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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lazio 27/05/2008, n. 6
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- L.R. 27/02/2020, n. 1
- L.R. 13/08/2011, n. 10
- L.R. 24/12/2008, n. 32
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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità e oggetto)1. La Regione, al fine di salvaguardare l'ambiente, il territorio e la salute degli abitanti, promuove ed incentiva la sostenibilità energetico-ambientale nella p |
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Art. 2 - (Interventi di edilizia sostenibile, architettura sostenibile e di bioedilizia)1. Ai fini della presente legge per interventi di edilizia sostenibile, di architettura sostenibile e di bioedilizia si intendono gli interventi che soddisfano i seguenti requisiti: a) perseguire uno sviluppo armonioso e sostenibile del territorio, dell'ambiente urbano e dell'intervento edilizio; |
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CAPO II - APPLICAZIONI FONDAMENTALI DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE |
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Art. 3 - (Sostenibilità energetico ambientale negli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica)1. Gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale, provinciale e comunale, nonché i regolamenti edilizi, nell'ambito dei rispettivi contenuti previsti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche, perseguono e promuovono la sostenibilità energetico ambientale nelle trasformazioni territoriali e urbanistiche. |
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Art. 4 - (Risparmio idrico)1. La Giunta regionale, in collaborazione con gli organismi competenti e sentite le commissioni consiliari competenti, individua i criteri e le modalità di salvaguardia delle risorse idriche e del loro uso razionale, in particolare attraverso: a) la predisposizione di misure atte a verificare la qualità e l'efficienza delle reti di distribuzione, anche attraverso il monitoraggio dei consumi; |
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Art. 5 - (Fonti energetiche rinnovabili)1. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001, è obbligatoria l'installazione di impianti per il ricorso a fo |
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Art. 6 - (Recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili)1. Al fine di preservare l'identità storica e culturale del patrimonio edilizio e architettonico e le relative tradizi |
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CAPO III - PROTOCOLLO E CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA |
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Art. 7 - (Protocollo regionale sulla bioedilizia)1. Il protocollo regionale sulla bioedilizia, con le relative linee guida di utilizzo, è lo strumento di cui si dota la Regione per valutare e certificare la sostenibilità degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del d.p.r. 380/2001, attribuire agli stessi un punteggio e graduare i contributi previsti dalla presente legge. 2. Il protocollo regionale è diviso in aree di valutazione, corrispondenti alle varie tematiche da esaminare in sede di valutazione degli interventi, e contiene, oltre alle condizioni minime previste dal capo II, i requisiti di bioedilizia richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e qualitativa, con riferimento, in particolare: a) alla qualità ambientale degli spazi esterni attraverso: 1) il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d'aria, dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico, elettromagnetico, del suolo e delle acque, nonché la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell'ambiente costruito; 2) l'integrazione d |
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Art. 8 - (Criteri di selezione dei materiali da costruzione e delle tecniche costruttive)1. Negli interventi edilizi da realizzare in conformità al protocollo regionale è previsto l'uso di materiali da costruzione, componenti per l'edilizia, im |
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Art. 9 - (Certificazione di sostenibilità degli interventi di bioedilizia)1. La certificazione della sostenibilità degli interventi di bioedilizia è un sistema di procedure univoche e normalizzate che utilizza il protocollo e le relative linee guida per valutare sia il progetto che l'edificio realizzato. 2. La certificazione di cui al comma 1 ha carattere volontario e ricomprende la certificazione energetica obbligatoria di cui al d.lgs. 192/2005, per la quale sono parimenti |
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Art. 10 - (Controlli e sanzioni)1. I controlli previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera b), sono effettuati dai comuni, anche in raccordo con la Regione. Qualora dagli stessi risultino difformità, il comune ingiunge al soggetto attuatore o al proprietario di effettuare i lavori necessari per re |
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Art. 11 - (Prezzario e capitolato tipo prestazionale)1. La Regione “, entro novanta giorni dall’adozione del protocollo di cui |
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CAPO IV - INCENTIVAZIONE E PROMOZIONE DELLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INTERVENTI DI BIOEDILIZIA |
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Art. 12 - (Calcolo degli indici di fabbricabilità)1. Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell'indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo: a) del maggior spessore delle murature esterne degli edifici, siano esse tamponature o muri portanti, per la parte eccedente 30 centimetri, fino ad un massimo di 25 centimetri; |
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Art. 13 - (Incentivi per interventi di bioedilizia)1. I comuni prevedono, per gli interventi edilizi conformi al protocollo regionale, la riduzione degli oneri di urbanizzazione seco |
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Art. 14 - (Contributi regionali per interventi di bioedilizia)1. La Regione, al fine di incentivare la realizzazione di interventi edilizi in confo |
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Art. 15 - (Attività regionali formative e informative)1. La Regione, al fine di favorire la diffusione e la conoscenza dei principi della sostenibilità energetico ambientale nell'edilizia, promuove: a) anche in collaborazione con soggetti |
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Art. 16 - (Sostenibilità energetico ambientale nell'edilizia residenziale pubblica. Modifica alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 "Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica" e successive modifiche)1. La Regione, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 12/1999, come modific |
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CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 17 - (Disposizione transitoria)1. Ai titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di cui agli articoli 4, com |
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Art. 18 - (Abrogazioni)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: |
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Art. 19 - (Disposizione finanziaria)1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge viene istituito, nell'ambito dell'UPB E62, un capitolo denominato "Disposizioni in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia" |
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