Articolo abrogato dalla L.R. 03/12/2012, n. 69, così recitava:

“Art. 29 (Gestioni in corso dei servizi pubblici locali dell'energia) — 1. Fermo restando i diritti esclusivi loro riconosciuti dallo Stato, i titolari di concessioni di distribuzione di energia elettrica e gas già rilasciate al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono tenuti a fornire il servizio secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 27. Ove necessario a tal fine, fermi restando eventuali indennizzi da determinare secondo i criteri dell'articolo 11 della l. 241/1990, le amministrazioni competenti possono richiedere che le convenzioni o i disciplinari accedenti alle concessioni di cui sopra siano integrate o sostituite dai contratti di servizio previsti all'articolo 28.

2. Ove alla integrazione di convenzioni e disciplinari o alla stipula dei contratti di servizio di cui al comma 1 non si addivenga entro un termine congruo stabilito dall'amministrazione competente, comunque non inferiore a diciotto mesi dalla proposta, e le esigenze del servizio di interesse generale non siano soddisfatte secondo quanto previsto dalla presente legge, il concessionario eserciterà il servizio secondo le indicazioni dell'amministrazione competente, fermi restando anche in tal caso eventuali indennizzi.”

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