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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Liguria 05/04/2012, n. 2
Regolam. R. Liguria 05/04/2012, n. 2
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[Premessa] |
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. (Oggetto)1. Il presente regolamento detta la disciplina esecutiva ed attuativa della legge regionale 11 marzo 2008 n. 5 R (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.), nonché la disciplina attuativa dell’articolo 20 della legge 13 agosto 2007, n. 30 R (N |
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Art. 2. (Ambito di applicazione)1. Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti contrattuali della Regione, degli enti strumentali e degli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuati con provvedimento della Giunta regio |
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Art. 3. (Definizioni)1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) Appalti Pubblici: contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra la Regione Liguria o altro ente soggetto alla presente disciplina e uno o più operatori economici ovvero imprese, fornitori, prestatori di servizi, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal Codice dei contratti pubblici; b) Appalti pubblici di lavori: appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede d’offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori od opere rientranti nell’Allegato I al Codice dei contratti pubblici, oppure limitatamente alle ipotesi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV di detto Codice, l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’Amministrazione regionale o altro ente soggetto alla presente disciplina, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara; c) Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto di beni oppure di prodotti; d) Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici di servizi diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione di servizi di cui all’allegato II del Codice dei contratti pubblici; e) Concessioni di lavori pubblici: contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità al Codice dei contratti pubblici, l’esecuzione ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché |
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Art. 4. (Durata dei contratti)1. I contratti devono avere termini e durata certi e, se riferiti a forniture oppure a servizi di carattere pluriennale, non possono superare la durata massima di nove anni. 2. È escluso, ai sensi dell’articolo 57, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, il rinnovo tacito dei contratti. |
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TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI ORDINARI |
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Capo I - Programmazione e organi Sezione I - Programmazione dei lavori pubblici |
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Art. 5. (Programmazione dei lavori pubblici)1. I lavori e le opere pubbliche sono realizzati in base al programma triennale, adottato entro il termine del 30 settembre di ogni anno dalla Giunta regionale, unitamente all’elenco annuale dei lavori, in conformità all’articolo 4 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. 2. I lavori e le opere pubbliche da avviare nel successivo esercizio finanziario devono essere inseriti nell’elenco annuale dei la |
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Art. 6. (Progettazione)1. L’attività di progettazione di lavori e opere pubbliche è articolata nei seguenti livelli essenziali: a) lo studio di fattibilità di cui all’articolo 128 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’articolo 14 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, b) il progetto preliminare, disciplinato dall’articolo 17 e seguenti del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, |
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Art. 7. (Responsabile del procedimento: individuazione e nomina)1. Il responsabile del procedimento, così come definito dall’articolo 10 del Codice dei contratti pubblici, è il dirigente ovvero il funzionario dell’Amministrazione regionale, tale individuato ai sensi dell’articolo 9 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii., con apposito ordine di servizio dal dirigente della struttura regionale richiedente la realizzazione dei lavori ovvero l’esecuzione di un’opera. Al responsabile del procedimento è demandata la cura di tutte le fasi procedimentali, ad eccezione di quelle deputate al responsabile della procedura di affidamento, di cui all’ar |
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Art. 8. (Compiti del responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento adempie, in via non esaustiva, ai seguenti compiti: a) formula proposte e fornisce dati ed informazioni al fine della predisposizione della programmazione triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi; c) coordina le attività neces |
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Sezione II - Programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi |
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Art. 9. (Programmazione dell’attività contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi)1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. e dall’articolo 63 del Codice dei contratti pubblici, la Giunta regionale approva con il medesimo provvedimento di cui all’articolo 8 della predetta legge regionale, la programmazione annuale relativa all’acquisizione di beni e di servizi da effettuarsi nel successivo esercizio finanziario. 2. La programmazione |
