Comma inserito dall'art. 2, comma 450, della L. 24/12/2007, n. 244 e, successivamente, abrogato dall'art. 6, comma 1-bis, del D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141, così recitava:

“3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.”

Dalla redazione