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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Valle D'Aosta 13/03/2008, n. 5
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- Provv. Dirig. R. 25/01/2023, n. 376
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- L.R. 23/12/2014, n. 15
- Provv. Dirig. R. 21/02/2014, n. 555
- Sent. Corte Cost. 05/03/2009, n. 61
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PARTE I - OGGETTO DELLA LEGGE |
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PARTE II - COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - (Oggetto)1. La presente parte disciplina l'attività di coltivazione delle cave e torbiere. |
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TITOLO II - PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE |
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Art. 3 - (Piano regionale delle attività estrattive)1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) è uno strumento di pianificazione strategico in considerazione dei suoi effetti sullo sviluppo economico, sulla salvaguardia ambientale e sull'assetto del territorio, che coinvolge aspetti di natura geologica, idrogeologica, economica, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale, per la disciplina dell'attività estrattiva di materiali inerti nel territorio regionale. 2. Per soddisfare le esigenze connesse alla realizzazione delle opere e degli interventi di competenza dello Stato, della Regione, dei Comuni, di ogni altro ente pubblico e dei privati e alla valorizzazione dell'attività produttiva del marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, contemperando tali esigenze con quelle di salvaguardia del territorio, la Regione individua, sentiti anche i Comuni, le associazioni di categoria e i privati interessati ovvero su loro eventuale proposta, le aree ove insistono i giacimenti dei materiali di cava di cui all'articolo 2, comma 2, al fine del loro inserimento nel PRAE. 3. Il PRAE persegue l'obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia ambientale, tenuto conto della valutaz |
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Art. 4 - (Procedure per l'adozione e l'approvazione del PRAE)1. Il PRAE è adottato con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Comitato tecnico per l'ambiente di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di Valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della |
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Art. 5 - (Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale)1. Il catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, gestito ed aggiornato dalla struttura competente, comprende: |
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TITOLO III - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI |
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CAPO I - PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE |
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Art. 6 - (Domanda di autorizzazione e istruttoria)1. L'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva è rilasciata nel rispetto del PRAE e la relativa domanda deve essere presentata alla struttura competente. 2. La domanda di autorizzazione deve contenere: a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica; b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda; c) idonee referenze bancarie; |
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Art. 7 - (Criteri e termini per il rilascio dell'autorizzazione. Contenuto dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere è rilasciata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto: a) della salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante; b) della salvaguardia delle zone soggette a vincolo di competenza regionale; c) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale; |
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Art. 8 - (Subingresso nell'autorizzazione)1. L'autorizzazione ha natura personale. Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o a causa di morte a titolo particolare, l'avente causa deve, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, presentare domanda di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione alla struttura competente, corredata della documentazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c). |
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Art. 9 - (Durata, proroga e rinnovo dell'autorizzazione)1. L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore a dieci anni e può essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, con l'osservanza delle disposizioni previste per il suo rilascio. |
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CAPO II - CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE |
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Art. 10 - (Regime di concessione)1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della l. cost. 4/1948, le cave la cui disponibilità sia sottratta al proprietario appartengono al patrimonio indisponibile della Regione. 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre il passaggio delle cave e delle torbiere, già ricomprese nel PRAE, al patrimonio indispo |
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Art. 11 - (Diritto proporzionale)1. Il concessionario deve versare alla Regione il diritto proporzionale anticipato pari a euro 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di |
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Art. 12 - (Diritti dei privati in caso di concessione)1. Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto, da parte del concessionario, l'indennizz |
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CAPO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI |
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Art. 13 - (Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale)1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione di cava, escluse le cave di marmo e di pietre affini ad uso ornamentale, deve versare al Comune sul cui territorio essa insiste una somma a titolo di contributo, ulteriore rispetto a quanto previsto nell'autorizzazione o nella concessione, per il pregiudizio ambientale della zona e per l'utilizzo delle infrastrutture pubbliche funzionali all'area interessata, direttamente o indirettamente, dall'attività estra |
