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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 24/02/2005, n. 39
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- L.R. 16/12/2016, n. 85
- L.R. 03/08/2016, n. 52
- L.R. 23/02/2016, n. 13
- Sent. Corte Cost. 27/01/2014, n. 11
- L.R. 03/12/2012, n. 69
- L.R. 18/06/2012, n. 29
- L.R. 19/10/2011, n. 52
- L.R. 21/03/2011, n. 11
- L.R. 23/11/2009, n. 71
- L.R. 23/07/2009, n. 40
- L.R. 08/05/2009. n. 24
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CAPO I - Ambito e finalità della disciplina |
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Art. 1 - Oggetto1. Nell'ambito dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e in applicazione dell'articolo 117, terzo e quarto comma |
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Art. 2 - Finalità1. La Regione opera nel quadro delle politiche europee e nazionali per i seguenti obiettivi: a) soddisfazione delle esigenze energetiche della vita civile e dello sviluppo economico della Regione, secondo criteri di efficienza economica e nel rispetto della concorrenza, con l'obiettivo del contenimento dei costi per le utenze; b) compatibilità delle attività oggetto della presente legge con la sostenibilità dello sviluppo e con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute; c) razionalizzazione della produzione; |
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Art. 3 - Funzioni della Regione1. La Regione: a) promuove ed incentiva la ricerca, l’innovazione, lo sviluppo e la diffusione di iniziative, tecnologie e di programmi necessari al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, secondo le modalità di cui all’articolo 22; b) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, ai sensi dell’articolo 4, rilasciando, per le opere ed infrastrutture energetiche autorizzate dallo Stato, il relativo atto di intesa; c) detta gli indirizzi, stabilisce le finalità e gli obiettivi generali della politica regionale in materia di energia, nonché le tipologie di intervento necessarie per l’attuazione degli stessi ed il quadro delle risorse attivabili nell’ambito del piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale); N86 |
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Art. 3-bis - Funzioni delle province |
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Art. 3-ter - Funzioni dei comuni |
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Art. 4 - Coordinamento interregionale e partecipazione ai procedimenti nazionali1. La Regione partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento o di intesa con gli organi dello Stato e con le altre regioni, seguendo “gli indirizzi e gli obiettivi in materia di energia definiti dal PAER e dai relativi provvedimenti attuativi”.N14 |
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CAPO II - Programmazione ed organizzazione regionale |
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SEZIONE I - Programmazione regionale |
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Art. 6 - Programmazione regionale in materia di energia1. Il “PAER” N14 sulla base degli indirizzi del programma regionale di sviluppo (PRS), definisce le scelte fondamentali della programmazione energetica. 2. Il “PAER” N14 individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 e, a tal scopo, sulla base delle esigenze delle persone e delle imprese, della salvaguardia dell'ambiente e tenendo conto delle prospettive del mercato, definisce in particolare: a) i fabbisogni energetici stimati e le relative dotazioni infrastrutturali necessarie; |
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Art. 7 - Attuazione, monitoraggio e valutazione del PIER |
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Art. 8 - Governo del territorio in funzione di attività energetiche1. Nel determinare i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale le amministrazioni competenti tengono conto specificamente: a) dell'impatto delle loro previsioni in relazione ai fabbisogni energetici ed agli altri fini della presente legge; b) delle esigenze di localizzazione degli impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia individuati dal “PAER”;N14 c) degli indirizzi e delle prescrizioni contenuti nel “PAER” N14 per la prevenzione dell'inquina |
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SEZIONE II - Organizzazione regionale in materia di energia |
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Art. 9 - Organizzazioni tecniche operanti nel settore dell'energia |
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CAPO III - Disciplina delle attività energetiche |
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Art. 10 - Costruzione ed esercizio degli impianti1. Sono soggette ad una autorizzazione unica o “a SCIA o a PAS” N25, per ciò che concerne le competenze della Regione e degli enti locali, la costruzione ed esercizio di impianti per produzione, trasporto, trasmissione e distribuzione di energia, di impianti per lavorazione e stoccaggio di N26 oli minerali e gas naturali e liquefatti, in qualunque forma, nonché di impianti di illuminazione esterna, al fine di garantire che tali attività si svolgano in coerenza con le finalità di cui all'articolo 2, senza pregiudizio degli interessi tutelati dalle leggi, piani e |
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Art. 10-bis - Determinazione delle fasce di rispetto per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico |