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Art. 10. (Progettazione)1. La progettazione relativa all’acquisizione di servizi oppure di forniture di beni o prodotti, in conformità all’articolo 94 del Codice dei contratti pubblici, è articolata di regola in un unico livello. 2. Ogni richiesta di indizione di gara d’appalto relativa all’acquisizione di servizi e forniture deve essere preceduta da apposita progettazione, a cura della struttura regionale richiedente, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 279 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici. 3. Il responsabile del procedimento di cui all&rsq |
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Art. 11. (Verifica del progetto)1. L’Amministrazione regionale, a cura della struttura regionale competente in materia di gare e contratti, p |
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Art. 12. (Responsabile del procedimento - Individuazione e nomina)1. Il responsabile del procedimento, come definito dall’articolo 10 del Codice dei contratti pubblici, è il dirigente ovvero il funzionario dell’Amministrazione regionale, tale individuato - ai sensi dell’articolo 9 della l.r. n. 5 |
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Art. 13. (Compiti del responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti dal Codice dei contratti pubblici, fra l’altro: a) predispone gli atti ed i documenti finalizzati alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell’intervento anche tramite la promozione di accertamenti ed indagini preliminari idonei a consentire la verifica di detta fattibilità, ovvero il coordinamento di dette attività; b) propone il sistema di affidamento della fornitura di un bene o di un servizio; |
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Sezione III - Disposizioni comuni |
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Art. 14. (Commissione giudicatrice)1. Nel caso di aggiudicazione della gara, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del Codice dei contratti pubblici ed all’articolo 13 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii., si provvede alla nomina di appos |
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Art. 15. (Nomina di commissari)1. I commissari, di norma, sono dipendenti regionali. È possibile nominare non più di un commissario esterno nel caso di accertata ed oggettiva carenza, attestata dal responsabile del procedimento ovvero dal dirigente della struttura regionale richiedente, di un numero adeguato di esperti sia nell’organico regionale sia in quello delle altre stazioni appaltanti sia negli appositi elenchi di professionisti e professori universitari di cui all’articolo 13, comma 5, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. |
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Art. 16. (Compiti e funzionamento della commissione)1. La Commissione giudicatrice, dopo aver provveduto, in seduta pubblica, all’ammissione dei concorrenti ovvero, nei casi previsti dalla normativa, dei candidati alla gara d’appalto, procede in una o più sedute riservate, alla disamina ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei relativi punteggi. 2. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando di gara oppure nella lettera d’invito secondo quanto previsto, rispettivamente per lavori ed opere, nonché per servizi e forniture, nell’allegato G ovvero all’allegato P del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici. 3. Esper |
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Art. 17. (Seggio di gara in caso di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso)1. Qualora l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo più basso, di cui all’articolo 82 del Codice dei contratti pubblici, la celebrazione della gara è presieduta dal dirigente competente in materia di gare e c |
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Capo II - Procedura di gara |
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Art. 18. (Adempimenti istruttori precedenti l’indizione della gara)1. Ai fini di attivare una procedura di gara per l’acquisizione di forniture o servizi ovvero per l’esecuzione di lavori od opere la struttura richiedente compila la modulistica disponibile sul canale intranet, corredata dal provvedimento di cui all’articolo 6, comma 5, ovvero dal provvedimento di cui all’articolo 10, comma 4, nonché dalla bozza di disciplinare di gara e dallo schema di capitolato speciale d’appalto, e la trasmette alla struttura competente in materia di gare e contratti. |
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Art. 19. (Requisiti per la partecipazione alle gare d’appalto)1. L’impresa singola può partecipare alla procedura d’affidamento qualora sia in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, e dei requisiti di idoneit&a |
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Art. 20. (Prequalificazione)1. In caso di scelta del contraente mediante procedura ristretta, si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 48, 49, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 77 e 79 del Codice dei contratti pubblici, ferma restando la disciplina di cui all’articolo 11 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. 2. L’Amministrazione regionale, scaduto il termine per la presentazione |
