/2005

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 29/2005 è aggiunta la seguente:

“d bis) promozione della competitività, accessibilità e sostenibilità dei punti vendita allocati e da allocarsi nel territorio comunale, eventualmente riferiti alle singole zone di cui alla lettera b).”.

2. Il comma 2 dell’articolo 60 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:

“2. I Piani individuano, inoltre, i criteri di priorità al fine del rilascio dell’autorizzazione in caso di domande concorrenti, nonché i prodotti complementari individuati in base agli usi locali.”.

3. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 60 della legge regionale 29/2005 sono abrogati.

4. Al comma 6 dell’articolo 60 della legge regionale 29/2005 le parole “, e comunque nel rispetto delle distanze prescritte al comma 2, qualora i distributori automatici non siano connessi a una rivendita già esistente” sono soppresse.

5. Al comma 7 dell’articolo 60 della legge regionale 29/2005 le parole “Piano di settore del commercio” sono sostituite dalle seguenti: “Piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi”.”

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