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Art. 11 - Autorizzazione unica1. Ferme restando le competenze dello Stato e fatto salvo quanto disposto dagli articoli 16 e 17, sono assoggettati all’autorizzazione unica la costruzione e l’esercizio dei seguenti impianti: a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o degli impianti non soggetti all’autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell’articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale); b) linee elettriche e relativi impianti; c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbani |
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Art. 12 - Procedimento unico1. L'autorizzazione unica è rilasciata a conclusione di un procedimento unificato, ferma restando la possibilità per l'interessato di acquisire direttamente pareri, nullaosta, atti di assenso necessari per rilascio della stessa. 2. “La Regione convoca la conferenza dei servizi di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).”N51 Alla conferenza partecipano tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione e all’esercizio degli impianti ai sensi delle norme vigenti, n |
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Art. 13 - Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio1. Fermo restando quanto disposto agli articoli 16-bis e 17, in applicazione dell’articolo 5 del d.lgs. 28/2011, sono soggetti all’autorizzazione unica di cui all’articolo 11, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e le centrali ibride come definite dall’articolo 8, comma 2, del d.l.gs. 387/2003, secondo il procedimento di cui al presente articolo. 2. Ai fini dell’autorizzazione unica di cui al comma 1, l’istanza è corredata dal piano degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino del sito. |
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Art. 13-bis - Impianti geotermici |
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Art. 14 - Concessioni minerarie e di derivazione d'acqua, ai fini di produzione di energia1. Le concessioni ed i permessi o analoghi atti, relativi alle derivazioni d’acqua ai fini energetici ed alle risorse geotermiche, restano disciplinati dalle norme vigenti, fermo restando quanto disposto dai commi da 2 a 7, dall’articolo 15 e dall’articolo 16, comma 3, lettera g). N110 |
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Art. 15 - Estrazioni locali di acque calde a fini geotermici1. Le piccole ut |
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Art. 16 - Interventi soggetti a SCIA1. Gli interventi di cui ai commi 3 e 4 sono soggetti a SCIA, ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo VI “della l.r. 65/2014”N51, delle disposizioni di cui ai commi 2, 5 e 6, del presente articolo, nonché nel rispetto degli articoli 3, 3 bis, 3 ter, 8, 10, 18, 20, 21, 26, 39 e 42, della presente legge. 2. Per gli interventi di cui al presente articolo la relazione di cui “all'articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014”N51, assevera la conformità delle opere anche |
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Art. 16-bis - Interventi soggetti a PAS1. Gli interventi di cui ai commi 4 e 5 sono soggetti a PAS, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e di cui all’articolo 6 del d.lgs. 28/2011. 2. La dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, del d.lgs. 28/2011, costituisce titolo abilitativo ai fini degli adempimenti in materia edilizia e di energia. 3. La relazione che accompagna la dichiarazione di cui al comma 2, assevera la conformità delle opere alla presente legge, alle sue disposizioni attuative e agli strumenti di programmazione di cui al capo II, nonché a quanto previsto “all'articolo 145, comma 2, lettera a), della l.r. 65/2014” |
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Art. 17 - Attività libera1. Per tutti gli interventi di cui al presente articolo, resta fermo il rispetto delle normative di settore aventi incidenza in relazione alla realizzazione o all’installazione degli impianti, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie. Per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, “7 bis,” N73 8, 11 e 12, resta fermo l’obbligo del preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica “ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”N51 2. Non necessitano di titolo abilitativo, ai sensi della presente legge e “della l.r. 65/2014”N51, i seguenti interventi laddove realizzati secondo le condizioni stabilite dal PAER e dai provvedimenti attuativi dello stesso: a)-b) N54 c) l’installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 5 chilowatt; d) l’installazione di impianti eolici di potenza uguale o inferiore a 5 chilowatt; e) l’installazione di impianti di cogenerazione a gas naturale fino a 3 megawatt termici; |
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Art. 18 - Obblighi degli esercenti le attività e vigilanza1. Chi svolge le attività di cui agli articoli 11, 13, 14, 15 “, 16 e 16 bis” N25 è tenuto ad esibire i documenti, a consentire le ispezioni necessarie a verificare il permanere dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività ed il rispetto delle condizioni e degli oneri previsti dall'autorizzazione |
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Art. 18-bis - Spese istruttorie1. Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie tecnico-amministrative, rilievi, sopralluoghi e accertamenti relativi alle dom |
