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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regione lazio, APE: elenco certificatori, sistema informatico, corsi di formazione abilitanti
- Dino de Paolis
Regione lazio, APE: elenco certificatori, sistema informatico, corsi di formazione abilitanti
Regione lazio, APE: elenco certificatori, sistema informatico, corsi di formazione abilitanti
ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI E SISTEMA INFORMATIVO- ha preso il via, a titolo sperimentale, il Sistema Informativo per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici nel territorio della Regione; - è stato istituito l'Elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica. L’avvio del Sistema avviene sulla base della seguente tempistica: - avvio dell’iscrizione dei certificatori energetici a partire dal 15/12/2017, giorno successivo alla pubblicazione della delibera; - avvio della trasmissione in formato digitale degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) entro il 15/01/2018, previo avviso pubblico sul sito istituzionale della Regione Lazio e sul BURL. La modalità di trasmissione degli APE precedentemente vigente, che prevedeva l’invio tramite PEC, verrà dismesso solo successivamente alla pubblicazione dell’avviso, in concomitanza della messa a regime del nuovo Sistema Informativo. Con successiva deliberazione di Giunta Regionale saranno stabiliti gli oneri di deposito e conservazione degli APE per i certificatori energetici, nonché le modalità di effettuazione dei controlli e delle ispezioni. |
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTOTECNICI CERTIFICATORILa materia è regolata dalla Deliberaz. G.R. Lazio 11/07/2017, n. 398, recante le linee guida e lo standard formativo per i corsi di formazione e aggiornamento destinati ai tecnici certificatori energetici, che abroga la precedente Deliberaz. G.R. Lazio 07/06/2016, n. 308. Il provvedimento definisce, in conformità al D.P.R. 16/04/2013, n. 75, recante i criteri nazionali di accreditamento dei soggetti abilitati alla certificazione energetica, e del D.M. 26/06/2015 (linee guida nazionali per la certificazione energetica): - le linee guida per l’effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento dei certificatori abilitati ad operare nella Regione Lazio; - il relativo “standard formativo” allo scopo di inserire il relativo profilo professionale nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili istituito con la Deliberaz. G.R. Lazio 452/2012 N1. Il provvedimento introduce inoltre l’obbligo di frequenza, per i soli tecnici che per abilitarsi devono frequentare il corso di formazione iniziale da 80 ore, anche di un corso formativo di aggiornamento di 8 ore con frequenza biennale. Si tratta di coloro che sono in possesso di un titolo di studio tra quelli elencati dall’art. 4 del D.P.R. 75/2013 (comma 2, lettere da a) a d), nonché i paesaggisti e gli ingegneri dell’informazione. Stante l’estrema importanza del provvedimento per tutti i professionisti tecnici interessati ad operare come certificatori energetici nella Regione Lazio, si riporta di seguito un approfondimento completo, corredato di FAQ finali sulle questioni di maggiore rilevanza.