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Art. 14 - (Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi calamitosi)1. Nel caso di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la Regione e i Comuni, ovvero i soggetti da questi incaricati in conformità alla normativa vigente, nelle ipotesi di seguito elencate, possono estrarre materiale di cava anche in deroga a quanto previsto nel PRAE: |
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Art. 15 - (Prelievo di pietrame finalizzato all'esecuzione di specifici interventi)1. La presente legge non si applica al prelievo di pietrame da accumuli naturali e artificiali finalizzato a specifici interventi di recupero di fabbricati in genere, di costruzione, di ricostruzione e di manutenzione |
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Art. 16 - (Opere ed impianti a servizio dell'attività estrattiva)1. Gli impianti fissi e le opere a servizio della coltivazione, se allocati all'interno delle aree inserite nel PRAE, devono rispett |
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Art. 17 - (Prescrizioni comuni a più cave)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le prescrizioni comuni alle opere al servizio delle cave situate in una stessa zona, ivi compresi le discariche e il deflusso delle acque. 2. Per l'esecuzione dei lavori di preparazione, per la manutenzione e per l'utilizzo delle opere al servizio delle c |
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Art. 18 - (Adempimenti particolari)1. I titolari di autorizzazione o di concessione ai sensi del presente titolo devono: |
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TITOLO IV - RIASSETTO DELLE CAVE ABBANDONATE |
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Art. 19 - (Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse)1. Per le aree di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), comprese le opere accessorie e gli impianti dismessi ivi allocati che rivestono un particolare interesse culturale e ambientale, i proprietari o la Regione possono predisporre un progetto di ripristino ovvero di riconversione ambientale. 2. I progetti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. |
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PARTE III - RICERCA, COLTIVAZIONE DEI MINERALI SOLIDI DI PRIMA CATEGORIA E UTILIZZO DELLO STRUMENTO CONCESSORIO NELLA VALORIZZAZIONE DEI SITI MINERARI DISMESSI |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 21 - (Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)1. La Regione promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei minerali solidi di prima categoria e delle attività a questi correlate, |
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TITOLO II - RICERCA |
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Art. 22 - (Oggetto)1. La ricerca ha ad oggetto l'individuazione di giacimenti minerari e la loro economica coltivabilità, nel rispetto della salvaguar |
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Art. 23 - (Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria)1. La domanda per il rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere: a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica; b) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda; |
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Art. 24 - (Contenuto del permesso di ricerca)1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed il relativo provvedimento è trasmesso, entro i successivi quindici giorni, ai Comuni e alle Comuni |
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Art. 25 - (Durata e proroga del permesso di ricerca)1. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per un periodo superiore a tre anni. |
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Art. 26 - (Obblighi a carico del ricercatore)1. Il ricercatore, entro novanta giorni dal rinvenimento di giacimenti minerari, deve darne comunicazione scritta alla struttura com |
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Art. 27 - (Diritto proporzionale)1. Il ricercatore deve versare alla Regione il diritto proporzionale anticipato pari a euro 15 per ogni ettaro o frazione di ettaro |
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TITOLO III - CONCESSIONE MINERARIA |
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Art. 28 - (Oggetto)1. La concessione mineraria ha ad oggetto l'attività di coltivazione del giacimento minerario, le pertinenze minerarie, la fase di |
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Art. 29 - (Domanda di concessione per la coltivazione del giacimento minerario)1. La domanda per il rilascio della concessione per la coltivazione del giacimento minerario deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere: a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica; |
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Art. 30 - (Domanda di concessione per la gestione dei siti minerari dismessi)1. La domanda per la gestione dei siti minerari dismessi ai fini della loro valorizzazione socio-culturale ed ambientale deve essere presentata alla struttura competente dai soggetti legittimati dalle disposizioni regionali vigenti in materia e deve contenere: |
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Art. 31 - (Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione)1. Entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda, la Giunta regionale, all'esito dell'istruttoria e previo parere della conferenza di servizi di cui all'articolo 62, provvede, con propria deliberazione, al rilascio della concessione mineraria di cui all'articolo 28, comma 1, tenuto conto dei seguenti criteri: a) salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante; b) salvaguardia delle zone soggette a vincoli di carattere pubblicistico di competenza regionale; |
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Art. 32 - (Diritto proporzionale)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le misure dei diritti proporzionali che i titolari delle concessioni di coltivazione mineraria di cui all'articolo 28, comma 1, devono corrispondere anticipatamente alla Regione tenendo conto dei se |