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Art. 21. (Sedute di gara)1. Il bando o l’avviso di gara ovvero la lettera di invito stabiliscono il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara per le procedure ove essa è prevista. |
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Art. 22. (Verbali)1. Le operazioni di gara in seduta pubblica sono accuratamente verbalizzate a cura dell’ufficiale rogante, coadiuvato dal segretario della Commissione giudicatrice, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero dal responsabile del procedimento di |
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Art. 23. (Selezione delle offerte)1. Qualora la gara si tenga con il metodo del massimo ribasso, l’autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l’appalto, in via provvisoria, al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale: a) sull’elenco dei prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura; b) sull’importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo. |
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Art. 24. (Offerte anomale)1. La Commissione giudicatrice ovvero il Presidente del seggio di gara provvedono ad individuare, disaminare e verificare le offerte anomale, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 121 e 284 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici. 2. L’autorità che presiede la gara può avvalersi per gli adempime |
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Art. 25. (Aggiudicazione della gara)1. L’autorità che presiede la gara, espletate le procedure di gara e formata la graduatoria dei concorrenti, dichiara l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente, salvo una o più of |
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Art. 26. (Aste elettroniche)1. Il dirigente competente in materia di gare e contratti, nelle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione del bando di gara, |
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Art. 27. (Elenchi ufficiali di fornitori)1. Gli elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi, previsti dall’articolo 45 del Codice dei contratti pubblici, sono disciplinati con provvedimento del Direttore generale competente in materia di gare e contratti, fermo restando quanto disposto dal presente regolamento. |
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Capo III - Stipulazione ed esecuzione del contratto Sezione I - Disposizioni comuni |
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Art. 28. (Stipulazione del contratto)1. Il contratto è stipulato: a) dal dirigente della struttura richiedente, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante, se derivante da aggiudicazione di una gara d’appalto esperita mediante procedura aperta, procedura ristretta oppure procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara; |
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Art. 29. (Adempimenti connessi al Documento Unico di Regolarità Contributiva)1. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attesta l’assolvimento, da parte dell’operatore economico, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili. 2. L&rs |
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Art. 30. (Revisione dei prezzi)1. Ai contratti relativi all’esecuzione periodica o continuativa di servizi e forniture si applica una clausola di revisi |
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Art. 31. (Risoluzione del contratto)1. La Regione e i soggetti che, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, stipulano contratti per l’esecuzione di lavo |
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Sezione II - Contratti relativi a lavori |
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Art. 32. (Direttore dell’esecuzione del contratto - Individuazione e nomina)1. Il direttore dell’esecuzione del contratto ovvero l’Ufficio della direzione dei lavori, di cui all’articolo 119 e 130 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’articolo 20, comma 2, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii., &egra |
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Art. 33. (Compiti del Direttore dei lavori)1. Il direttore dei lavori, individuato e nominato ai sensi dell’articolo 32, cura che i lavori e gli interventi cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte nonché in conformità al progetto ed al contratto d’appalto. 2. In particolare, il direttore |
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Art. 34. (Sicurezza nei cantieri)1. Il direttore dei lavori può svolgere le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza n |
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Art. 35. (Collaudi)1. Il collaudo, come disciplinato dall’articolo 120 del Codice dei contratti pubblici e dagli articoli 215 e ss. del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, costituisce lo strumento di verifica e certificazione circa l’esecuzione dei lavori, delle opere e degli interventi, secondo la regola dell’arte, secondo i patti contrattuali e in conformità con i progetti approvati e validati. |
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Art. 36. (Liquidazione delle spese e pagamenti)1. La liquidazione delle spese e dei pagamenti relativi ai contratti pubblici per l’esecuzione di lavori pubblici od opere compete al dirigente della struttura competente in |
