Articolo abrogato dall’art. 72, comma 1, della L.R. 10/08/2016, n. 11, così recitava:

“Art. 11 (Disposizioni in materia di equo accesso a servizi e prestazioni con tariffazione differenziata) — 1. La Regione, al fine di uniformare in modo equitativo i criteri di erogazione delle prestazioni o dei servizi sociali, socio-sanitari o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o, comunque, collegati, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche, o per quelle prestazioni per le quali, comunque, vige una tariffazione differenziata sulla base delle condizioni economiche dei richiedenti, adotta come criterio principale di selezione l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche e dai relativi regolamenti attuativi.

2. L'ISEE è, altresì, adottato quale criterio principale per selezionare i beneficiari finali di prestazioni, servizi o per stabilire l'entità della loro compartecipazione alla prestazione, per l'erogazione, da parte dei comuni o di altri enti pubblici regionali, di fondi regionali ai cittadini.

3. L'adozione di una particolare determinazione dell'ISEE o l'esclusione della medesima, in specifici provvedimenti della Regione, dei comuni o degli altri enti pubblici territoriali, quali enti erogatori di fondi regionali, è ammessa purché adeguatamente motivata nei provvedimenti stessi.

4. La Giunta regionale, a partire dal secondo anno di applicazione del presente articolo, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione dello stesso, finalizzata ad una valutazione dei suoi effetti.”

Dalla redazione