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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Valle D'Aosta 18/06/1999, n. 14
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[Premessa] |
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CAPO I - PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1. - (Finalità)1. Con la presente legge la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, lettera q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale |
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Art. 2. - (Definizione e procedura)1. Per impatto ambientale si intende l'insieme degli effetti, diretti ed indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi, che piani e progetti hanno sull'ambiente, inteso come sistema complesso delle risorse naturali ed umane e delle loro interazioni. |
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Art. 3. - (Ambito di applicazione)1. La procedura di VIA si applica: |
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Art. 4. - (Comitato tecnico per l'ambiente)1. Presso la struttura regionale competente in materia di VIA, è istituito un Comitato tecnico per l'ambiente, di seguito denominato Comitato, composto: a) dal dirigente, con funzione di Presidente, della struttura regionale competente in materia di VIA, o suo delegato; b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di |
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Art. 5. - (Funzionamento del Comitato)1. Il Comitato di cui all'articolo 4 è convocato dal Presidente ogni volta che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, è necessario che esprima un proprio parere. 2. Il Comitato di cui all'articolo 4 è legalmente riunito qu |
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CAPO II - PROCEDURA DI VIA PER STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA |
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Art. 6. - (Strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)1. I seguenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, e le loro varianti, devono contenere come loro parte integrante uno studio di impatto ambientale: a) piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP); |
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Art. 7. - (Studio di impatto ambientale sugli strumenti di pianificazione)1. Lo studio di impatto ambientale sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistici contiene: |
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Art. 8. - (Adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)1. Prima dell'adozione dei piani di cui all'articolo 6, comma 1, l'ente competente deve acquisire il parere del Comitato di cui all'articolo 4. Per i piani |
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Art. 9. - (Informazione e consultazione sugli strumenti di pianificazione)1. Contestualmente alla pubblicazione prevista per i rispettivi strumenti di pianificazione ai sensi della legislazione vigente, |
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CAPO III - PROCEDURA DI VIA PER PROGETTI DI INTERVENTI E DI OPERE |
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Art. 10. - (Progetti di interventi e di opere)1. Ferme restando le competenze dello Stato, sono soggetti alla procedura di VIA, secondo le disposizioni della presente legge, tutti i progetti e loro varianti per la realizzazione o per la modificazione di interventi e di opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui agli allegati A e B, anche se previsti da strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica. 2. Gli importi monetari indicati n |
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Art. 11. - (Studio di impatto ambientale su progetti)1. Tutti i progetti di cui all'articolo 10 sono integrati, a cura del proponente, da uno studio di impatto ambientale. 2. Lo studio di impatto ambientale, che ha carattere interdisciplinare, redatto e firmato da uno o più esperti in materia ambientale, deve contenere: a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico ed antropico; b) la descrizione delle opere e degli interventi proposti, delle modalità e dei tempi di attuazione; c) la descrizione delle componenti dell'ambien |
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Art. 12. - (Richiesta di VIA)1. Chiunque intenda realizzare un progetto soggetto a VIA deve presentare apposita richiesta alla struttura regionale competente in materia di VIA allegando, in duplice copia, il progetto preliminare ed il relativo studio di cui all'articolo 11. Copia del rapporto di sintesi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i), deve essere depositato contestualmente presso tutti i Comuni territorialmente interessati al progetto. 2. I Comuni devono dare notizia dell'avvenuto deposi |
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Art. 13. - (Forme e finalità della partecipazione)1. La partecipazione della collettività è momento essenziale della procedura di VIA. 2. L'Assessore competente in materia di VIA può promuovere consultazioni e udienze conoscitive con i soggetti, le istituzion |
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Art. 14. - (Istruttoria) |
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Art. 15. - (VIA sui progetti)1. Il parere, positivo o negativo, del Comitato di cui all'articolo 4, è reso, in forma scritta, sulla base dello studio di impatto ambientale, degli elementi acquisiti con la partecipazione pubblica, nonché di quelli acquisiti con l'istruttoria. Esso deve essere reso entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria, in relazione alle finalità generali della presente legge ed in particolare alla tutela igienico-sanitaria, alla tutela dell'aria, delle acque, delle foreste, dei suoli e degli specifici elementi geomorfologici, limnologici, fioriscici, faunistici, biologici, architettonico-paesaggistici e storico antropici, avuto altresì riguardo al rispetto delle disposizioni |
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Art. 16. - (Opposizione)1. Contro la deliberazione sulla compatibilità ambientale della Giunta regionale è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta stessa, |
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Art. 17. - (Efficacia temporale della VIA)1. La valutazione positiva sulla compatibilità ambientale ha efficacia per un periodo di tempo |
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Art. 18. - (Procedura semplificata)1. I progetti per la realizzazione e per la modificazione di interventi e di opere, di iniziativa pubblica o privata, di cui all'allegato B, sono soggetti ad una procedura semplificata di VIA. |
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Art. 19. - (Vigilanza)1. La struttura regionale competente in materia di VIA, qualora rilevi inosservanza delle prescrizion |
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Art. 20. - (Sanzioni)1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, chiunque intraprenda la realizzazione di un progetto senza aver ottenuto la valutazione positiva dell'impatto ambientale, prescritta dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 6.000.000 (Euro 3.098,74) a lire 18.000.000 (Euro 9.296,22). 2. Chiunque, con un'azione o omissione, non rispetti le prescrizioni particolari imposte c |
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Art. 21. - (Aggiornamento della VIA)1. Nel caso di modificazioni non sostanziali degli elementi oggetto dello studio di impatto ambiental |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 22. - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: |
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Art. 23. - (Dichiarazione di urgenza)La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto s |
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Allegato A - Progetti ed opere soggetti a procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale (Articolo 10)Agricoltura e zootecnia:
Industria estrattiva:
Industria energetica:
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Allegato B - Progetti ed opere soggetti a procedura semplificata (Articoli 10 e 18)Agricoltura e zootecnia:
Industria estrattiva: |
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