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Art. 33 - (Pertinenze minerarie)1. Il concessionario deve trasmettere alla struttura competente, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, |
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Art. 34 - (Obblighi informativi)1. I titolari di concessioni devono presentare alla struttura competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguar |
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Art. 35 - (Durata e proroga della concessione)1. La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore a trenta anni e può essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, con le modalità |
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PARTE IV - RICERCA E COLTIVAZIONE DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 36 - (Oggetto)1. La presente parte disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali q |
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Art. 37 - (Natura e regime giuridico)1. La coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e l'utilizzo di quelle termali sono esercitati tramite lo strumento de |
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Art. 37-bis - (Rinvio) |
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TITOLO II - RICERCA |
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Art. 38 - (Oggetto)1. La ricerca ha ad oggetto: a) l'indi |
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Art. 39 - (Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria)1. La domanda per il rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata alla struttura competente e deve contenere: a) i dati identificativi del richiedente, sia persona fisica che giuridica; b) l'eventuale titolo giuridico in base al quale il richiedente risulta legittimato alla presentazione della domanda; |
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Art. 40 - (Contenuto del permesso di ricerca)1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione delle determinazioni della conferenza di servizi di cui all’articolo 62 e il relativo provvedimento è trasmesso ai Comuni e alle Comun |
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Art. 41 - (Durata e proroga del permesso di ricerca)1. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato per un periodo superiore a tre anni. |
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Art. 42 - (Obblighi a carico del ricercatore)1. Il ricercatore, entro novanta giorni dal rinvenimento di sorgenti o falde acquifere, deve darne comunicazione scritta alla struttura competente con espressa indicazione delle relative caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche. |
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Art. 43 - (Diritto proporzionale)1. Il ricercatore deve versare alla Regione il diritto proporzionale anticipato pari a euro 15 per ogni ettaro o frazione di ettaro |
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TITOLO III - CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE |
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Art. 44 - (Oggetto)1. La coltivazione ha ad oggetto: |
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Art. 45 - (Domanda di concessione di coltivazione)1. La domanda di concessione di coltivazione può essere presentata alla struttura competente: a) dal soggetto, pubblico o privato, che, successivamente alla fase di ricerca, ha ottenuto il riconoscimento delle acque oggetto di concessione da parte del Ministero della salute; b) da altro soggetto, pubblico o privato, diverso da quello di cui alla lettera a), che dimostra interesse allo sfruttamento della risorsa; |
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Art. 46 - (Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione)1. La concessione di coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è rilasciata ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a) e b), previa determinazione del Ministero della salute sulla sussistenza delle caratteristiche delle acque minerali naturali, termali e di sorgente e previo parere della conferenza di servizi di cui all’articolo 62, dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, previo esperimento di procedura a evidenza pubblica le cui modalità sono definite dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 37bis, entro sessanta giorni dalla data di acquisizione delle determinazioni della medesima conferenza di servizi. |
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Art. 47 - (Obblighi a carico del concessionario)1. Il concessionario di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a) e b), oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nella concessione, deve: a) installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione e comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata. Per le acque termali, l'obbligo è relativo al solo misuratore automatico della portata; b) installare in posizione idonea, nell'ambito dell'are |
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Art. 48 - (Sospensione della coltivazione)1. La concessione a favore dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a) e b) deve essere costantemente esercitat |
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Art. 49 - (Diritto proporzionale)1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo: a) di euro 40 anticipati, per ogni ettaro e frazione di ettaro compresi nell'area della concessione, con un minimo di euro 600; b) di euro 1,50 per 1000 litri di acque minerali e di sorgente imbottigliati. 2. N10 L'importo di cui al comma 1 è aggiornato ogni triennio dal dirigente della struttura competente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT. |
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Art. 50 - (Pertinenze minerarie)1. Sono, in particolare, pertinenze minerarie ai sensi dell'articolo 23 del r.d. 1443/1927: |
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Art. 51 - (Obblighi informativi)1. I titolari di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali devono presentare alla struttura competente, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteri |