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Contenuti del corso di formazione e modalità di fruizioneL’articolazione del corso ricalca il numero e l’organizzazione dei moduli proposta dal D.P.R. 75/2013, come chiaramente specificato dall’art. 1 dell’Allegato A alla Deliberaz. G.R. Lazio 398/2017 in commento, la durata complessiva di 80 ore di cui almeno il 20% dedicati ad esercitazioni in aula (16 ore, la cui distribuzione tra i moduli è specificata nella Deliberazione in commento) ed i requisiti richiesti (titoli di studio) per l’accesso al corso. Alcuni dettagli si discostano invece dallo schema ministeriale nazionale, ed in particolare: - la durata minima dei moduli (fissata a livello nazionale a 4 ore, mentre il programma regionale prevede alcuni moduli da 2 ore); - la frequenza obbligatoria minima (85% a livello nazionale, 90% la Regione), la modalità di fruizione “a distanza” (ammessa a livello nazionale anche per l’intero corso tranne la verifica finale, ed ammessa invece a livello regionale solo per il 50% delle ore, di cui è anche specificata la distribuzione nei vari moduli); - la composizione della commissione d’esame (a livello nazionale si prevedono due esperti dell’organismo formatore ed un esperto esterno approvato dal Ministero, mentre a livello regionale la commissione è presieduta dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di energia N2 ed integrata da altri due membri designati dalla Regione o dall’organismo formatore); - alcune prescrizioni per la dotazione informatica delle aule destinate alle esercitazioni sul software, non previste dallo schema nazionale. |
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Soggetti formatori abilitatiSono soggetti formatori abilitati ai fini dell’accredito regionale tutti quelli già riconosciuti dal D.P.R. 75/2013 (università, organismi ed enti di ricerca, consigli, ordini e collegi professionali ed istituti tecnici superiori dell’area efficienza energetica, autorizzati per il singolo corso dal Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare), nonché gli enti formatori accreditati in Regione Lazio per la macrotipologia “formazione continua” o “formazione superiore”, nei settori “edilizia, ecologia e ambiente”. Per l’accredito del corso a livello regionale non è prevista alcuna istruttoria da parte della Regione, sarà dunque direttamente l’organismo formatore ad assumersi la responsabilità della sua strutturazione ed erogazione in conformità al provvedimento in esame. |
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Valenza del corso regionale in rapporto a quelli accreditati a livello nazionaleIl provvedimento regionale definisce una struttura alternativa per i corsi per certificatori energetici, che coesiste e non è incompatibile con quella nazionale definita dal D.P.R. 75/2013, come evidenziato dal provvedimento stesso il quale chiarisce in modo inequivocabile come lo standard regionale sia conforme a quello nazionale N3. Perfettamente analoghi sono altresì i requisiti professionali e formativi che consentono l’accesso al corso stesso. In altri termini restano assolutamente confermati anche nella Regione Lazio tutti requisiti professionali, formativi e di indipendenza necessari per operare come certificatore energetico (per i quali si rinvia all’approfondimento completo “I soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici dopo il D.P.R. 75/2013: indicazioni pratiche e analisi di casi dubbi e criticità”, Fast Find AR823), fatto salvo quanto si dirà in seguito a proposito dell’aggiornamento biennale obbligatorio solo per alcune categorie di soggetti. Peraltro la Deliberaz. G.R. Lazio 398/2017 reca una importante disposizione di salvaguardia per tutti coloro che abbiano seguito corsi in passato corsi non accreditati - né dal Ministero né dalla Regione - disposizione non presente a livello nazionale. L’art. 4 dell’Allegato A alla Deliberaz. G.R. Lazio 398/2017 consente infatti a questi soggetti di iscriversi nuovamente ad un corso, valido per la Regione Lazio, e di documentare i percorsi seguiti e le competenze acquisite, richiedendo una valutazione finalizzata al parziale esonero dalla frequenza del corso ed al sostenimento dell’esame finale unicamente sui moduli mancanti. Il corso così (parzialmente) frequentato ad integrazione delle competenze già acquisite avrà valenza come indicato al punto 7 delle FAQ riportate più avanti. |
