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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“TITOLO IV - COMITATO REGIONALE PER GLI APPALTI
Art. 28 - (Istituzione del Comitato regionale per gli appalti)
1. È istituito un Comitato regionale per gli appalti della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato con funzioni di consulenza tecnico giuridica in materia contrattuale.
2. Il regolamento regionale di cui all'articolo 3 disciplina la composizione del Comitato regionale per gli appalti e ne prevede il raccordo con il funzionamento della Sezione di valutazione di cui all'articolo 3, comma 4, della l.r. 31/2007.
3. Il Comitato ha durata pari alla legislatura.
4. Il Direttore generale competente in materia di gare e contratti stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento del Comitato.
5. Ai componenti esterni del Comitato regionale per gli appalti spettano i compensi di cui all'articolo 13, comma 8.
Art. 29 - (Compiti del Comitato)
1. Il Comitato esprime parere preventivo sui procedimenti contrattuali della Regione su richiesta del dirigente della struttura regionale competente in materia di gare e contratti.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso obbligatoriamente nei casi di contratti regionali che eccedano l'importo di euro 2.000.000,00 e nei casi di consulenze o incarichi professionali che eccedano l'importo di euro 100.000,00.
3. Possono avvalersi del Comitato, relativamente alla materia contrattuale, gli enti di cui all'articolo 2.
4. Il Comitato esprime il proprio parere entro il termine fissato nella richiesta e, comunque, non oltre venti giorni dal ricevimento della medesima. Trascorso infruttuosamente quest'ultimo termine, si procede anche in assenza del parere suddetto.
5. Qualora l'Amministrazione si discosti dal parere espresso dal Comitato ne dà conto nel relativo provvedimento.”
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