Comma abrogato dall'art. 6, comma 1-bis, del D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141, così recitava:

“1. In caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1202 del codice civile.”

Dalla redazione