Comma abrogato dall'art. 6, comma 1-bis, del D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141, così recitava:

“2. Nell'ipotesi di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato. L'annotamento di surrogazione può essere richiesto al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione stipulato per atto pubblico o scrittura privata.”

Dalla redazione