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Art. 19 - Decadenza revoca e sospensione1. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 11 è dichiarato decaduto dalla stessa qualora, a seguito di notifica, da parte dell'autorità competente, di una specifica diffida ad adempi |
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Art. 20 - Sanzioni amministrative1. La costruzione e l’esercizio delle opere ed impianti in assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 11, 13 e 15, è assoggettata ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento in solido, a carico del proprietario dell’impianto, dell’esecutore delle opere e del direttore dei lavori, di una somma, comunque non inferiore a euro 1.000,00, determinata per quanto non autorizzato, come segue: a) da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale, in caso di impianti non termici di produzione di energia; b) da euro 40,00 a euro 240,00 per ogni chilowatt termico di poten |
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Art. 21 - Ripristino dei luoghi1. Nei casi previsti dall’articolo 20, commi 1, 2 e 3, i trasgressori provvedono al ripristino dello stato dei luoghi. Nei casi previsti dall’articolo 20, comma 4, i trasgressori provvedono alla riduzione a conformità. N112 2. In caso di inerzia da parte dei soggetti obbligati l'amministrazione competente provvede d'uffic |
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CAPO IV - Razionalizzazione della produzione e dei consumi, risparmio energetico ed interventi di compensazione ambientale |
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Art. 22 - Incentivi finanziari1. La Regione incentiva la realizzazione di iniziative per le finalità di cui alla presente legge tramite fondi di rotazione, sovvenzioni, contributi in conto interesse e aiuti al funzionamento, privilegiando, laddove possibile, gli aiuti al funzionamento e gli incentivi all'insieme del sistema delle piccole e medie imprese e a quelle compartecipate o promosse dagli enti locali, in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti per la tutela ambientale e sulla base di accordi volontari con uno o più soggetti economici, o associazioni di categoria, finalizzati al raggiungimento di obiettivi propri dell'amministrazione regionale o delle altre amministrazioni interessate. |
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Art. 22-bis - Sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici1. La Regione istituisce un sistema di riconoscimento degli organismi e d |
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Art. 23 - Rendimento energetico degli edifici. Relazione tecnica di rendimento energetico1. Gli interventi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 |
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Art. 23-bis - Attestato di prestazione energetica1. Gli edifici e le unità immobiliari sono soggetti agli obblighi di attestazione della prestazione |
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Art. 23-ter - Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito denominato “sistema informativo regionale sull’efficienza energetica” (SIERT), nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'articolo 55 della l.r. 65/2014. 2. Il SIERT è accessibile dai soggetti indicati dall'articolo 23-quater, comma 1, assicura la gestione e l'interazio |
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Art. 23-quater - Accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica1. Con le modalità e gli strumenti previsti dalle disposizioni regionali in materia di amministrazione elettronica e semplificazione, la Regione assicura l’accesso: |
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Art. 23-quinquies - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica dei dati ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23-sexies, lettera f), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005 in materia di controllo sugli impianti termici, l'inosservanza dell'obbligo di invio al sistema informativo regionale del rapporto di controllo dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni rapporto non trasmesso. 3. Nel caso di omesso pagamento della sanzione di cui al comma 2, nei termini dati e fino alla relativa regolarizzazione, il manutentore è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23-ter. 4. In caso di irregolarità riscontrate per più di cinque volte nell’arco di dodici mesi nella compilazione o trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica dell'impianto termico o dell’attestato di prestazione energetica, nonché nell’assolvimento dei contributi di cui all’articolo 23-septies, la Regione sospende l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, per un periodo determinato tra un minimo di sette giorni ed un massimo di centottanta giorni, previa apposita comunicazione che indichi le violazioni commesse ed i termini di adeguamento delle pratiche oggetto del provvedimento di sospensione, secondo il procedimento disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 23-sexies, lettera e). Ai fini dell’applicazione della sanzione, la Regione tiene conto della percentuale di rapporti di controllo di efficienza energetica irr |
