Articolo abrogato dalla L.R. 18/06/2012 n.29. L’articolo 9 così recitava: “1. Per le attività necessarie all'esercizio delle funzioni ed all'attuazione delle iniziative in materia di energia, la Regione e gli enti locali possono avvalersi della collaborazione della R.E.A. SpA (Regional Energy Agency) nell'ambito delle funzioni ad essa assegnate dall'articolo 10 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 14, la quale può operare anche in collaborazione con le agenzie provinciali e comunali per l'energia.

2. Ai fini dei finanziamenti previsti dalla presente legge o da azioni previste dagli atti di programmazione in materia di energia, la Regione può chiedere che la rispondenza dei progetti delle opere ai requisiti sia attestata dalla R.E.A. SpA o da tecnici qualificati che non svolgano altre funzioni che possano considerarsi incompatibili in relazione agli interessi che vengono in rilievo.”

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