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Sezione III - Contratti relativi a servizi e forniture |
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Art. 37. (Direttore dell’esecuzione del contratto - Individuazione e nomina)1. Il direttore dell’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 119 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’articolo 20, comma 1, della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii., è il soggetto, individuato ai sensi della citata disposizione normativa regionale e dell’articolo 300 del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, al quale è demandato il compito di assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore, verifica |
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Art. 38. (Compiti del Direttore dell’esecuzione del contratto)1. Il direttore dell’esecuzione del contratto, ferme restando le disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo III, Capo I del Regolamento statale di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici: a) provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico - contabile dell’esecuzione del contratto st |
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Art. 39. (Collaudi)1. Per i contratti relativi a servizi e forniture, fermo restando quanto disciplinato all’articolo 27, comma 1, della l.r. n. 5/ |
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Art. 40. (Liquidazione delle spese e pagamenti)1. La liquidazione delle spese e dei pagamenti relativi ai contratti pubblici per l’acquisizione di forniture o l’affidamento di servizi, è di competenza del dir |
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TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E QUALITA’ DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 41. (Oggetto)1. Il presente titolo disciplina l’attività degli organismi regionali per i contratti pubblici, ed in particolare dell’Osservatorio regionale sui |
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Art. 42. (Contrasto alla corruzione ed alle altre forme di distorsione dell’attività amministrativa)1. La Regione promuove ogni azione atta a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione ed ogn |
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Capo II - Sistema informativo regionale dei contratti pubblici |
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Art. 43. (Caratteristiche del sistema informativo)1. L’Osservatorio provvede ai compiti ad esso attribuiti dall’articolo 4 della l.r. n. 31/2007 attraverso il proprio sistema informativo, nel rispetto altresì della legge regionale 18 dicembre 2006, n.42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria). |
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Capo III - Archivio regionale dei contratti pubblici Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 44. (Costituzione dell’archivio regionale dei contratti pubblici)1. È costituito l’archivio regionale dei contratti pubblici, contenente l’insieme dei dati e delle informazioni acquisite dall’Osservatorio tramite il sistema informativo di cui all’articolo 43 per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dagli articoli 3 e 4 della l.r. n. 31/2007. 2. Fanno parte dell’archivio regionale dei con |
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Art. 45. (Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione “Anagrafica”)1. La sezione “Anagrafica” contiene i dati e le informazioni elencate all’Allegato |
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Art. 46. (Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro”)1. La Sezione “Regolarità e sicurezza del lavoro” contiene i dati e le informazioni di cui all’Allegato B al presente regolamento. |
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Art. 47. (Modalità di acquisizione dei dati contenuti nella sezione “Ciclo dell’appalto”)1. La Sezione “Intero ciclo degli appalti” contiene i dati e le informazioni elencati nell’Allegato C al presente rego |
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Capo IV - Disposizioni sulla trasmissione e sulla pubblicazione dei dati e delle informazioni |
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Art. 48. (Oggetto delle pubblicazioni)1. L’Osservatorio provvede, contestualmente alla trasmissione da parte delle stazioni appaltanti, alla pubblicazione sulla propria pagina |
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Art. 49. (Termini per la trasmissione dei dati e delle informazioni)1. Gli atti e le informazioni di cui all’articolo 8 della l.r. n. 31/2007 sono inviati dalle stazioni appaltanti all’Osservatorio, per la pubblicazione ai sensi dell’articolo 9 della medesima le |
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Capo V - Disposizioni sull’accesso ai dati |
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Art. 50. (Accesso ai dati)1. L’Osservatorio regionale garantisce, con le modalità previste all’articolo 10, |
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Art. 51. (Modalità dell’accesso)1. L’accesso ai dati ed alle informazioni è garantito a tutti i soggetti pubblici e privati in conformità alla normativa vigente in materia. 2. L’accesso è garantito, fermo restando quanto previsto al comma 1, in via informatica: |
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Capo VI - Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Sezione I - Sezione di valutazione |
