Comma modificato dall'art. 2, comma 450, della L. 24/12/2007, n. 244 e, successivamente, abrogato dall'art. 6, comma 1-bis, del D. Leg.vo 13/08/2010, n. 141, così recitava:

“3. È nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione di cui al comma 1. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto. Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.”

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