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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Lazio 05/01/2001, n. 1
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[Premessa] |
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità)1. La Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto, promuove lo sviluppo economico e sociale del litorale del Lazio. |
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Art. 2 - (Ambito territoriale degli interventi)1. L'ambito territoriale interessato dagli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, è costit |
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Art. 3 - (Finanziamenti)1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, sono concessi in forma di contributo in conto capitale |
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Art. 4 - (Beneficiari dei finanziamenti)1. Possono beneficiare dei finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, non riservati all'amminis |
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Art. 5 - (Interventi finanziabili)1. Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, tutti gli interventi realizzati nei comuni costieri del Lazio finalizzati a migliorare e rafforzare l'attrattività turistica e lo sviluppo produttivo nonché a recuperare, conservare e valorizzare il patrimonio ambientale ed il territorio e, in particolare, quelli concernenti: a) opere ed impianti per il recupero ed il risanamento di zone costiere degradate, ivi compresi gli impianti di depurazione e riutilizzo delle acque reflue; b) iniziative |
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Art. 6 - (Criteri di priorità per la concessione dei finanziamenti) |
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CAPO II - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL LAZIO E RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALESEZIONE I - PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL LITORALE DEL LAZIO |
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Art. 7 - (Procedure per l'adozione e l'aggiornamento del programma) |
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Art. 8 - (Contenuti del programma) |
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SEZIONE II - RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE |
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Art. 9 - (Piani concernenti la difesa del suolo e le risorse idriche)1. Il programma, in relazione agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), che attengano alle materie disciplinate dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzion |
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Art. 10 - (Piani concernenti il demanio marittimo)1. Il programma, in relazione agli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), deve essere conforme al piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 e conve |
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Art. 11 - (Altri piani di settore)1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10, il programma, in relazione agli interventi che |
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CAPO III - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA |
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Art. 12 - (Progetti di intervento)1. Il programma si attua mediante progetti poliennali o annuali di intervento, di carattere settoriale o intersettoriale, conformi alle previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica degli enti locali. 2. I soggetti beneficiari indicati dall'articolo 4 predispongono le richieste di finanziamento sulla base di appositi progetti di intervento attinenti alle proposte di cui all'articolo 7, comma 2 ed elaborati in conformità alle disposizioni previste dagli articoli 5 e 8. 3. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 4, |
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Art. 13 - (Accordi di programma)1. Per i progetti inerenti ad interventi complessi che richiedono per la loro completa attuazione l'a |
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Art. 14 - (Concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti)1. N6 |
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Art. 15 - (Relazioni sull'attuazione del programma)1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 14, comma 1, adottano, entro il termine loro prescritto dal provvedimento di concessione del finanziamento, una relazione sullo stato |
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Art. 16 - (Verifica dell'attuazione del programma e poteri sostitutivi)1. Qualora la cabina di regia, in occasione dell'effettuazione del monitoraggio periodico sull'attuazione del programma ai sensi dell'articolo 15, accerti che i soggetti beneficiari d |
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Art. 17 - (Vincoli di destinazione d'uso)1. Gli immobili, nonché i beni mobili soggetti a trascrizioni per i quali siano stati concessi i finanziamenti previsti dall'articolo |
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CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 18 - (Cabina di regia per lo sviluppo del litorale del Lazio) |
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Art. 19 - (Primo programma)1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale adotta lo schema del progr |
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Art. 20 - (Clausola di sospensione)1. I finanziamenti alle imprese per l'attuazione degli interventi indicati nel programma di cui all'a |
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Art. 21 - (Abrogazioni)1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali: a) legge regionale 12 settembre 1978, n. 53 (Finanziamento del progetto d'intervento denominato "Isole Pontine"); b) legge regionale 23 aprile 1980, n. 21 (Provvedimenti urgenti per la ricostruzione o il ripristino di opere pubbliche, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti portuali danneggiati dalle mareggiate nell |
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 22 - (Fondo speciale per il litorale del Lazio)1. Presso la società è istituito il "Fondo speciale per il litorale del Lazio". |
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Art. 23 - (Copertura finanziaria)1. Nel bilancio regionale di previsione per l'anno 2000 e pluriennale per il triennio 2000-2002, è istituito il capitolo n. 52510 denominato: "Fondo regionale per il litorale del Lazio". 2. Lo stanziamento complessivo per il triennio 2000-2002 iscritto nel capitolo istituito ai sensi del comma 1 è stabilito in lire 140 mila milioni, di cui 30 mila milioni per l'esercizio finanziario 2000, 50 mila milioni per l'esercizio finanziario 2001 e 60 mila milioni per l'esercizio finanziario 2002. 3. Alla copertura dell'onere finanziario di cui al comma 2, si provvede con gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 14, elenco 4, come segue: a) per l'esercizio finanziario 2000, prelevando 25 mila milioni dal capitolo n. 59002, lettera a), e 5 mila milioni dal capitolo n. 49002, lettera a) |
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