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Art. 52 - (Durata e rinnovo della concessione)1. La concessione a favore dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a) e b) non può essere rilasciata per un periodo superiore a trenta anni e può essere rinnovata, per un periodo di uguale durata, con |
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Art. 53 - (Tutela dell'area di protezione igienico-sanitaria)1. La sorgente non deve avere interferenze con l'abitato, con le opere pubbliche e le coltivazioni agricole in atto o programmate; a tal fin |
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Art. 54 - (Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad acqua di sorgente)1. Il titolare di permesso di ricerca o di concessione per acqua minerale naturale può richiedere il rilascio del medesimo provvedimento per acqua di sorgente, presentando la relativa domanda alla struttura regionale competente in mat |
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TITOLO IV - DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA DEL TERMALISMO |
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Art. 55 - (Sorgenti idrominerali e idrotermali)1. L'utilizzazione delle sorgenti idrominerali e idrotermali, in funzione delle proprietà terapeutiche o igienico-speciali, può avvenire esclusivamente: a) per imbottigliamento o per condizionamento in loco; b) presso |
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Art. 56 - (Stabilimenti termali)1. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano: |
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Art. 57 - (Contenuti dell'autorizzazione)1. Il provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 2, deve contenere: a) le generalità o la ragione sociale del richiedente l'autorizzazione; |
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Art. 58 - (Sospensione e revoca dell'autorizzazione)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può sospendere l'autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 2, previa diffida, |
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PARTE V - DISPOSIZIONI COMUNI PER MINERALI SOLIDI E ACQUE MINERALI NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI |
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Art. 59 - (Accesso ai fondi)1. Il ricercatore o il concessionario, otto giorni prima dell'ingresso nei fondi per l'effettuazione dei lavori, deve notificare copia del permesso di ricerca o della concessione ai proprietari e ai possessori de |
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Art. 60 - (Ipoteca mineraria)1. L'iscrizione delle ipoteche sul bene oggetto della concessione e sulle pertinenze inseparabili senza pregiudizio del giacimento è subordinata ad autorizzazione della Giunta regionale. 2. La domanda di autorizzazione deve essere corredata: |
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Art. 61 - (VIA e zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico)1. Laddove richiesto dalla l.r. 14/1999, il richiedente deve corredare la domanda con la documentazione ivi prevista. 2 |
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PARTE VBIS - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASPORTAZIONE DI MATERIALI LITOIDI DAGLI ALVEI |
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Art. 61bis - (Procedimento per l’asportazione dei materiali litoidi dagli alvei)1. All’attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei si applica la presente legge, in armonia con quanto previsto dall’articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), fatta eccezione per gli interventi necessari a tutelare l’incolumità pubblica e a garantire la sicurezza di beni e persone, nonché per gli interventi di costruzione di nuove opere di difesa idraulica, di manutenzione di quelle esistenti o di sistemazione idraulica, realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di opere idrauliche e di sistemazioni idrogeologi |
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PARTE VI - DISPOSIZIONI COMUNI, FINALI E TRANSITORIE |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI |
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Art. 62 - (Conferenza di servizi)1. La struttura competente indice una conferenza di servizi, convocando, oltre agli enti e alle amministrazioni di cui al comma 2, i rappresentanti di altri enti o amministrazioni interessati dall'attività estrattiva. 2. Alla conferenza di servizi di cui al comma 1 partecipano: |
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Art. 63 - (Rapporti con la disciplina urbanistica)1. Le prescrizioni contenute nel permesso di ricerca e nella concessione mineraria prevalgono sulle eventuali prescrizioni difformi |
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Art. 64 - (Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31)1. Il comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è sostituito dal seguente: |
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Art. 65 - (Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e della coltivazione mineraria)1. In sede di rilascio delle concessioni di cui agli articoli 28 e 44 e dei permessi di ricerca di cui agli articoli 22 e 38, la Giunta regionale, |
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Art. 67 - (Trasferimento del permesso di ricerca e della concessione)1. Il permesso di ricerca e la concessione possono essere trasferiti per atto tra vivi previa autorizzazione della Giunta regionale e previo accertamento delle capacità tecnico-economiche del subentrante. |
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Art. 68 - (Estinzione dell'autorizzazione, del permesso di ricerca e della concessione)1. L'autorizzazione, il permesso di ricerca e la concessione cessano per: |
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Art. 69 - (Rinuncia)1. In caso di rinuncia all'autorizzazione di cava, ovvero di permessi di ricerca, concessioni di cava, minerarie o di acque minerali naturali, termali e di sorgente, il rinunciante deve darne comunicazione alla struttura competente a mezzo di raccomandata con avviso |