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Obbligo corsi di aggiornamentoUna importante disposizione recata dalla Deliberaz. G.R. Lazio 398/2017 pone obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti a livello nazionale dal D.P.R. 75/2013 per i soggetti operanti come certificatori energetici nella Regione Lazio e che abbiano conseguito l’abilitazione a seguito di corso di formazione (il corso di aggiornamento non lo devono frequentare coloro che non sono tenuti a frequentare il corso abilitante iniziale). Infatti l’art. 3 della Deliberaz. G.R. Lazio 398/2017 dispone che i soggetti “in possesso di uno dei titoli di studio di cui di cui all’art. 2, comma 4, lettere da a) a d), del D.P.R. n.75/2013 e s.m.i., nonché gli architetti, anche se iscritti all’Ordine (…) che esercitano l’attività del paesaggista, del pianificatore territoriale, del conservatore dei beni architettonici ed ambientali e del pianificatore junior, e gli ingegneri iscritti all’albo nel “settore c) dell’informazione”, dovranno frequentare ogni due anni un corso di aggiornamento della durata di 8 ore, sulle tematiche afferenti i contenuti di cui all’Allegato B e riguardanti le principali novità di carattere tecnico, tecnologico e normativo, dall’entrata in vigore del presente provvedimento, a decorrere dall’annualità 2018”. Per quanto riguarda corsi già svolti in vigenza della precedente Deliberaz. 308/2016, che prevedeva un obbligo di aggiornamento annuale di 10 ore per tutti i tecnici entro il 01/07/2017, si ritiene che gli eventuali corsi già svolti o in corso di svolgimento o comunque programmati alla data di entrata in vigore della Deliberaz. G.R. Lazio 398/2017 siano validi come aggiornamento per il primo biennio 2018-2019. Il corso di aggiornamento può essere frequentato anche in modalità “a distanza” con le stesse modalità del corso principale (massimo 50% delle ore previste, e solo per le parti teoriche), e prevede una verifica finale svolta mediante test a scelta multipla. |
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FAQ SULL’ABILITAZIONE DEI CERTIFICATORI ENERGETICI NELLA REGIONE LAZIOIn ulteriore dettaglio, volendo dare risposta alle domande più frequenti che si possono porre: 1) tutti i soggetti che in base alle indicazioni nazionali sono abilitati come certificatori energetici senza necessità del corso di formazione potranno farlo senza corso di formazione anche dopo la Deliberaz. G.R. Lazio 398/2017; 2) tutti i soggetti che in base alle indicazioni nazionali devono frequentare un corso di formazione per essere abilitati e poter operare come certificatori energetici, dovranno frequentare ugualmente il corso anche dopo la Deliberaz. G.R. Lazio 398/2017; 3) il corso che i soggetti di cui al punto precedente sono tenuti a frequentare potrà essere, in alternativa, valido per la Regione Lazio o accreditato dal Ministero dello sviluppo economico; 4) i corsi accreditati dal Ministero dello sviluppo economico, già svolti, in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della Deliberaz. G.R. Lazio 398/2017, o che saranno svolti in futuro, sono e saranno validi ai fini dell’abilitazione come certificatore energetico nella Regione Lazio, anche nel caso in cui presentino caratteristiche difformi da quanto prescritto dalla medesima Deliberaz. G.R. Lazio 398/2017 (es. corsi interamente in modalità “a distanza”); 5) pertanto - stante quanto chiarito al punto precedente - coloro che hanno frequentato, stanno frequentando o frequenteranno corsi accreditati dal Ministero risultano o risulteranno pienamente abilitati come certificatori energetici nella Regione Lazio, senza necessità di frequentare corsi integrativi, sostenere esami, richiedere valutazioni di conformità o altro; 6) coloro che frequentano un corso accreditato dal Mise potranno esercitare come certificatori energetici sia nella Regione Lazio che in tutte le altre regioni che riconoscono lo standard formativo del D.P.R. 75/2013 (allo stato attuale praticamente tutte); 7) viceversa, coloro che frequentano un corso valido per la Regione Lazio sono in prima battuta abilitati solo per la Regione Lazio, fatta salva la piena possibilità di ottenere un “riconoscimento” anche nelle altre regioni previa verifica delle specifiche procedure da queste eventualmente stabilite; 8) l’obbligo di frequentare il corso di aggiornamento biennale di 8 ore si applica solo ai certificatori energetici operanti nella Regione Lazio e che per abilitarsi hanno dovuto frequentare il corso iniziale da 80 ore (cfr. sopra l’elenco); 9) i corsi già svolti in vigenza della precedente Deliberaz. 308/2016, che prevedeva un obbligo di aggiornamento annuale di 10 ore per tutti i tecnici entro il 01/07/2017, o in corso di svolgimento o comunque programmati alla data di entrata in vigore della Deliberaz. G.R. Lazio 398/2017, sono validi come aggiornamento per il primo biennio 2018-2019; 10) non sono previste sanzioni per chi non frequenta o non frequenta tempestivamente i corsi di aggiornamento. legislazionetecnica.it Riproduzione riservata |
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