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Art. 52. Compiti della Sezione di Valutazione1. La Sezione di Valutazione della qualità e completezza progettuale e della congruità dei prezzi di gara prevista dall’articolo 3, comma 4, della l.r. n. 31/2007, opera all’interno dell’Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi ed ha sede pres |
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Art. 53. (Composizione della Sezione di Valutazione)1. La Sezione di Valutazione è presieduta dal Direttore generale del Dipartimento competente in materia di gare e contratti ed è composta dai seguenti membri: a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di gare e contratti; b) il dirigente della struttura regionale compete |
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Art. 54. (Funzionamento della Sezione)1. La Sezione svolge i compiti previsti dall’articolo 3, comma 4, della l.r. n. 31/2007 con le modalità determinate dal comma 5 del medesimo articolo. 2. Le richieste di parere, complete di tutta la documentazione tecnica e amministrativa inerente, sono raccolte dalla segreteria della Sezione di Valutazione per l’espletamento di preliminare attività istruttoria e successivamente sono sottoposte alla Sezione di Valutazione. 3. Le sedute della Sezione di Valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni so |
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Capo VII - Norme in materia di prezzario regionale Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 55. (Prezzario regionale)1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1, della l.r. n. 31/2007, l’Osservatorio cura l’aggiornamento e la divulgazione dell’elenco regionale dei prezzi, di seguito definito prezzario regionale, sulla base delle disposizioni di cui |
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Art. 56. (Aggiornamento del prezzario)1. L’Osservatorio provvede all’aggiornamento annuale del prezzario regionale, con partico |
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Sezione II - Criteri per la formazione e l’applicazione del prezzario regionale dei lavori, dei servizi e delle forniture |
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Art. 57. (Struttura del prezzario regionale dei lavori)1. Il prezzario regionale dei lavori si articola in sezioni che tengono conto, tra l’altro: a) dei prezzi delle componenti elementari; |
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Art. 58. (Contenuti del prezzario delle forniture)1. L’Osservatorio elabora il prezzario regionale delle forniture mediante: |
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Art. 59. (Contenuti del prezzario dei servizi)1. L’Osservatorio elabora il prezzario regionale dei servizi mediante: |
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Capo VIII - Comitato regionale per gli appalti |
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Art. 60. (Composizione e nomina del Comitato regionale per gli appalti)1. Il Comitato regionale per gli appalti della Regione e degli enti appartenenti al settore regionale allargato svolge funzioni di consulenza tecnico giuridica in materia contrattuale ed è composto da cinque membri. 2. Sono membri di diritto del Comitato regionale per gli appalti il dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti e il responsabile |
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Art. 61. (Compiti del Comitato regionale per gli appalti)1. Il Comitato regionale per gli appalti esprime parere preventivo in ordine ai procedimenti contrattuali della Regione su richiesta del dirigente della struttura competente in materia di gare e contratti. |
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Art. 62. (Funzionamento del Comitato regionale per gli appalti)1. Le modalità di funzionamento del Comitato regionale per gli appalti sono stabilite con prov |
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TITOLO IV - DISPOSIZIONI DIVERSE |
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Capo I - Acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia e sotto soglia |
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Art. 63. (Acquisizioni in economia)1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori sono effettuate mediante amministrazione dir |
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Art. 64. (Contratti sotto soglia)1. I contratti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono stipulati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto dall’articolo 24 della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. |
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Capo II - Centralizzazione degli acquisti e acquisti verdi |
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Art. 65. (Forme di centralizzazione degli acquisti)1. La Regione, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, come individuato ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006) e gli enti strumentali della Regione realizzano la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi mediante l’adesione, da parte dei predetti enti, ai sensi dell’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, alle gare bandite o ai contratti stipulati dalla Regione medesima, quale Centrale di Committenza, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - l |
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Art. 66. (Modalità di coordinamento)1. La Regione, nell’ipotesi di cui all’articolo 65, comma 2, del presente regolamento, esercita il coordinamento dei soggetti di cui all’articolo 65, comma 4 mediante la gestione co |
