Aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica | Bollettino di Legislazione Tecnica
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29/02/2024

Aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica

Il Decreto Milleproroghe 2024, convertito in legge, estende da cinque a otto anni il periodo entro cui i tecnici competenti in acustica devono effettuare l’aggiornamento professionale.

L'art. 12, comma 6-octies, del D.L. 30/12/2023, n. 215 (c.d. Decreto Milleproroghe 2024), convertito in legge dalla L. 23/02/2024, n. 18 (pubblicata nella G.U. del 28/02/2024, n. 49) estende da 5 ad 8 anni il periodo entro il quale i tecnici competenti in acustica, iscritti all'elenco di cui all’art. 21 del D. Leg.vo 17/02/2017, n. 42, devono effettuare l’aggiornamento professionale.

In particolare, viene modificato il punto 2 dell'Allegato 1 al D. Leg.vo 42/2017, il quale disciplina le modalità procedurali per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco dei tecnici competenti in acustica, nonché per l’aggiornamento professionale.
Tale punto 2 dell'Allegato 1 prevede ora che ai fini dell’aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 del D. Leg.vo 42/2017 devono partecipare, nell’arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno 3 anni.

L’avvenuta partecipazione con profitto ai corsi deve essere comunicata alla Regione di residenza, tramite autocertificazione.
I corsi di aggiornamento, analogamente a quanto previsto per i corsi di abilitazione, sono organizzati esclusivamente da università, enti o istituti di ricerca, albi, collegi e ordini professionali, nonché da i soggetti idonei alla formazione, che possano documentare la presenza di docenti aventi la qualifica di tecnico competente in acustica e documentata esperienza nel settore. 

Dalla redazione