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L. R. Valle D'Aosta 08/02/2016, n. 2

Modificazioni alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali).
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Art. 1 - (Sostituzione dell’articolo 45)

1. L’articolo 45 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 R (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è sostituito dal seguente:

“Art. 45 - (Domanda di concessione di coltivazione)

1. La domanda di concessione di coltivazione può essere presentata alla struttura competente:

a) dal soggetto, pubblico o privato, che, successivamente alla fase di ricerca, ha ottenuto il riconoscimento delle acque oggetto di concessione da parte del Ministero della salute;

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Art. 2 - (Modificazioni all’articolo 46)

1. AI comma 1 dell’articolo 46 della l.r. 5/2008, dopo le parole: “dal ricevimento della domanda” sono inserite le seguenti: &l

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Art. 3 - (Modificazione dell’articolo 47)

1. AI comma 1 dell’articolo 47 della l.r. 5/2008, dopo le parole: “II con

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Art. 4 - (Modificazione dell’articolo 48)

1. AI comma 1 dell’articolo 48 della l.r. 5/2008, dopo le parole: “La con

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Art. 5 - (Modificazioni all’articolo 52)

1. Al comma 1 dell’articolo 52 della l.r. 5/2008, dopo le parole: “La concessione” sono inserite le seguent

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