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Art. 23-sexies - Regolamento regionale1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva, nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs. 192/2005 e dai relativi decreti attuativi, uno o più regolamenti di attuazione che disciplinano in particolare: |
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Art. 23-septies - Contributi per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici1. È posto a carico dei responsabili degli impianti termici un contributo per le attività di accertamento nonché un contributo per le attività di ispezione, secondo i criteri individuati ai sensi del regolamento di cui all’articolo 23-sexies, comma 1, lettera c) e lettera d), nel rispetto di quanto previsto nel |
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Art. 23-octies - Contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e contributi SIERT relativi al modulo APE1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9 del d.lgs. 192/2005 e dall'articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina |
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Art. 24 - Efficienza energetica degli impianti di produzione di energia1. La Regione, tenuto conto delle norme tecniche definite nel rispetto dei principi nazionali e dell'Unione europea in materia di norme e specifiche tecniche dei prodotti e dei processi, può determinare, con i provvedimenti attuativi del “PAER” N14 di cui all'articolo 5, i livelli di efficienza energet |
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Art. 25 - Efficienza energetica per i sistemi di trasporto e altri impianti1. I piani regionali e locali in materia di mobilità e traffico garantiscono la coerenza con le finalità della presente legge e con gli “indirizzi in materia di energia del PAER”,N14 e includono anche l'analisi delle variazioni dei consumi energetici conseguenti alla loro attuazione, anche ai fini della concessione dei finanziamenti r |
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Art. 26 - Misure di compensazione ambientale1. La Regione può promuovere accordi tra i soggetti che intendono svolgere le attività di cui agli articoli 11, 13, 14 “, 16 e 16 bis” N25 e gli enti locali interessati, anche su richiesta degli enti locali stessi, per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambi |
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CAPO V - Servizi d'interesse generale dell'energia |
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Art. 27 - Diritto di accesso ai servizi energetici1. La Regione e gli enti locali operano per garantire a coloro che dimorano o operano in qualsiasi parte del territorio della Toscana il diritto di disporre di servizi energetici di qualità e con modalità adeguate ai b |
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Art. 28 - Servizi d'interesse generale di approvvigionamento e di distribuzione di energia1. N34 2. Fermo |
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Art. 29 - Gestioni in corso dei servizi pubblici locali dell'energia |
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Art. 30 - Promozione dei mercati dell'energia elettrica e del gas1. N39 2. La Regione, tramite accordo con le associazioni dei consumatori e avvalendosi anche della R.E.A. SpA, promuove attività di orientamento per chi ha acquisito o acquisirà la |
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Art. 31 - Tutela dei consumatori1. La Regione e gli enti locali adottano o promuovono misure dirette a rendere effettiva la tutela dei diritti dei consumatori, nel |
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Art. 32 - Contratti di servizio e diritti dei consumatori |
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CAPO VI - Disposizioni per la tutela dall'inquinamento luminoso |
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Art. 34 - Stazioni astronomiche e aree naturali protette1. Sono disposte speciali forme di tutela a favore delle stazioni astronomiche, così classificate: |
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Art. 35 - Misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso1. Attorno a ciascuna delle stazioni astronomiche di cui all'articolo 34 è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso avente un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a almeno: a) 25 chilometri per le stazioni di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a); b) 10 chilometri per le stazioni di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b). 2. Entro un chilometro in linea d'aria dalle stazioni di cui di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), sono vietate tutte le sorgenti di luce, che producono qualunque emission |
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Art. 36 - Disposizioni transitorie a tutela delle stazioni astronomiche1. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce gli elenchi di cui all'articolo 35, comma 9 e individua le zone di protezione di cui all'articolo 35, comma 1, nonché la fascia di cui all'articolo 35, comma 4. |
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Art. 37 - Disposizioni transitorie per gli impianti di illuminazione esterna |
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CAPO VII - Norme finali e transitorie |