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Art. 67. (Acquisizione di beni e servizi per la Regione, per gli enti del settore regionale allargato e per gli enti strumentali della Regione)1. Il fabbisogno di beni e servizi per l’anno successivo degli enti appartenenti al settore regionale allargato, esclusi quelli di cui all’articolo 65, comma 4, è acquisito con le modalità ed i tempi di cui all’articolo 9 e confluisce nella programmazione annuale prevista |
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Art. 68. (Acquisti verdi)1. La Regione nell’ambito della politica di sostegno al Green Public Procurement - GPP stabilisce annualmente gli obiettivi da raggiungere, ai fini di realizzare un |
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Capo III - Affidamento di incarichi professionali e consulenze |
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Art. 69. (Affidamento di incarichi professionali e consulenze)1. Per esigenze cui le strutture regionali non possono far fronte con il personale in servizio, è possibile conferire, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 R (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e ss.mm.ii., incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa |
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Art. 70. (Tipologie di incarico)1. Gli incarichi professionali e le consulenze si suddividono nelle seguenti tipologie: a) incarichi di |
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Art. 71. (Requisiti generali)1. Per l’ammissione alle procedure comparative propedeutiche ovvero selettive tese al conferimento degli incarichi di cui all’articolo 69, i candidati devono essere in possesso, pena l’esclusione da |
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Art. 72. (Procedure per il conferimento)1. Per le consulenze e gli incarichi professionali, di importo pari o superiore al valore di euro 100.000, la Giunta regionale stabilisce idonee procedure di selezione predeterminando oggettivi criteri di selezione e valutazione delle candidature o dando mandato per tali adempimenti alla struttura regionale richiedente l’incarico ovvero la consulenza, di concerto con la struttura regionale competente in materia di gare e con |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 73. (Regime transitorio)1. Alle procedure di scelta del contraente già avviate, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell’avvio della procedura concorsuale. 2. Ai contratti in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore del presente |
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Allegato A - Archivio dei contratti pubblici: dati e informazioni della sezione anagrafica (articolo 45)1. La sezione si articola nelle seguenti subsezioni: a) “Stazioni appaltanti”; b) “Imprese”; c) “Professionisti ed altri soggetti”. 2. L’anagrafica delle stazioni appaltanti comprende i dati e le informazioni relative ai soggetti di cui all’articolo 2 della l. r. 31/2007, nonché alle centrali di committenza di cui all’articolo 33 del Codice dei contratti pubblici. 3. Nella subsezione “Stazioni appaltanti” sono inseriti i seguenti dati per ciascuna stazione appaltante: a) denominazione; b) natura giuridica, se soggetto privato; c) codice fiscale; d) indirizzo della sede; e) nominativo del referente interno alla stazione appaltante; f) recapito telefonico e indirizzo di posta ele |
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Allegato B - Archivio dei contratti pubblici: dati relativi all’impiego della manodopera ed alla tutela e sicurezza del lavoro (articolo 46)1. L’archivio contiene i seguenti dati: a) oggetto del contratto; b) tipologia dei lavori o dei servizi da eseguire o della fornitura e, nel caso di contratti di servizi e forniture, se sia prevista posa in opera; c) nominativo del responsabile unico del procedimento, anche a seguito di affidamento dell’incarico a personale di profilo amministrativo. |
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Allegato C - Archivio dei contratti pubblici: sezione “Intero ciclo dell’appalto” (articolo 7)1. L’archivio dei contratti pubblici contiene i dati e le informazioni sui contratti di importo superiore a 150.000 euro, relativi alla identificazione ed alle fasi del ciclo dell’appalto, e di cui al seguente elenco: a) Identificazione del contratto: 1) stazione appaltante o altro soggetto che agisce per suo conto; 2) nominativo e riferimenti del referente della stazione appaltante; 3) oggetto del contratto; 4) tipologia del contratto, se di lavori pubblici, forniture, servizi, misto, accordo quadro, concessione; 5) numeri di riferimento della nomenclatura CPV dell’opera, del servizio o del prodotto; 6) se il contratto prevede il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con materiali riciclabili, se forniture); 7) tipologia dell’intervento, se lavori, o modalità dell’acquisizione, se forniture e servizi; 8) eventuale articolazione in lotti; 9) localizzazione dell’intervento se lavori pubblici, di esecuzione del servizio o di consegna della fornitura; 10) se il contratto rientra all’interno di un accordo quadro di cui all’articolo 59 del Codice dei contratti pubblici; 11) tipo e importo delle fonti di finanziamento; 12) per i soli appalti di lavori pubblici, quadro economico distinto fra importo per l’esecuzione del contratto, importo per l’attuazione del piano di sicurezza e insieme delle altre |
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