Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 7. - Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divieto di clausole penali
1. È nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, della prima casa, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante.
2. Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1 sono nulle di diritto e non comportano la nullità del contratto.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. (Soppresso)
5. L'Associazione bancaria italiana e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, definiscono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo.
6. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di cui al comma 5, la misura della penale idonea alla riconduzione ad equità è stabilita entro trenta giorni dalla Banca d'Italia e costituisce norma imperativa ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere.
7. In ogni caso i soggetti mutuanti non possono rifiutare la rinegoziazione dei contratti di mutuo stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore proponga la riduzione dell'importo della penale entro i limiti stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.”
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Linee guida MIT sul Decreto Salva Casa (lettura coordinata con norme e indicazioni pratiche redazionali)
- Dino de Paolis
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Locazione commerciale: diritto di prelazione e riscatto del conduttore
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Analisi delle modifiche del Correttivo al Codice appalti
- Emanuela Greco
- Appalti e contratti pubblici
Sintesi operativa delle modifiche introdotte dal Correttivo al Codice dei contratti pubblici
- Dino de Paolis
- Francesco Russo
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
24/03/2025
- 110 perduto, danni non scontati da Italia Oggi Sette
- Artigiani, volontaria più cara da Italia Oggi Sette
- Perché versare spontaneamente da Italia Oggi Sette
- Rifiuti, Mud entro il 28 giugno da Italia Oggi Sette
- La delibera è ko? Spese dovute da Italia Oggi Sette
- Acquisto, leasing o affitto dello studio: tre strade al test di convenienza da Il Sole 24 Ore

I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice della strada 2025 e Regolamento

Codice della crisi d'impresa commentato 2024