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Art. 70 - (Decadenza)1. La decadenza dell'autorizzazione e della concessione alla coltivazione delle cave e torbiere è dichiarata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, qualora il coltivatore: a) non abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione; b) non abbia osservato le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, all'articolo 8, commi 2 e 4, all'articolo 10, co |
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Art. 71 - (Revoca)1. La Giunta regionale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione, della concession |
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Art. 72 - (Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e alla revoca)1. Nel caso di rinuncia, di decadenza e di revoca, il concessionario deve consegnare il giacimento e le pertinenze inseparabili alla |
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TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 74 - (Vigilanza)1. La vigilanza sulla coltivazione delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali e sulla conformità alle disposizioni di cui alla presente legge delle opere e degli impianti fissi a servizio delle coltivazioni è effettuata dalla struttura competente. |
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Art. 75 - (Sanzioni)1. Chiunque compia atto di coltivazione di cave o torbiere in assenza di autorizzazione ovvero lavori di ricerca o di coltivazione in assenza di permesso o di concessione è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000; è inoltre fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dalla struttura competente, fatto salvo il potere della Giunta regionale di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque prelevi materiali |
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Art. 76 - (Polizia mineraria)1. La Regione esercita, ai sensi dell'articolo 35, comma terzo, del d.P.R. 182/1982, e dell'articolo 10 del d.P.R. 1142/1985, le funzioni amministrative in ordine all'applicazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), e 24 maggio 1979, n. 886 (Integrazione ed adeguamento delle norme di |
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Art. 77 - (Diritti di istruttoria)1. Fatta salva la richiesta di proroga di cui agli articoli 9, 25, 35 e 41, le spese tecniche per l'istruttoria di domande di autorizzazion |
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Art. 78 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: a) 8 febbraio 1958, n. 1 (Norme procedurali per la ricerca e la coltivazione e utilizzazione delle mi |
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Art. 79 - (Disposizioni transitorie)1. La presente legge si applica ai procedimenti autorizzatori già avviati, ma non ancora conclusi alla data di entrata in vigore de |
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Art. 80 - (Disposizioni finanziarie)1. L'onere derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 1, 14, commi 1 e 6, 19, 21, 36, comma 2, 71, 75 e 76 è determinato in euro 46.750 a decorrere dall'anno 2008. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale pe |
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Art. 81 - (Disposizione finale)1. Gli allegati A, B, C, D ed E possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino uffi |
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Art. 82 - (Dichiarazione d'urgenza)1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed en |
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Allegato A - Documentazione concernente l'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva (articolo 6, comma 3)1. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne costituiscono parte integrante: a) studio geologico e studio geotecnico, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 marzo 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta ufficiale, serie generale, 1° giugno 1988, n. 127; b) studio idrogeologico; |
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Allegato B - Documentazione concernente il permesso di ricerca dei minerali solidi di prima categoria e l'utilizzo dello strumento concessorio nella valorizzazione dei siti minerari dismessi e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali (articolo 19, comma 6)1. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne costituiscono parte integrante: a) g |
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Allegato C - Documentazione concernente il permesso di ricerca dei minerali solidi di prima categoria e l'utilizzo dello strumento concessorio nella valorizzazione dei siti minerari dismessi e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali (articoli 23, comma 2, e 39, comma 2)1. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne formano parte integrante: a) studio di impatto ambientale ai sensi della l.r. 14/1999, ove richiesto dalla stessa; |
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Allegato D - Documentazione concernente la concessione per la coltivazione dei minerali solidi di prima categoria e l'utilizzo dello strumento concessorio nella valorizzazione dei siti minerari dismessi (articolo 29, comma 2)1. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne formano parte integrante: a) studio di impatto ambientale ai sensi della l.r. 14/1999; b) studio geologico, idrogeologico, minerario, geotecnico e/o geomeccanico; |
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Allegato E - Documentazione concernente la concessione per la coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali (articolo 45, comma 2)1. La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati tecnici, nel numero massimo di dieci copie, che ne formano parte integrante: a) studio di impatto ambientale ai sensi della l.r. 14/1999; b) studio geologico, idrologico ed idrogeologico; c) scheda riassuntiva dei dati inerenti l'attività estrattiva; d) progetto di coltivazione così costituito: |
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15/11/2024
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