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Art. 38 - Disposizioni transitorie per gli elettrodotti1. Il proprietario di linea e relativo impianto elettrico avente tensione compresa fra 30000 e 150000 volt, già realizzata alla data di entrata in vigore della presente legge e per la quale non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione, presenta apposita istanza alla Regione entro due anni dalla stessa data. 2. L'istanza è accompagnata da una relazione sottoscritta, sotto la propria responsabilità, da un tecnico qualificato, iscritto al competente albo professionale, in cui si descrive l'impianto e se ne attesta la rispondenza alle |
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Art. 38-bis - Disposizioni transitorie per gli elettrodotti già autorizzati |
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Art. 38-ter - Disposizioni transitorie per la determinazione dei contributi per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici |
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Art. 38-quater - Disposizioni transitorie relative alla determinazione dei contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli oneri dovuti per la gestione del SIERT |
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Art. 39 - Regolamento di attuazione della legge e ulteriori misure per l'attuazione1. In relazione ad esigenze di uniformità e semplicità, la Regione può emanare linee guida, non vincolanti, anche in merito allo svolgimento dei procedimenti. 2. Con regolamento regionale, da adottarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate, fatto salvo quanto previsto dalle norme tecniche fissate nel rispetto dei principi nazionali e dell'Unione europea: a) le prescrizioni tecniche relative alle opere ed impianti disciplinati dalla presente legge che interessino aree protette o soggette a vincolo, a seguito di atti di pianificazione o in applicazione di norme comunitarie, nazionali o regionali; b) la descrizione tipologica delle categorie di interventi di cui all'articolo 11, compreso gli interventi inerenti oleodotti che si configurano come nuova opera, delle categorie di interventi che configurino variazioni essenziali delle opere ed impianti esistenti o autorizzati, dei lavori di manutenzione distinguendo tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria; |
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Art. 39-bis - Disposizione transitoria |
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Art. 40 - Disposizioni finanziarie1. Le risorse relative alla presente legge fanno riferimento agli interventi già previsti dalle leggi regionali 45/1997, 51/1999, 37/2000, 88/1998 nella materia e sono stabilite annualmente con legge di bilancio. 2. Per l'anno 2005 le risorse ammontano a euro 1.572.082,75 e fanno carico per euro 1.462.082,75 alla UPB n. 413 (Energia - spese di investimento) e per euro 110.000,00 alla UPB n. 414 (Energia - spese correnti) del bilancio di previsione 2005. 2-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli 23-ter e 23-quater, stimati in euro 200.000,00 per l’anno 2010 ed euro 60.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte per l’anno 2010 con le risorse di cui alla UPB 413 “Energia - Spese di investimento del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualità 2010 e per l’anno 2011 per euro 10.000,00 con le risorse di cui alla UPB 413 “Energia - Spese di investimento” e per euro 50.000,00 con le risorse di cui alla UPB 414 “Energia - Spese correnti” del bilancio pluriennale vigente 2009 - 2011, annualità 2011 |
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Art. 40-bis - Disposizioni finanziarie relative alle risorse derivanti dall'attività di gestione degli attestati di prestazione energetica1. Le maggiori entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 23-octies, comma 1, sono stimate in euro 175.000,00 per l’anno 2022 ed in euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulla Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate Extratributarie” del bilancio di previsione 2022 – 2024. 2. Gli oneri deri |
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Art. 40-ter - Disposizione finanziaria. Entrate per l'implementazione del SIERT |
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Art. 41 - Modifiche all'articolo 13 della l.r. 79/19981. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. |
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Art. 42 - Abrogazione di disposizioni regionali e disapplicazione di disposizioni statali1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nella Regione Toscana, per gli impianti di competenza della Regione e degli enti locali, le seguenti disposizioni statali: a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), articoli 111, 112, 113 e 114. 2. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: |
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Art. 43 - Decorrenza degli effetti |
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Allegato A (articolo 37) - Criteri tecnici per la progettazione, realizzazione e gestione di impianti di illuminazione esterna1. Impegnare preferibilmente sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione o con efficienze luminose equivalenti o superiori; possono essere utilizzati altri tipi di sorgenti dove è assolutamente necessaria la corretta percezione dei colori. 2. Per le strade con traffico motorizzato, selezionare ogniqualvolta ciò sia possibile, i livelli minimi di luminanza ed illuminamento consentito dalle normative UNI 10439 o dalla no |
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