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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 06/07/2022, n. 24
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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione; Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto; Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final) “Il Green Deal europeo”; Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni” dell’8 luglio 2020 “Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra”; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia); Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, gli articoli 284 e 287; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 19); Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE |
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CAPO I - Funzioni di ARRR S.p.A., a seguito del riordino delle competenze della Regione. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25) |
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Art. 1 - Attività istituzionali di ARRR S.p.A.. Sostituzione dell’articolo 5-bis della l.r. 87/20091. L’articolo 5-bis della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Age |
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Art. 2 - Modalità di determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ARRR S.p.A.. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 87/20091. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l. |
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Art. 3 - Modalità di finanziamento delle attività di ARRR S.p.A.. Modifiche all’articolo 11-ter della l.r. 87/20091. Al comma 1 dell’articolo 11-ter della l.r. 87/2009, l |
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CAPO II - Riordino delle competenze regionali nella materia dei controlli sugli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia) |
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Art. 4 - Finalità e obiettivi delle politiche regionali alla luce delle nuove politiche europee e nazionali. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 39/20051. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono aggiunte le seguenti: “h-bis) promozione della transizione ecologica nell’ambito dello “European Green Deal”, contenuto nella comunicazione della Commissione al Parlame |
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Art. 5 - Coordinamento delle modifiche legislative e adeguamento alla normativa statale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/20051. Alla lettera h-quater) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 39/2005 le parole: “il riconoscimento dei soggetti |
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Art. 6 - Funzioni dei comuni. Applicazione della sanzione in caso di violazioni degli obblighi relativi ai parametri energetici. Modifiche all’articolo 3-ter della l.r. 39/20051. Dopo la lettera e-bis) del comma 2 dell’artico |
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Art. 7 - Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. Sostituzione dell’articolo 23-ter della l.r. 39/20051. L'articolo 23-ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 23-ter Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica 1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito denominato “sistema informativo regionale sull’efficienza energetica” (SIERT), nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. |
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Art. 8 - Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell'articolo 23-quinquies alla l.r. 39/20051. L'articolo 23-quinquies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 23-quinquies Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. 1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica dei dati ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23-sexies, lettera f), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005 in materia di controllo sugli impianti termici, l'inosservanza dell'obbligo di invio al sistema informativo regionale del rapporto di controllo dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni rapporto non trasmesso. 3. Nel caso di omesso pagamento della sanzione di cui al comma 2, nei termini dati e fino alla relativa regolarizzazione, il manutentore è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23-ter. 4. In caso di irregolarità riscontrate per più di cinque volte nell’arco di dodici mesi nella compilazione o trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica dell'impianto termico o dell’attestato di prestazione energetica, nonché nell’assolvimento dei contributi di cui all’articolo 23-septies, la Regione sospende l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza en |
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Art. 9 - Previsione di nuovi contenuti del regolamento di attuazione della l.r. 39/2005. Modifiche all’articolo 23-sexies della l.r. 39/20051. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 23-sexies della l.r. 39/2005 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 10 - Contributi per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici. Sostituzione dell’articolo 23-septies della l.r. 39/20051. L’articolo 23-septies della l.r.39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 23-septies Contributi per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici 1. È |
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Art. 11 - Contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e contributi SIERT relativi al modulo APE. Sostituzione dell'articolo 23-octies della l.r. 39/20051. L'articolo 23-octies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente: “Art. 23-octies Contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e contributi SIERT relativi al modulo APE |
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Art. 12 - Disposizioni transitorie per la determinazione dei contributi per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Inserimento dell'articolo 38-ter nella l.r. 39/20051. Dopo l'articolo 38-bis della l.r. 39/2005 è inserito il seguente: |
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Art. 13 - Disposizioni transitorie relative alla determinazione dei contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli oneri dovuti per la gestione del SIERT. Inserimento dell'articolo 38-quater nella l.r. 39/20051. Dopo l'articolo 38-ter della l.r. 39/2005, è inserito il seguente: |
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Art. 14 - Disposizioni finanziarie relative alle risorse derivanti dall'attività di gestione degli attestati di prestazione energetica. Inserimento dell'articolo 40-bis nella l.r.39/20051. Dopo l'articolo 40 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente: “Art. 40-bis Disposizioni finanziarie relative alle risorse derivanti dall'attività di gestione degli attestati di prestazione energetica 1. Le maggiori entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 23-octies, comma 1, sono stimate in euro 175.000,00 per l’anno 2022 ed in euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulla Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e |
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Art. 15 - Disposizione finanziaria. Entrate per l'implementazione del SIERT. Inserimento dell'articolo 40-ter nella l.r. 39/20051. Dopo l'articolo 40-bis della l.r.39/2005 |
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CAPO III - Disposizioni finali |
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Art. 16 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 17 - Clausola valutativa1. Entro il 30 settembre 2023, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente, sulla base di analoga relazione predisposta dall'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A.: |
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Art. 18 - Entrata in vigore del contributo per la verifica e controllo sugli attestati di prestazione energetica1. Il contributo di cui all’articolo 23-octies, comma 1, della l.r. 39/2005, è dovuto a far data dal 1° ottobre 20 |
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